Continuazione Reato: Quando la Distanza Temporale Esclude il Disegno Criminoso
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, fornisce un importante chiarimento sui criteri per il riconoscimento della continuazione reato. Questo istituto permette di unificare sotto un’unica pena più reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, come evidenziato nel caso di specie, la sua applicazione non è automatica e richiede la presenza di elementi concreti che dimostrino una programmazione unitaria, un aspetto che la notevole distanza temporale tra i fatti può far venire meno.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in primo e secondo grado per il reato di tentato furto, ai sensi degli articoli 56 e 624 del Codice Penale. L’imputato, tramite il suo difensore, si è rivolto alla Corte di Cassazione lamentando una motivazione contraddittoria e insufficiente da parte della Corte d’Appello. Il punto centrale del ricorso era il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati per i quali era già stato giudicato con sentenza definitiva.
La richiesta di applicazione della continuazione reato
La difesa sosteneva che il tentato furto oggetto del procedimento rientrasse in un più ampio e unico disegno criminoso che legava anche altre condotte illecite precedentemente giudicate. L’obiettivo era ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole, unificando le pene sotto quella prevista per il reato più grave, aumentata secondo i limiti di legge. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva rigettato tale richiesta, ritenendo insussistenti i presupposti per applicare l’istituto della continuazione reato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di merito. Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano su due aspetti fondamentali.
In primo luogo, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da un apparato argomentativo logico e coerente. La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato la notevole distanza temporale tra gli episodi criminosi. Questo fattore temporale è stato considerato un elemento decisivo, poiché rende difficile ipotizzare l’esistenza di una programmazione unitaria concepita fin dall’inizio. La semplice ripetizione di reati simili non è, di per sé, sufficiente a dimostrare un medesimo disegno criminoso.
In secondo luogo, i giudici di legittimità hanno sottolineato come, al di là del lasso di tempo, mancasse nel caso concreto qualsivoglia altro elemento capace di suggerire un’unica pianificazione. Per riconoscere la continuazione, non basta l’identità del tipo di reato, ma occorre provare che tutte le azioni delittuose fossero parte di un unico progetto deliberato in origine. L’assenza di tale prova ha reso la decisione della Corte d’Appello incensurabile in sede di legittimità.
Conclusioni: L’Importanza degli Elementi Fattuali nella Valutazione
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza: la valutazione sulla sussistenza della continuazione è una questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo in caso di vizi logici o giuridici manifesti nella motivazione, che in questo caso non sono stati riscontrati. La decisione insegna che una significativa distanza temporale tra i reati costituisce un forte indizio contrario al riconoscimento del vincolo della continuazione. In assenza di prove concrete che dimostrino un’unica e preordinata programmazione criminosa, la semplice successione di illeciti non può beneficiare del più mite trattamento sanzionatorio previsto per il reato continuato.
Quando si può riconoscere la continuazione tra più reati?
Si può riconoscere quando più azioni illecite, anche commesse in tempi diversi, sono state eseguite in attuazione di un medesimo disegno criminoso, ovvero un’unica programmazione unitaria decisa prima di commettere il primo reato.
Perché in questo caso è stata esclusa la continuazione reato?
È stata esclusa perché la Corte d’Appello ha evidenziato una notevole distanza temporale tra i diversi episodi e l’assenza di qualsiasi elemento concreto che potesse far ritenere l’esistenza di una programmazione unitaria, motivazione ritenuta corretta e non censurabile dalla Corte di Cassazione.
Qual è la conseguenza di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23808 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen.
Rilevato che, a motivi di ricorso, lamenta: contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati giudicati con sentenza definitiva.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Rilevato che la Corte di appello, con motivazione non censurabile in questa sede, ha sottolineato la notevole distanza temporale tra gli episodi e l’assenza di qualsivoglia elemento che possa far ritenere l’esistenza di una programmazione unitaria.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Predet