Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34946 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34946 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 2531/2025
NOME COGNOME – Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in NIGERIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/02/2025 del TRIBUNALE di Ancona Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che chiedeva il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa il 20 febbraio 2025, dichiarava in parte inammissibile e in parte infondato l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di NOME NOME e volto ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra sei sentenze di condanna.
Il Tribunale riteneva inammissibile l’istanza con riguardo alle sentenze rubricate alle lett a), b) e c) dell’istanza, poichØ tutte emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e mancando i presupposti indicati dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. per il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso in fase esecutiva, ovverossia un nuovo accordo fra le parti avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo e l’entità della pena complessiva.
Il giudice dell’esecuzione osservava che con la sentenza sub b) era stato riconosciuto il vincolo della continuazione fra le condotte commesse il 12 luglio 2010 e il 26 giugno 2008; che il reato di cui alla sentenza sub d) era stato commesso il 23 luglio 2009, dunque all’interno di detto arco temporale; che ciò imponeva una valutazione piø approfondita della sussistenza o meno del detto vincolo.
Ciononostante, il Tribunale non riteneva sussistente detto vincolo poichØ nel luglio 2009 NOME aveva usato violenza contro gli operanti che lo avevano accompagnato in Questura per l’identificazione, dopo che era stato allontanato da un supermercato perchØ stava
molestando gli avventori.
Tale condotta era frutto di un dolo d’impeto del tutto incompatibile con una linea criminosa deliberata ex ante – quanto meno – nelle sue linee essenziali.
Analogamente, il Tribunale non riteneva sussistente il medesimo disegno criminoso fra i fatti di cui alle residue sentenze di condanna, stante lo iato temprale fra gli stessi e la natura del tutto contingente dello stimolo che aveva portato agli agiti criminosi.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando tre profili di illegittimità.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di cui alle condanne sub a), b), c) e d).
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere inammissibile la domanda, poichØ solo tre sentenze erano state emesse in esito ad un giudizio celebrato ex art. 444 cod. proc. pen, mentre la quarta era stata emessa in esito ad un giudizio dibattimentale.
2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti sub a), b) c) e d).
A fronte, infatti, del rilievo difensivo secondo cui tutte le condotte di resistenza erano state agite nel momento in cui le forze dell’ordine avevano operato al fine di identificare il condannato, il provvedimento impugnato nulla opponeva, limitandosi ad affermare che si trattava di un fatto estemporaneo, commesso con dolo d’impeto.
2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra le sentenze sub e) ed f).
Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sussisterebbero tutti gli indicatori della unitarietà del disegno criminoso quali la omogeneità delle contestazioni, la omogeneità delle causali e la contiguità spaziale e temporale.
Il sostituto procuratore AVV_NOTAIO COGNOMENOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini sotto specificati.
1.1 Il primo motivo Ł fondato.
Il disposto di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non opera nel caso in cui l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in parte sentenze emesse a seguito d’applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario (Sez. 1, n. 16456 del 12/03/2021, El, Rv. 281194 – 01).
In motivazione Ł stato affermato il principio secondo cui, nel caso di richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra sentenze emesse con il rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen. ed altre pronunciate con rito diverso, non costituisce requisito necessario l’accordo di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., che, al contrario, Ł indispensabile ai fini del riconoscimento, anche parziale, della continuazione tra le sole sentenze emesse in sede di patteggiamento.
Dunque, il rilievo difensivo Ł corretto, poichØ la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ricomprendeva sia fatti giudicati con rito ordinario, sia fatti giudicati con patteggiamento; il provvedimento impugnato affronta la questione solo con riferimento ai
reati sub b) e d), e non già relativamente ai fatti giudicati con le sentenze sub a) e c).
L’errore in cui Ł incorso il Tribunale nel dichiarare inammissibile l’istanza in parte qua con riguardo, cioŁ, alla richiesta di riconoscimento del vincolo fra le sentenze sub a), b), c) e d) – si Ł riverberato sulla correttezza della decisione, poichØ, pur passando a valutare il merito della domanda, ha di fatto reso un esame solo parziale della stessa.
Il provvedimento, infatti, al punto 2.2.1 ha vagliato, con esito negativo, la ritenuta sussistenza del vincolo unicamente fra le pronunce di condanna individuate alle lett. b) e d) dell’istanza, senza compiere analoga indagine con le sentenze sub a) e c), come avrebbe dovuto fare, stante l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’istanza per le ragioni sopra ricordate.
Il provvedimento, infatti valuta solo i fatti di cui alla sentenza sub b), cioŁ i reati di cui agli artt. 337, 582, 585, 341 bis e 495 commessi il 12 luglio 2010 e tra il 26 giugno 2008 e il 12 luglio 2010 e il fatto di cui alla sentenza sub d) commesso il 23 luglio 2009, ma nulla dice dei fatti giudicati, appunto con le sentenze sub a) e c).
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo motivo.
Il terzo motivo di ricorso, che riguarda il diniego di riconoscimento del vincolo fra le sentenze indicate sub e) ed f), Ł infondato.
Il Tribunale fa corretta applicazione degli insegnamenti di questa Corte in tema di indici da cui desumere la unitarietà del programma criminoso, individuati nell’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nella contiguità spazio-temporale, nelle singole causali, nelle modalità della condotta, nella sistematicità e nelle abitudini programmate di vita, nonchØ nel fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Nel concreto, infatti, oltre ad evidenziare lo iato temporale fra i fatti, di oltre un anno e mezzo, il Tribunale rilevava come la seconda condotta fosse espressione di una reazione incontrollata, non meditata e dunque non certo ricollegabile ad un programma criminoso antecedente. Anzi, faceva rientrare tali episodi in una scelta di vita che comporta la reiterazione delle medesime condotte criminose.
Il proposto motivo non si confronta, dunque, con le argomentazioni esposte dal giudice dell’esecuzione che sono complete, logiche e perfettamente aderenti agli insegnamenti di questa Corte in materia e dunque deve essere rigettato.
Per contro, come visto, la mancata disamina della sussistenza del vincolo della continuazione fra i fatti di cui alle condanne indicate sub a), b), c) e d) impone l’annullamento in parte qua del provvedimento con rinvio al Tribunale di Ancona per la disamina sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione tra i reati oggetto delle sentenze indicate con le lettere a), b), c) e d) dell’ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ancona.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 17/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME