Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8736 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8736 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/10/2023 del TRIBUNALE di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/A-
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure articolate da COGNOME nell’unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
1.1. Il Giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato, sulla scorta delle risultanze degli accertamenti delle sentenze in esecuzione, analiticamente richiamati, che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, non solo l’eterogeneità delle violazioni, ancora non unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen., e la loro distanza temporale (sono state commesse in più anni per circa un biennio), ma anche l’assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi e, per converso, l’acquisizione di specifici elementi fattuali sintomatici dell’estemporanea insorgenza di autonome risoluzioni criminose in risposta a specifiche sollecitazioni. In tale contesto, ha aggiunto, i reati sembrano più plausibilmente espressione do una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti di favore.
1.2. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.
1.3. In sintonia con i principi affermati da questa Corte di legittimità, il Tribunale di Bolzano non ha verificato la sussistenza del vincolo della continuazione tra singoli gruppi di reati commessi in epoca contigua all’interno del più ampio arco temporale non è stata compiuta non avendo l’interessato dedotto “l’evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucle ndoli ed
allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale” (cfr. Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 25 gennaio 2024.