Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18341 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/07/2023 del G.i.p. del Tribunale di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Macerata, adit qualità di giudice dell’esecuzione, pronunciava sull’istanza di NOME, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 proc. pen., in relazione ai reati oggetto dei seguenti titoli irrevoca condanna:
sentenza del G.u.p. del Tribunale di Rimini del 17 giugno 2020, confermata in appello, irrevocabile dal 10 febbraio 2022, riguardante: a) rapina in concorso, commessa il 14 gennaio 2016; b) porto ingiustificato dell’arma giocattolo ad es strumentale, commesso in pari data; c) rapina in concorso, commessa il 13 novembre 2017; d) porto ingiustificato dell’arma giocattolo ad essa strumentale commesso in pari data;
sentenza del G.i.p. del Tribunale di Fermo del 7 giugno 2018, irrevocabil dal 24 luglio 2018, riguardante rapina commessa il 23 aprile 2018;
sentenza del G.u.p. del Tribunale di Macerata del 12 febbraio 2020, confermata in appello, irrevocabile dal 7 marzo 2023, riguardante rapin commessa il 16 settembre 2016.
Il giudice dell’esecuzione rilevava, preliminarmente, che il G.u.p. Tribunale di Rimini, nella propria sentenza, aveva già riconosciuto continuazione tra í fatti oggetto dei capi a) e b) da un lato, e dei capi dall’altro, escludendo espressamente l’unicità complessiva di disegno criminoso e rilevava, altresì, che il G.u.p. del Tribunale di Macerata, in sentenza, escluso la continuazione tra il fatto da lui giudicato e la rapina commessa i aprile 2018 e giudicata a Fermo. Tali valutazioni erano considerate non rivedibil
Tenuto conto di ciò, il giudice dell’esecuzione si limitava a valu l’eventuale continuazione tra il reato giudicato a Macerata e i reati – oggett capi a) e b), da un lato, e dei capi c) e d) dall’altro – giudicati a continuazione che escludeva, per la distanza temporale tra le rispettive condo e le diverse modalità di loro realizzazione.
Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Rileva anzitutto il ricorrente che il G.i.p. del Tribunale di Rimini, in fun di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 16 marzo 2023 aveva già riconosciuto la continuazione tra i fatti oggetto dei capi c) e d) della sen riminese del 17 giugno 2020 e la rapina giudicata a Fermo, sul presuppost dell’identità del bene tutelato, della coincidenza delle modalità esecutive e
vicinanza temporale (i primi fatti risalendo al novembre 2017, e la rapina ulteriore all’aprile 2018).
Tale sopravvenienza, ignorata dal giudice a quo, avrebbe dovuto indurre quest’ultimo a riconsiderare, sul punto, il giudicato risultante dal processo di cognizione. La sentenza del G.u.p. del Tribunale di Rimini del 17 giugno 2020 aveva negato la continuazione tra le condotte di cui ai capi a) e b), da un lato, e di cui ai capi c) e d), dall’altro, in ragione soltanto della distanza temporale tra l rispettive condotte. Tale valutazione sarebbe però superata dal successivo deliberato del 16 marzo 2023, allorché il giudice dell’esecuzione, alla luce di un fatto nuovo (la commissione dell’ulteriore rapina del 23 aprile 2018), avendo potuto apprezzare l’elemento temporale in latitudine più ampia, aveva riscontrato i tratti di una medesima progressione criminosa.
Quest’ultima – avvalorata dal fatto che anche le rapine giudicate a Rimini, differentemente da quanto poteva apparire dai capi di imputazione, erano state a consumazione monosoggettiva – avrebbe dovuto essere finalmente sancita tramite il riconoscimento dell’unicità complessiva di disegno criminoso tra tutti i reati in istanza menzionati, a partire dalla prima rapina (e coevo porto ingiustificato di pistola giocattolo) del gennaio 2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il codice di rito penale del 1988 ha innovativamente previsto, nel suo art. 671, la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva, quale necessaria conseguenza della riduzione delle ipotesi di connessione dei procedimenti in fase di cognizione, che il codice stesso operava; in mancanza di una tale possibilità, il favor separationis, legato al modello accusatorio di processo, si sarebbe tradotto in un pregiudizio per l’imputato, che, avendo commesso più reati in esecuzione di una medesima risoluzione, e avendo diritto ai vantaggi derivanti dal cumulo giuridico delle pene, se li sarebbe visti negare per ragioni meramente processuali, in violazione di principi costituzionali quali il diritto di difesa e il canone di uguaglianza (il primo compresso da un accertamento dell’unicità di disegno criminoso che fosse rimasta confinata alla sede di cognizione, l’altro intaccato dal soggiacere dell’imputato, nei cui confronti si fosse proceduto separatamente per i fatti in continuazione, a situazioni di minorazione rispetto a quello che avesse usufruito del processo cumulativo: Sez. 1, n. 4292 del 26/10/1992, La Montagna, Rv. 192399-01).
In questa stessa ottica, l’intervento del giudice dell’esecuzione si giustifica soltanto in funzione recuperatoria della decisione che in cognizione non si sia potuto assumere e non può essere esteso sino a ricomprendere la rivalutazione della questione concernente l’esistenza del medesimo disegno criminoso, già trattata nel processo ed ivi esclusa con decisione ormai divenuta irrevocabile; sicché, coerentemente, l’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. pone un limite al suddetto intervento in sede esecutiva, introducendo la clausola di riserva «sempre che non sia stata esclusa dal giudice della cognizione»; clausola che presuppone, a sua volta – come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte – che l’esclusione sia stata esplicita (Sez. 1, n. 43777 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265251-01) e sia propriamente avvenuta per la ritenuta insussistenza, in qualunque modo derivata e argomentata, dell’identità di disegno criminoso (Sez. 1, n. 1466 del 21/02/1997, COGNOME, Rv. 207232-01; Sez. 1, n. 2485 del DATA_NASCITA, Cini, Rv. 191024-01).
Nella specie, il G.u.p. del Tribunale di Rimini ha espressamente escluso un tale identità di disegno tra le due rapine (e coeve contravvenzioni-satellite) cadute sotto la sua diretta cognizione, e la relativa valutazione non poteva essere giuridicamente superata in executivis.
Il fatto che la rapina posteriore, ossia quella del 13 novembre 2017, sia stata (assieme alla contravvenzione) unificata in continuazione – in separata sede esecutiva – con la rapina (ulteriormente successiva) del 23 aprile 2018, non introduce, del resto, alcun elemento di contraddizione logica rispetto al giudicato di cognizione. L’unicità di disegno criminoso è stata infatti ravvisata solo tra questi ultimi reati, tra loro effettivamente ravvicinati, e la comune ideazione è stata fatta risalire alla data di commissione dei primi (novembre 2017, come si ripete), senza che ciò metta in crisi il ragionamento giudiziale tramite il quale fu, a suo tempo, esclusa una deliberazione unitaria risalente addirittura al gennaio 2016.
Va poi considerato che – esclusa, con decisione esecutiva, ormai passata in giudicato, la continuazione tra le rapine consumate nei circondari di Fermo e Macerata – quest’ultima rapina neppure poteva essere unificata, ex art. 81 cpv. cod. pen., alle condotte oggetto dei capi c) e d) della sentenza riminese, già poste in continuazione con la rapina fermana del 23 aprile 2018. L’efficacia preclusiva del giudicato, derivante dall’esclusione della continuazione tra due o più reati, si estende infatti ai reati connessi per continuazione con quelli per i quali il vincolo è stato escluso (Sez. 1, n. 48580 del 17/10/2017, COGNOME, Rv. 271550-01).
Sicché l’unica continuazione residualmente valutabile, nel giudizio a quo, era quella tra il reato giudicato a Macerata e quelli oggetto dei capi a) e b) sentenza riminese.
L’ordinanza impugnata correttamente giudica nell’ambito di tale perimetro e la decisione negativa assunta al riguardo, escluso il carattere dirimente dedotto novum (rappresentato dalla decisione del G.i.p. di Rimini del 16 marzo 2023), è argomentata con riferimento ad elemento (la distanza temporale tra l condotte) logico, appropriato ed idoneo, che sfugge ad ogni residua censura.
5. Segue la reiezione del ricorso.
Spese processuali secondo soccombenza, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 29/02/2024