Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33373 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33373 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/04/2025 del GIP TRIBUNALE di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
EsamiNOME il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 22/04/2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da NOME COGNOME, per il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i delitti oggetto delle tre sentenze di cui all’istanza;
Ritenuto che, con unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si denuncia erronea applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione;
che in realtà il ricorrente lamenta un’insussistente carenza di motivazione a fronte del fatto della valutazione da parte del giudice dell’esecuzione degli elementi emergenti dalla ricostruzione dei fatti nelle sentenze di cognizione, apprezzati con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;
che il giudice a quo ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso e ha evidenziato l’assenza di elementi specifici dotati di significativo valore probatorio e idonei a dimostrare il prospettato unico disegno criminoso, visto che la radicale disomogeneità delle condotte (detenzione di stupefacente, minaccia ed estorsione) è stata valutata come indizio contrario alla preordinazione e che la sola prossima temporale e spaziale di alcune di queste condotte non fosse sufficiente a sopperire alla carenza di altri elementi;
che doveva, quindi, ritenersi indinnostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01) e osservarsi che non è sufficiente la mera omogeneità dei beni giuridici tutelati e la sequenza delle condotte in un determiNOME arco temporale, né l’accertamento dell’identità del disegno criminoso può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del “favor rei”, in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019);
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigljere estensore
Il presidente