Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1565 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1565 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a PALERMO il 24/07/1982
avverso l’ordinanza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 febbraio 2023, la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di NOME COGNOME diretta al riconoscimento della continuazione tra i delitti ex art. 640 cod. pen. per i quali l’istante aveva riportato condanna con le sentenze comprese nel cumulo n. 422/2020 della Procura generale presso la Corte di appello di Palermo.
Il giudice dell’esecuzione ha osservato che la quasi totalità dei delitti risultanti nel certificato penale del Siciliano sono costituiti da truffe e ricettazio aventi ad oggetto assegni provenienti dalla medesima fonte, indicata in 5000 moduli del Banco di Sicilia smarriti nel 2005, e che ciò depone per l’evidente proclività del condannato allo stesso delitto realizzato mediante condotte decettive e canali di approvvigionamento stabili di titoli di credito di provenienza delittuosa: ciò attesta un programma di vita delinquenziale c:he si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali, ma non permette di identificare un unitario disegno criminoso.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condannato, avv. NOME COGNOME lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 81, secondo comma, cod. pen., per il diniego della continuazione.
2.1. Il ricorrente ha censurato che il giudice dell’esecuzione non abbia inteso focalizzarsi sulle tre condanne specificate nella memoria difensiva depositata in data 1°/2/2023, così tacciando di genericità l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. e vanificando la ratio della continuazione in executivis, che serve a porre rimedio a quelle situazioni contingenti che impediscono il simultaneus processus in cui vi sarebbe stato il sicuro riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra tutti i reati accertati.
Infatti, tutti i reati di cui alle plurime sentenze del casellario giudizial convergono verso l’unico fine del sostentamento economico dell’istante e del suo nucleo familiare, in attuazione di un concreto programma diretto alla realizzazione dell’obiettivo unitario. Ciò invece era stato riconosciuto in altra ordinanza del giudice dell’esecuzione di Termini Irnerese del 21/1/2019, che aveva dichiarato la continuazione per i delitti accertati in alcune delle sentenze riportate nel casellario, commessi a ridosso della denuncia di smarrimento degli assegni presentata dalla persona offesa nell’ottobre del 2005.
Va poi rammentato che i delitti di ricettazione di titoli di credito devono considerarsi commessi alla data di ricezione del titolo, diversa dai riferimenti
cronologici ordinariamente indicati nell’imputazione di reato, riferiti alla data del reato presupposto e alla data di utilizzo del titolo.
2.2. Quanto al dedotto vizio argomentativo, si è censurato che la motivazione sia stata laconica ed illogica, mentre le caratteristiche dei reati commessi e/o accertati dal 2007 al 2011, senza soluzione cli continuità, danno conto della loro piena iscrivibilità in un unico disegno criminoso, senza potersi inserire nella generica pulsione al delitto di cui ha parlato la Corte palermitana. Invero, in molte delle sentenze di condanna si era riconosciuta la continuazione tra i vari reati ivi accertati, commessi nei medesimo arco temporale, e nello stesso senso si era determinato il giudice dell’esecuzione di Termini Imerese nella già indicata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei seguenti limiti.
1.1. L’ordinanza impugnata non ha motivato sufficientemente in ordine alla comune radice dei reati commessi dal Siciliano – truffe e ricettazioni aventi ad oggetto assegni provenienti dalla medesima fonte: cinquemila moduli prestampati del Banco di Sicilia, denunciati come smarriti nel 2005 – elemento che deve essere valutato al fine di affermare o invece respingere la richiesta di riconoscimento della continuazione.
Invero, trattasi di circostanza rilevante ai fini in discorso, in quanto la condotta di chi detiene più moduli di assegni in bianco provenienti dal medesimo carnet, sebbene spesi od utilizzati in tempi e luoghi diversi, integra un unico reato, perfezionatosi con l’acquisto dell’intero blocchetto, e non tanti reati quanti sono gli assegni, non potendosi considerare questi ultimi alla stregua di beni a sé stanti (Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 270522).
Tale principio, nella prospettiva della continuazione In executivis, deve essere approfondito, potendo suggerire una comune ideazione e deliberazione originaria in ordine a tutti o alcuni degli episodi criminosi commessi dal ricorrente (che sembra avere circoscritto l’istanza a sole tre sentenze di condanna), ovvero denotare una mera proclività a delinquere, ma previa analisi di tale profilo che è stato soltanto adombrato nell’impugnata ordinanza.
1.2. Al contempo, sarà necessario verificare se vi sia stato riconoscimento della continuazione tra delitti analoghi commessi nello stesso arco cronologico in alcune sentenze di merito, o in altri provvedimenti esecutivi, dovendo il giudice dell’esecuzione confrontarsi anche con tale determinazione. Invero, «Il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di
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giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 271903).
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen. (come ampliato con sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 3 luglio 2013), per un nuovo esame dell’istanza ex art. 671 cod. proc, pen. alla luce delle considerazioni che precedono.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente-