Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21971 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21971 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/09/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto declaratoria di inammissibiltà.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha respinto la richiesta con la quale NOME COGNOME chiedeva il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con 1) sentenza Gip del Tribunale di Messina del 26 settembre 2019 definitiva il 14 ottobre 2019 (per i reati di cui agli artt. 23 L. 110/75, 648 cod. pen., 73 DPR 309/90, 337 cod. pen., 582, 585 cod. pen., 697 cod. pen.) e la sentenza Gip del Tribunale di Messina del 12 maggio 2022 definitiva il 30 maggio 2022 (per i reati di cui agli artt. 23 L. 110/75 e 2 L. 895/67), ritenendo non individuabili elementi sintomatici della medesimezza del disegno criminoso.
Avverso detto provvedimento ricorre NOME COGNOME per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione; evidenzia il difensore come sussistano indici che consentano di ritenere accertata la presenza di un unico progetto criminoso e precisamente l’utilizzo della medesima abitazione per nascondere le armi e munizioni; il tipo di armi utilizzabili esclusivamente per la caccia e munizioni; il dato temporale (i reati risultano commessi a distanza di poco più di un anno – luglio 2019/ dicembre 2021).
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto manifestamente infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente questa Corte rileva l’inammissibilità della richiesta di riconoscimento della continuazione proposta da NOME COGNOME e valutata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina con l’ordinanza ora impugnata, con conseguente annullamento di quest’ultima, in quanto i reati che vengono in rilievo hanno formato oggetto di sentenze di patteggiamento.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in materia di esecuzione, è inammissibile la richiesta di continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento presentata senza l’osservanza dello schema procedimentale delineato dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., ai sensi del quale è necessario che il Pubblico Ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall’art. 444 cod. proc. peri., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruità della pena, di ritenere
ingiustificato l’eventuale suo dissenso, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della predetta richiesta non ammettono alternative (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273138).
Questo schema procedimentale non è stato osservato dal ricorrente: come si trae dalla lettura dell’ordinanza impugnata, in cui si dà atto della richiesta del condannato e dell’aver il giudice deciso dopo aver sentito le parti, non v’è stata una concorde richiesta né la determinazione concordata del quantum di pena da applicare per continuazione.
I precedenti di questa Corte, per il caso in cui il giudice si pronunci al di fuori del modulo delineato dall’articolo 188 disp. att. c.p.p., sono nel senso sia dell’illegalità ed abnormità del provvedimento del giudice che ridetermini la pena secondo le regole generali, non tenendo conto del limite massimo di pena detentiva applicabile – Sez. 1, n. 12461 del 18/02/2005, Liberti, Rv. 231261 -; che dell’inammissibilità della richiesta di riconoscimento della continuazione Sez. 1, n. 29678 del 9/7/2003, COGNOME, Rv. 225541 -; che, ancora, dell’illegittimità del provvedimento del giudice che accolga la richiesta del condannato e, tuttavia, ridetermini autonomamente la pena secondo le regole generali – Sez. 1, n. 18794 del 27/3/2013, COGNOME, Rv. 256028 -.
La ragione sottesa alle decisioni appena richiamate – al di là della diversità di formule che hanno condotto ora all’annullamento senza rinvio ora alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso- consiste nell’apprezzamento dell’inidoneità di una richiesta unilaterale senza accordo sulla quantificazione dell’aumento per continuazione a provocare un utile e legittimo intervento della giurisdizione esecutiva. Il riconoscimento del vincolo tra reati oggetto tutti di sentenze di patteggiamento deve inscriversi in uno schema pur esso negoziale, perché la delibazione in fase esecutiva di un aspetto che naturalmente appartiene all’ambito del giudizio di cognizione non può segnare una frattura del modello di composizione della vicenda processuale che si è imposto nella sede propria.
Ne consegue che, nonostante la legge non stabilisca es,Dressamente alcuna conseguenza per le richieste proposte al di fuori del percorso normativamente tracciato, deve ritenersi che esse siano inammissibili, perché le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione non ammettono alternative.
L’inammissibilità, come è noto, non è disciplinata come istituto generale relativo a tutti gli atti di domanda di parte; una regolazione puntuale è riservata dal codice di rito alle impugnazioni, che tra gli atti di domanda di parte sono i più importanti. Stabilisce l’articolo 591, comma 4, c.p.p. che “l’inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2”, e quindi dal giudice dell’impugnazione che è chiamato alla delibazione preliminare ed essenziale di
ammissibilità della domanda, “può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento”.
Questa regola, che accomuna l’inammissibilità dell’impugnazione al trattamento delle patologie processuali più gravi – inutilizzabilità, nullità assolute -, ben può estendersi ai difetti delle domande che, al pari degli atti di impugnazione, abbiano la funzione di provocare una decisione giudiziale sul merito della questione devoluta. Si conferma così un orientamento giurisprudenziale risalente, secondo cui “l’inammissibilità sanziona una invalidità, sempre rilevabile d’ufficio nel corso del processo, per la quale la norma processuale non prevede alcuna sanatoria (salvo il limite preclusivo del giudicato) ed alla quale non possono ritenersi applicabili le sanatorie generali previste per la nullità, neppure quelle derivanti dal raggiungimento dello scopo dell’atto, dovendo per la natura del pubblico interesse posto a base dell’inammissibilità equipararsi quest’ultima alle nullità assolute insanabili”- Sez. 5, n. 2554 del 13/10/1980, Cervi, Rv. 146732 -.
La rilevazione dell’inammissibilità della domanda, sfuggita al giudice del merito, può dunque essere compiuta in sede di legittimità pur senza devoluzione con i motivi di ricorso, appunto perché il regime del vizio è tale da consentire una pronuncia d’ufficio ed al di fuori dei motivi, secondo quanto disposto dall’articolo 609, comma 2, c.p.p. L’inammissibilità della domanda travolge necessariamente il provvedimento impugnato, che non avrebbe dovuto essere pronunciato.
La sopravvenuta assenza di un presupposto della decisione – la domanda, appunto – riconduce il provvedimento impugnato nella categoria di quelli non consentiti dalla legge di cui all’articolo 620, comma 1, lett. d), c.p.p., che devono essere annullati da questa Corte senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 15 marzo 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente