Continuazione Reato: Quando il Legame tra Crimini è solo Apparente
L’istituto della continuazione reato, previsto dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un cardine del nostro sistema sanzionatorio, consentendo di mitigare la pena per chi commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, stabilire quando esista un’unica programmazione criminale non è sempre semplice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti, sottolineando come la diversità dei contesti operativi e dei complici possa spezzare il vincolo della continuazione, anche in presenza di una contiguità geografica e temporale.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dalla richiesta di un condannato di vedere riconosciuta la continuazione tra diversi reati giudicati con sentenze irrevocabili. Nello specifico, si trattava di episodi di spaccio di stupefacenti e della partecipazione a un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. La Corte d’Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva accolto solo parzialmente la richiesta: aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra alcuni reati di spaccio, ma lo aveva escluso per il reato associativo.
Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo un’erronea applicazione della legge e un vizio di motivazione. A suo avviso, anche il reato associativo rientrava nel medesimo disegno criminoso degli altri episodi di spaccio, e la Corte d’Appello avrebbe errato nel valutarne gli elementi.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla continuazione reato
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno stabilito che il giudice di merito aveva correttamente motivato la sua scelta, distinguendo con logica e coerenza i diversi contesti criminali in cui l’imputato aveva operato. Il tentativo del ricorrente di offrire una lettura alternativa degli stessi fatti è stato ritenuto un’inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Distinguere tra Programmi Criminali Separati
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del concetto di “medesimo disegno criminoso”. Le motivazioni della Corte chiariscono i seguenti punti:
1. Unicità del programma per i reati di spaccio: La Corte d’Appello aveva correttamente individuato un vincolo di continuazione tra i delitti di spaccio (sentenze 1 e 3) sulla base di indicatori precisi: la concentrazione cronologica, la medesima tipologia di reato e le simili modalità esecutive. Tali condotte facevano capo a una rete di acquirenti gestita autonomamente dal condannato, delineando un progetto criminale unitario e circoscritto.
2. Autonomia del reato associativo: Al contrario, la partecipazione all’associazione per delinquere (sentenza 2) è stata considerata un’attività del tutto “avulsa” e separata. Questa conclusione si basava su elementi fattuali decisivi: il sodalizio criminale vedeva il concorso di soggetti diversi e del tutto estranei alla rete di spaccio individuale. L’attività associativa, quindi, non era una mera estensione del primo piano criminale, ma un progetto distinto e autonomo.
3. Irrilevanza della contiguità geografica: La Suprema Corte ha evidenziato che l’argomentazione del ricorrente, basata principalmente sulla contiguità geografica dei luoghi in cui i reati erano stati commessi, non era sufficiente a superare le prove della duplicità dei disegni criminosi. La vicinanza fisica diventa un dato “equivoco” e recessivo quando elementi più forti, come la diversità dei partecipi e della struttura operativa, indicano l’esistenza di programmi criminali separati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale in materia di continuazione reato: l’unicità del disegno criminoso non può essere presunta sulla base di elementi superficiali come la vicinanza spaziale o la somiglianza del tipo di reato. È necessaria una valutazione approfondita che dimostri una programmazione unitaria, concepita ab origine.
Le implicazioni pratiche sono chiare: per ottenere il riconoscimento della continuazione, non basta dimostrare di aver commesso reati simili in un’area geografica ristretta. Occorre provare che tutte le condotte illecite erano parte di un unico, preordinato piano d’azione. La presenza di complici diversi e di contesti operativi differenti è un forte indicatore contrario, capace di dimostrare l’esistenza di molteplici e distinti progetti criminali, ciascuno da valutare e sanzionare autonomamente.
È sufficiente la vicinanza geografica e temporale per stabilire la continuazione tra reati?
No. Secondo l’ordinanza, la contiguità geografica e temporale non è sufficiente se altri elementi, come la diversità dei complici e del contesto operativo, dimostrano l’esistenza di distinti e separati disegni criminosi.
In quali casi viene negato il riconoscimento della continuazione reato?
La continuazione viene negata quando si dimostra che i reati, pur simili, non sono parte di un unico programma criminoso pianificato in anticipo. Nel caso specifico, le attività di spaccio individuale sono state considerate separate dalla partecipazione a un’associazione a delinquere con soggetti diversi.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, ma non può riesaminare nel merito i fatti del processo già valutati dai giudici dei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37783 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37783 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 3 aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli accoglieva la richiesta avanzata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 3) del provvedimento impugnato e non la riconosceva in relazione ai delitti di cui alla sentenza sub 2);
Ritenuto che, con unico articolato motivo relativo ad erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si propone un’alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;
che la Corte di appello ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso; ha sottolineato che per i delitti sub 1) e 3) la concentrazione cronologica, la medesimezza dei titoli e le modalità di esecuzione delineavano una previa programmazione di tali condotte di spaccio di stupefacenti, che,tuttavia,facevano capo ad un a’rete di acquirenti mantenuta dal COGNOME, mentre faceva parte dell’associazione di cui alla sentenza sub 2), ma del tutto avulsa dalle attività di traffico di stupefacenti che egli svolgeva in quel sodalizio ove operava in concorso con soggetti diversi e comunque estranei alla rete descritta nelle sentenze sub 1) e 3);
che il ricorrente si limita a censurare la svalutazione da parte della Corte del criterio della contiguità geografica /ma non si confronta con il fatto che la Corte ha evidenziato gli elementi che fanno dubitare dell’originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio e che quindi rendono equivoco il dato della contiguità geografica;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2024