Continuazione Reato: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto della continuazione reato, previsto dall’articolo 81 del codice penale, permette di unificare più condotte criminose sotto un’unica pena, a condizione che siano state commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16194 del 2024, ha ribadito i limiti invalicabili del ricorso presentato contro una decisione del giudice dell’esecuzione che nega tale beneficio, specialmente quando l’appello si trasforma in una richiesta di riesame dei fatti.
I fatti del caso
Un soggetto, già condannato per diversi reati con sentenze separate, presentava un’istanza al Tribunale di Monza, in qualità di giudice dell’esecuzione, per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari fatti giudicati. L’obiettivo era ottenere una rideterminazione della pena complessiva in una misura più favorevole.
Il Tribunale di Monza, con un’ordinanza del 15 settembre 2023, rigettava la richiesta. Secondo il giudice, non sussistevano elementi concreti per affermare che le diverse condotte fossero frutto di una comune e originaria ideazione criminosa, presupposto indispensabile per l’applicazione dell’istituto.
I motivi del ricorso e la decisione sulla continuazione reato
Contro la decisione del Tribunale, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, lamentando principalmente due vizi:
1. Violazione ed erronea applicazione degli articoli 81 c.p. e 671, comma 1, c.p.p.
2. Vizio di motivazione in relazione alla valutazione del medesimo disegno criminoso.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il ricorrente, infatti, non contestava una violazione di legge, ma criticava nel merito la valutazione del giudice dell’esecuzione, chiedendo di fatto alla Suprema Corte di riesaminare i fatti e giungere a una conclusione diversa. Questa operazione, definita ‘rivalutazione in fatto’, è categoricamente esclusa dalle competenze della Cassazione.
Le motivazioni
La Corte ha sottolineato che il giudice dell’esecuzione aveva svolto correttamente il proprio compito, esaminando in modo completo i profili dei fatti oggetto di giudizio. Non avendo riscontrato ‘concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione’, aveva legittimamente respinto l’istanza. La critica mossa dal ricorrente, secondo gli Ermellini, si risolveva in una richiesta di una nuova valutazione, non consentita in sede di legittimità.
L’inammissibilità del ricorso, pertanto, non deriva da un’analisi sul se la continuazione fosse applicabile o meno, ma dalla constatazione che i motivi addotti non erano tra quelli consentiti dalla legge per un ricorso in Cassazione. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, circostanze non riscontrate nel caso di specie.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il ricorso deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi di motivazione evidenti e non può limitarsi a riproporre una diversa interpretazione delle prove o dei fatti. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, è severa: oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare una sanzione pecuniaria di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione serve da monito sulla necessità di formulare i ricorsi nel rigoroso rispetto dei limiti imposti dal codice di procedura penale.
Perché il ricorso per la continuazione del reato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi non consentiti, in quanto si risolveva in una richiesta di rivalutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione che giudica solo sulla legittimità e non sul merito delle decisioni.
Cosa aveva stabilito in precedenza il Tribunale di Monza?
Il Tribunale di Monza aveva rigettato l’istanza di applicazione della continuazione, ritenendo che non sussistesse il vincolo del medesimo disegno criminoso tra i diversi fatti giudicati, non ravvisando concreti indicatori di una comune ideazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16194 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARIANO COMENSE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/09/2023 del TRIBUNALE di MONZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
GLYPH Con ordinanza emessa il 15 settembre 2023 il Tribunale di Monza, in funzione di giudic dell’esecuzione, rigettava l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da COGNOME NOMENOME ritenendo non sussistente il vincolo della continuazione tra i diversi fatt
GLYPH Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di COGNOME NOME deducendo:
violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. pen. e 671 comma 1 cod. proc. pen.;
vizio di motivazione in relazione all’art. 671 comma 1 cod. proc. pen.;
GLYPH Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esamiNOME i profili dei fat di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazi diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, in sede di legittimità.
GLYPH Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ric pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Ca ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, a dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente