Continuazione Reato: Quando Distanza Temporale e Modalità Diverse La Escludono
L’istituto della continuazione reato, previsto dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un importante strumento di mitigazione della pena, consentendo di unificare giuridicamente più reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa valutazione da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre preziosi chiarimenti sui limiti di questo istituto, sottolineando come la distanza temporale e la diversità nelle modalità esecutive possano essere elementi decisivi per escluderlo.
Il Caso in Esame
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda il ricorso presentato da una persona avverso un’ordinanza del GIP, che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra diversi reati. La ricorrente sosteneva l’esistenza di un vincolo unitario tra i vari illeciti commessi, chiedendo l’applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto per il reato continuato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione del giudice dell’esecuzione. Secondo gli Ermellini, il provvedimento impugnato ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia, escludendo la sussistenza dei presupposti per la continuazione reato.
La Corte ha ritenuto il ricorso non solo manifestamente infondato, ma anche generico, in quanto si limitava a proporre una lettura alternativa degli elementi già valutati, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella decisione del GIP. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché la Continuazione Reato è Stata Negata?
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha giustificato l’esclusione del vincolo della continuazione. Queste si fondano su tre pilastri argomentativi interconnessi.
Assenza di un ‘Medesimo Disegno Criminoso’
Il requisito fondamentale per l’applicazione della continuazione reato è l’esistenza di un ‘medesimo disegno criminoso’. Ciò significa che l’agente deve aver programmato, almeno nelle linee generali, tutti i reati sin dal momento della commissione del primo. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato l’assenza totale di prove o circostanze da cui desumere una tale programmazione unitaria. I reati appaiono piuttosto come il frutto di decisioni autonome e separate, maturate in momenti diversi.
Rilievo della Distanza Temporale e delle Diverse Modalità Esecutive
Con rilievo decisivo, la Corte ha valorizzato due elementi fattuali: la distanza temporale intercorsa tra i reati e le diverse modalità con cui sono stati eseguiti. I crimini erano stati consumati in contesti completamente differenti: all’interno di una struttura alberghiera, in una privata abitazione e in un camper. Questa eterogeneità, unita al lasso di tempo trascorso, è stata interpretata come un chiaro indicatore dell’assenza di un piano unitario, suggerendo invece risoluzioni criminose distinte e contingenti.
Volontà Criminale Pervicace ma non Unitaria
La Corte ha specificato che i reati commessi sono riconducibili a ‘autonome risoluzioni criminose’ e sono espressione di una ‘pervicace volontà criminale’. Tuttavia, questa perseveranza nel commettere illeciti non è di per sé sufficiente a integrare il ‘medesimo disegno criminoso’. Si tratta, piuttosto, di una tendenza a delinquere che si manifesta in episodi distinti, ciascuno sorretto da una propria e autonoma spinta a delinquere, non meritevole dell’applicazione di istituti di favore come la continuazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: per ottenere il riconoscimento della continuazione reato, non basta semplicemente aver commesso più illeciti. È necessario dimostrare, con elementi concreti, che tutti i reati erano parte di un unico progetto criminoso deliberato fin dall’inizio. La diversità dei contesti esecutivi e un significativo intervallo di tempo tra un reato e l’altro costituiscono forti indizi contrari, che possono portare il giudice a considerare ogni crimine come un episodio a sé stante, con conseguente cumulo materiale delle pene. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di una rigorosa prova del vincolo teleologico che deve unire le diverse condotte illecite.
Quando si può applicare la continuazione tra reati?
L’istituto della continuazione si applica quando più reati sono commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ovvero quando l’agente ha programmato, almeno nelle linee generali, tutti gli illeciti sin dalla commissione del primo.
La distanza di tempo e le modalità diverse di commissione dei reati influiscono sul riconoscimento della continuazione?
Sì, secondo la Corte questi elementi hanno un rilievo decisivo. Una notevole distanza temporale e modalità esecutive eterogenee (es. in un hotel, in una casa, in un camper) sono considerati forti indicatori dell’assenza di un piano unitario e depongono per l’esistenza di autonome risoluzioni criminose.
Cosa comporta una ‘pervicace volontà criminale’ ai fini della continuazione?
Una ‘pervicace volontà criminale’, ovvero una costante inclinazione a delinquere, non è di per sé sufficiente a integrare il requisito del medesimo disegno criminoso. Anzi, la Corte la considera come espressione di autonome risoluzioni criminose che non meritano l’applicazione di istituti di favore come la continuazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33440 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33440 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 10/11/2002
avverso l’ordinanza del 22/04/2025 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza d circostanze da cui desumere che la predetta, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi, tenuto conto della distanza temporale intercorsa tra di essi e delle diverse modalità esecutive degli stessi (consumati all’interno di una struttura alberghiera, di una privata abitazione e di un camper). In tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti di favore;
Considerato che le censure della ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.