Continuazione Reato: Quando la Ripetitività Rende il Ricorso Inammissibile
Nel diritto penale, il concetto di continuazione reato rappresenta uno strumento fondamentale per garantire un trattamento sanzionatorio equo a chi commette più illeciti in esecuzione di un medesimo piano. Tuttavia, per far valere tale istituto in sede di ricorso per Cassazione, è necessario presentare argomentazioni valide e non meramente ripetitive. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce proprio questo punto, dichiarando inammissibile un ricorso basato su censure già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione (previsto dall’art. 385 del codice penale). L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva ricorso presso la Corte di Cassazione. Il fulcro della sua difesa non verteva sulla negazione del fatto, bensì sulla richiesta di applicazione del cosiddetto “vincolo della continuazione”.
In sostanza, il ricorrente sosteneva che il reato di evasione per cui era stato condannato dovesse essere considerato come parte di un unico disegno criminoso che includeva altri delitti analoghi, per i quali aveva già riportato sentenze di condanna irrevocabili. L’obiettivo era unificare le pene sotto un’unica sanzione più mite, come previsto dalla disciplina della continuazione reato.
Il Principio della Continuazione Reato nel Ricorso
L’istituto della continuazione è disciplinato per evitare che la somma aritmetica delle pene per singoli reati, seppur legati da un progetto comune, risulti sproporzionata. Per la sua applicazione, è essenziale dimostrare l’esistenza di un “medesimo disegno criminoso”, ovvero una pianificazione unitaria e originaria che lega i diversi episodi delittuosi.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già valutato questa richiesta, rigettandola. I giudici di secondo grado avevano fornito una motivazione dettagliata e logicamente coerente per escludere che i vari reati fossero riconducibili a un unico piano preordinato. Nonostante ciò, il ricorrente ha riproposto le medesime doglianze dinanzi alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudizio di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
I giudici hanno osservato che le argomentazioni del ricorrente erano puramente “riproduttive” di quelle già presentate e respinte dalla Corte territoriale. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva esaminato a fondo la questione e aveva fornito un “puntuale e logico apparato argomentativo” per negare la sussistenza di un unico disegno criminoso. Non essendo state individuate fratture logiche o errori di diritto nella decisione d’appello, il ricorso è stato ritenuto privo dei requisiti minimi per essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per la redazione dei ricorsi in Cassazione. Non è sufficiente riproporre le stesse critiche già respinte nei gradi precedenti; è necessario, invece, evidenziare specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata, come un errore nell’interpretazione della legge o una palese illogicità nella motivazione. La mera ripetizione di argomenti già vagliati conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano una semplice riproduzione di censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi elementi o evidenziare vizi logici nella sentenza impugnata.
Cosa chiedeva il ricorrente con il suo appello?
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di evasione per cui era stato condannato e altri delitti simili per i quali aveva già ricevuto condanne definitive, al fine di ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità?
La conseguenza è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma della decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27941 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27941 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 6438/24 Ciaramella
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura il mancato riconoscimento del vincol continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e analoghi delitti per il q ha riportato condanna con sentenze irrevocabili, sono riproduttive di censure già va Corte territoriale che le ha disattese con puntuale e logico apparato argomentati fratture logiche, rappresentando la mancata configurabilità di un unico disegno cri pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06/2024