Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14691 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14691 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156);
che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all’illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950);
che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596);
che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074)»;
che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in
questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098);
che l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti;
che, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione, nell’accogliere parzialmente l’istanza volta a ricondurre a due distinti disegni criminosi i reati per cui NOME COGNOME è stato condannato, rispettivamente, con undici e cinque sentenze (ciò che, è agevole notare, induce a ritenere che la commissione, nel corso degli anni, di una miriade di reati sia espressione di un inveterato stile di vita – incompatibile, si è detto, con il riconoscimento della minore offensività complessiva sotteso all’applicazione dell’istituto della continuazione – piuttosto che di specifiche deliberazioni criminose), la ha rigettata, per la parte residua, sul rilievo, via via:
dell’arresto seguito alla commissione, il 16 aprile 1998, del reato di evasione, evento che, quantunque non determinante, in via automatica e necessaria, l’interruzione del disegno criminoso (così, tra le altre, Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842 – 01), può senz’altro costituire momento di frattura dell’originaria programmazione, spettando al giudice di merito di verificare se, in concreto, esso costituisca o meno ragione valida per escludere l’applicazione dell’istituto della continuazione (Sez. 6, n. 49868 del 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258365 – 01);
del distacco temporale tra le evasioni compiute tra aprile 1998, gennaio 1999 e dicembre 1999;
delle differenti modalità esecutive delle violazioni alle prescrizioni in materia di misure di prevenzione concretatesi, a seconda dei casi, nell’omessa esibizione della carta precettiva e nella frequentazione di pregiudicati;
delle discrasie, in punto di modalità esecutiva della condotta e tempus commissi delicti, che connotano i reati accertati con le sentenze, rientranti nel primo gruppo, indicate, nell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., ai nn. 7), 9), 10) e 11);
dell’eterogeneità e delle differenti modalità esecutive, oltre che di contesto, tra il furto di autovettura commesso, senza l’ausilio di complici, il 18 novembre 1999, le estorsioni consumate, in concorso con altri correi, a distanza di alcuni mesi, ed i reati commessi, dopo molti anni ed all’esito di un periodo di carcerazione, tra il 2006 ed il 2009, tra di loro, peraltro, non sussumibili sotto il vincolo della continuazione, tanto più per il carattere marcatamente estemporaneo della ricettazione della targhetta identificativa di un ciclomotore;
che, a fronte di tali convincenti e lineari considerazioni, il ricorrente art censure di tipo essenzialmente confutativo, incentrate su circostanze che non valgono in alcun modo a comprovare l’illegittimità delle argomentazioni svolte dal giudice dell’esecuzione, il quale ha chiarito, nell’esercizio del discrezio apprezzamento delle vicende sottoposte al suo vaglio e senza incorrere in contraddizioni o in affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragione ed in quale misura debba escludersi l’esistenza, nella fattispecie, di un riconoscibi originario disegno criminoso;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricors con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 15/12/2022.