Continuazione Reato: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’istituto della continuazione reato rappresenta un caposaldo del nostro sistema penale, permettendo di unificare sotto un unico ‘disegno criminoso’ più violazioni della legge, con importanti benefici sul trattamento sanzionatorio. Tuttavia, l’accesso a tale beneficio è subordinato a rigorosi presupposti di fatto e di diritto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 34890/2024) ha ribadito i confini invalicabili del giudizio di legittimità, dichiarando inammissibile un ricorso che mirava a una rivalutazione dei fatti per ottenere il riconoscimento della continuazione.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Riconoscimento del ‘Medesimo Disegno Criminoso’
La vicenda trae origine dalla richiesta di un condannato al Tribunale, in qualità di giudice dell’esecuzione, di applicare la disciplina della continuazione reato a illeciti oggetto di diverse sentenze passate in giudicato. L’obiettivo era ottenere il riconoscimento di un’unica ideazione criminosa alla base delle varie condotte, al fine di rideterminare la pena complessiva in modo più favorevole. Il Tribunale di Ancona, con un’ordinanza del 26 gennaio 2024, ha respinto tale istanza, non ravvisando gli elementi necessari per configurare un disegno unitario.
Il Ricorso e la Decisione sulla Continuazione Reato
Contro la decisione del giudice dell’esecuzione, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe correttamente valutato gli elementi che dimostravano l’esistenza di un programma criminoso comune. La Suprema Corte, tuttavia, ha preso una posizione netta, dichiarando il ricorso inammissibile perché basato su motivi non consentiti dalla legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha chiarito un principio fondamentale della procedura penale: il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte può e deve controllare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione, ma non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice che ha esaminato il caso in precedenza.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che il Tribunale dell’esecuzione aveva ‘compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio’. La motivazione dell’ordinanza impugnata era stata ritenuta del tutto logica nel non ravvisare ‘concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione’. Di conseguenza, le critiche mosse nel ricorso non rappresentavano una vera e propria denuncia di violazione di legge, ma si risolvevano in una ‘richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità’. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di fare ciò che la legge le vieta: riesaminare le prove e trarre conclusioni diverse da quelle del giudice di merito.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La decisione in esame ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, conferma che la valutazione sull’esistenza di un medesimo disegno criminoso ai fini della continuazione reato è una questione di fatto, la cui decisione spetta al giudice di merito e può essere contestata in Cassazione solo per vizi logici macroscopici o palesi violazioni di legge, non per un semplice dissenso sull’interpretazione delle prove.
In secondo luogo, l’inammissibilità del ricorso ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione viene comminata quando non vi sono elementi per escludere la colpa del ricorrente nel promuovere un’impugnazione palesemente infondata. L’ordinanza serve quindi da monito sull’importanza di strutturare i ricorsi per cassazione su censure strettamente giuridiche, evitando di trasformarli in un terzo grado di giudizio di merito.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti per ottenere il riconoscimento della continuazione reato?
No, la Corte di Cassazione si pronuncia solo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non può riesaminare nel merito i fatti. Se il giudice precedente ha valutato in modo logico l’assenza di un disegno criminoso comune, la sua decisione non può essere contestata in Cassazione chiedendo una nuova valutazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato considerato basato su ‘motivi non consentiti’?
Il ricorso è stato ritenuto basato su ‘motivi non consentiti’ perché, invece di denunciare una violazione di legge o un vizio di motivazione rilevante, si limitava a criticare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice dell’esecuzione, chiedendo di fatto una rivalutazione che non è permessa in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34890 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/01/2024 del TRIBUNALE di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
V
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 26 gennaio 2024 il Tribunale di Ancona , quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda introdotta da Monday Ighodaro, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fat oggetto di distinte decisioni irrevocabili.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Monday Ighodaro deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando – con argomentazioni del tutt logiche – concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le divers condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto consentita in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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