Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41890 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41890 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 25/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME ZONCU
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, (CUI: CODICE_FISCALE), nato a Roma il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/07/2025 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 luglio 2025, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, accogliendo l’istanza proposta dall’odierno ricorrente ex artt. 671 cod. proc. pen. ed 81 cpv. cod. pen., riconosceva il vincolo della continuazione tra reati giudicati con le seguenti sentenze:
-Sentenza della Corte di appello di Roma del 14.5.2020, irrevocabile il 26.11.2020, con la quale il ricorrente Ł stato condannato alla pena di anni 3 e giorni 10 di reclusione ed euro 800,00 di multa, per il delitto di rapina e di porto di oggetti atti ad offendere commesso il 12.4.2019;
-Sentenza del Tribunale di Roma del 17.4.2023, irrevocabile il 9.9.2024, con la quale Ł stato condannato alla pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione ed euro 1500,00 di multa per i reati di rapina e lesioni aggravate, commessi il 13.2.2019.
Quindi, individuato il reato piø grave in quello giudicato con la sentenza del Tribunale di Roma del 17.4.2023, in relazione alla pena inflitta, determinava l’aumento a titolo di continuazione in anni 2 di reclusione ed euro 500,00 di multa, così rideterminando la pena complessiva in anni 7 e mesi 2 di reclusione ed euro 2000,00 di multa.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore del ricorrente articolando un unico motivo di ricorso che si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta che il Giudice dell’esecuzione non abbia motivato in ordine alle ragioni che hanno indotto a determinare la pena nell’entità indicata e che non abbia chiarito se abbia applicato la riduzione per il rito, dovuta in quanto la pena relativa al delitto in continuazione Ł stata inflitta all’esito di giudizio abbreviato.
Ha osservato che, essendo stata la pena fissata in misura significativamente eccedente
il minimo fissato dall’art. 81 cod. pen., si rendeva necessario fornire una motivazione addirittura rafforzata circa i parametri ex art. 133 cod. pen., in relazione ai quali la pena era stata così determinata.
Ha concluso, pertanto, chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
3.Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza osservando che il giudice dell’esecuzione ha fondato l’aumento sulla base del richiamo all’equità, che costituisce formula di stile, omettendo anche di precisare se abbia applicato la riduzione per il rito e di distinguere l’aumento per il delitto da quello per la contravvenzione, distinzione rilevante in sede esecutiva nell’applicazione di vari istituti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui, <> (Sez. 1, sentenza n. 17209 del 25.5.2020)
Il giudice dell’esecuzione, adito ex art. 671 cod. proc. pen., esercita il potere di quantificazione della pena secondo i medesimi criteri e con i medesimi limiti del giudice della cognizione, e, quindi, nel rispetto dei criteri fissati dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quanto alla individuazione del reato piø grave (Cass. sez. 1, n. 31640 del 9.5.2014, Rv 261089), nonchØ dei limiti quantitativi individuati dall’art. 81 cod. pen. (Sez. Un., 18.5.2017, Rv 270073), e, comunque, sempre nel rispetto del principio del divieto di reformatio in peius di cui al comma 2 dell’art. 671 cod. proc. pen. (Sez. Un. N. 6296 del 24.11.2016, Rv 268735).
Egli, pertanto, essendo chiamato ad esercitare un potere discrezionale nella determinazione della pena, Ł tenuto a illustrare il percorso logico argomentativo in ragione del quale ha individuato la pena base, nonchØ le ragioni, desunte dai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., in base alle quali Ł pervenuto a determinare la pena del reato satellite nella misura fissata.
Questa Corte ha, infatti, chiarito che le pene inflitte per ciascun reato satellite devono essere sempre motivate e singolarmente individuate al fine di garantire le altre specifiche finalità garantite dalla legge e collegate ad una valutazione autonoma dei reati (SU, n. 22471 del 26.2.2015, Rv 263717), quali ad esempio, la verifica dell’osservanza del limite di cui all’art. 81 comma 3 cod. pen., lo scioglimento del cumulo giuridico ai fini dell’applicazione della prescrizione o dell’indulto, l’estinzione delle misure cautelari personali e la loro durata.
¨ altresì principio consolidato che la motivazione debba essere tanto piø esaustiva, quanto piø si discosta dal minimo edittale, superando la media o approssimandosi al massimo edittale (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 258356; Sez. 2^, n. 28852 del 8/05/2013, COGNOME), potendo fare riferimento ai criteri generali di adeguatezza e congruità quando venga determinata nel minimo edittale o in misura prossima al minimo.
Infine, quando il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen., Ł soggetto alla
riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine “al quantum”. (Fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell’aumento della pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato). (Sez. 1, n. 26269 dell’8.4.2021, Rv 281617).
3.Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione si Ł discostato dai principi sopra riportati.
Infatti, pur avendo determinato la pena base in ossequio al disposto dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. individuandola in quella inflitta dal Tribunale di Roma con la sentenza del 17.4.2023, nel determinare la pena per i reati satellite di cui alla sentenza della Corte di Appello di Roma del 14.5.2020 ha omesso di indicare se abbia o meno applicata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, ha omesso di distinguere l’aumento per ciascun reato satellite, e, tenuto conto del fatto che ha determinato la pena in misura sensibilmente superiore al minimo di cui all’art. 81 comma 1 cod. pen., quantificandola in misura superiore alla media di quella inflitto al giudice della cognizione, ha omesso di fornire congrua motivazionesul punto, facendo riferimento al solo criterio dell’equità.
4.Alla luce dei motivi esposti, l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinchØ proceda a nuova valutazione, libera nell’esito, ma rispettosa dei principi illustrati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così Ł deciso, 25/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME