Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30612 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Matera il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 22/04/2024 dal Tribunale di Matera lette conclusioni del AVV_NOTAIO, che -te NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; chiesto l’inammissibilità del ricorso.,-RAGIONE_SOCIALE“
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 aprile 2024 il Tribunale di Matera, quale Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle due sentenze irrevocabili presupposte, ritenendo ostativa all’applicazione della disciplina invocata l’eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio e l’ampiezza dell’arco temporale nel quale tali comportamenti si erano concretizzati.
Tali reati, in particolare, riguardavano il delitto di cui all’art. 648, second comma, cod. pen., commesso a Tursi nel marzo del 2015, giudicato dal Tribunale di Matera con sentenza dell’Il giugno 2018, divenuta irrevocabile il 20 dicembre 2022; nonché i delitti di cui agli artt. 95 d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, 476 e 482 cod. pen., commessi a Matera il 21 novembre 2017, giudicati dal Tribunale di Matera con sentenza del 22 marzo 2022, divenuta irrevocabile il 10 giugno 2022.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., conseguenti all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i delitti giudicati dalle decisioni irrevocabili, res evidente dell’omogeneità dei titoli di reato in esame.
Questa correlazione era stata svalutata dal Tribunale di Matera, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l’incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra i comportamenti criminosi di COGNOME, attestato dall’assoluta omogeneità del modus operandi del condannato, sul quale il provvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi, disattendendo le censure difensive prospettate con l’istanza proposta ex art. 671 cod. proc. pen.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da NOME COGNOME, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al “favor rei”» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 – 01).
La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, comma secondo, e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596 – 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
3. In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto affermato dal Tribunale di Matera, che ostavano all’applicazione della disciplina della continuazione richiesta da NOME COGNOME le modalità con cui le condotte criminose di cui si invocava la preordinazione erano state eseguite e l’ampiezza dell’arco temporale nel quale tali comportamenti si erano concretizzati, che esprimevano una spiccata propensione al crimine del condannato, ritenuto incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento ex art. 671 cod. proc. pen.
Si consideri, in proposito, che le condotte illecite di cui si assumeva l’unicità del disegno criminoso riguardavano una pluralità di reati connotati da eterogeneità tipologica, riguardando le fattispecie di cui agli artt. 648, secondo comma, 477, 482 cod. pen. e 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che risultavano commessi in luoghi diversi – Tursi e Matera – e in un ampio arco temporale, compreso tra il marzo del 2015 e il 21 novembre 2017. L’eterogeneità delle condotte illecite sottese alle due vicende criminose, del resto, appare evidente dal contesto, oggettivo, soggettivo e territoriale, nel quale i reati giudicati dal Tribunale di Matera, con le sentenze irrevocabili dell’Il giugno 2018 e del 22 marzo 2022, venivano commessi.
Queste connotazioni rendevano evidente come le condotte delinquenziali di COGNOME erano connotate da eterogeneità ed esprimevano caratteristiche comportamentali incompatibili con la preordinazione criminosa invocata dal suo difensore. Non possono, in proposito, non richiamarsi le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale di Matera, che, a pagina 2 del provvedimento impugnato, evidenziava che difettavano i presupposti per l’applicazione al caso di specie della disciplina della continuazione, atteso che i comportamenti criminosi del condannato non delineavano «né la dedotta sistematicità od abitudine di vita in capo all’interessato né i necessari presupposti radicanti l’indefettibile elemento della previsione unitaria e specifica, in disparte il pur evidente e dirimente rilievo della non omogeneità delle medesime violazioni ed ancora il dato della notevole distanze cronologica dei fatti in scrutinio».
Deve, al contempo, evidenziarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l’abitualità, professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto in esame, che, viceversa, appare orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, cit.)
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5 luglio 2024.