Continuazione Reato: Quando un Imprevisto Spezza il Disegno Criminoso
L’istituto della continuazione reato, previsto dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta una figura giuridica di grande importanza, capace di mitigare il trattamento sanzionatorio per chi commette più illeciti legati da un unico piano. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione rigorosa del programma criminale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: non vi è continuazione se uno dei reati commessi è frutto di una circostanza imprevedibile e non pianificata. Analizziamo insieme il caso.
I Fatti del Caso: Dai Furti alla Resistenza
La vicenda giudiziaria prende le mosse da un ricorso presentato da un individuo condannato per una serie di reati. Inizialmente, il soggetto si era reso responsabile di furti in appartamento e tentati furti. In un momento successivo, durante un controllo da parte delle forze dell’ordine, l’uomo aveva opposto resistenza, commettendo così il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
In sede di esecuzione della pena, la difesa aveva richiesto il riconoscimento della continuazione reato tra i furti e la resistenza, sostenendo che facessero tutti parte di un medesimo disegno criminoso. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto la richiesta, spingendo l’imputato a ricorrere in Cassazione.
La Decisione della Corte: Nessuna Continuazione Reato per Eventi Imprevedibili
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno pienamente condiviso l’impostazione della Corte d’Appello, evidenziando come mancasse l’elemento essenziale per l’applicazione dell’istituto: l’unicità del disegno criminoso.
Il fulcro della decisione risiede nella natura del secondo reato. La resistenza a pubblico ufficiale non era, e non poteva essere, un’azione programmata fin dall’inizio, quando venivano pianificati i furti. L’incontro con le forze dell’ordine è stato qualificato come una “circostanza del tutto contingente ed imprevedibile”.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato che, al momento di commettere i furti, l’autore non poteva in alcun modo prevedere che sarebbe stato successivamente sottoposto a un controllo di polizia. Pertanto, la decisione di opporre resistenza non faceva parte del piano originale, ma è scaturita da una risoluzione criminosa autonoma e successiva, nata per far fronte a un evento inaspettato. In questo contesto, i reati commessi appaiono come espressione di una “pervicace volontà criminale” non meritevole di beneficiare di istituti di favore come la continuazione.
Inoltre, la Cassazione ha bollato le censure del ricorrente come generiche e volte a sollecitare una rilettura dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. La valutazione del giudice di merito è stata ritenuta logica e coerente con i principi giurisprudenziali consolidati in materia di continuazione reato.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con chiarezza un principio cardine: affinché si possa parlare di medesimo disegno criminoso, è necessario che l’agente si sia rappresentato, almeno nelle linee generali, tutti gli episodi delittuosi fin dal principio. Un reato commesso per reagire a un evento imprevisto e fortuito, come un controllo delle forze dell’ordine, interrompe questo legame programmatico. Esso costituisce una nuova e autonoma determinazione criminale, che deve essere giudicata e sanzionata separatamente, senza poter beneficiare del più mite trattamento sanzionatorio previsto per la continuazione reato.
È possibile riconoscere la continuazione tra un furto e la successiva resistenza a pubblico ufficiale?
No, secondo la decisione in esame, la continuazione non può essere riconosciuta se la resistenza a pubblico ufficiale deriva da una circostanza non programmata e imprevedibile, come un controllo di polizia. Tale reato scaturisce da una decisione autonoma e non dal piano originario.
Qual è l’elemento fondamentale per l’applicazione della continuazione reato?
L’elemento fondamentale è l’esistenza di un “medesimo disegno criminoso”, ovvero un piano unitario che preveda, sin dall’inizio e almeno nelle linee generali, la commissione di tutti i reati. La programmazione deve precedere l’esecuzione del primo reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che la decisione della Corte d’Appello era corretta e ben motivata, e che le argomentazioni del ricorrente erano generiche e miravano a una rivalutazione dei fatti, non consentita nel giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17411 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17411 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BIELLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugNOME, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze da cui desumere ch NOME COGNOME, sin dalla consumazione del primo reato (furti in appartamento e tentati furti), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, second comma, cod. pen., anche quello successivo di resistenza a pubblico ufficiale (ed altro) tenuto conto del fatto che egli – al momento dei furti – non poteva già sapere di esser successivamente sottoposto ad un controllo da parte delle forze dell’ordine trattandosi di una circostanza del tutto contingente ed imprevedibile. In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti di favore;
Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere , generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.