Continuazione Reato: Quando la Distanza Temporale Esclude il Beneficio
L’istituto della continuazione reato, disciplinato dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta una chiave di volta per la determinazione della pena, offrendo un trattamento sanzionatorio più favorevole a chi commette più violazioni della legge penale in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, i presupposti per la sua applicazione sono rigorosi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 45095/2024) ribadisce l’importanza di due elementi fondamentali: l’unicità del disegno criminoso e la contiguità temporale tra i fatti.
I fatti del caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un imputato, condannato per una violazione del Codice della Strada. L’imputato lamentava la mancata applicazione del beneficio della continuazione reato in relazione a un precedente episodio criminoso, commesso in data 18/06/2018. A suo avviso, i due reati avrebbero dovuto essere considerati come parte di un unico progetto illecito, con la conseguente applicazione di una pena complessiva più mite.
La Corte d’Appello di Palermo aveva già respinto tale richiesta, negando la sussistenza del nesso di continuazione tra i due episodi.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, l’imputato non ha saputo confrontarsi adeguatamente con le motivazioni, ritenute logiche e corrette, della corte territoriale. La decisione conferma quindi la condanna e, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: i criteri per la continuazione reato
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha escluso la continuazione reato. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva correttamente valutato l’insussistenza di un collegamento tra i due episodi criminosi. Gli elementi decisivi sono stati:
1. Mancanza di unicità del disegno criminoso: Non è emerso un progetto unitario e preordinato che collegasse i due reati. La semplice presenza di un generico “programma di attività illecite” non è sufficiente a integrare questo requisito. Serve una deliberazione iniziale che abbracci tutti gli episodi delittuosi.
2. Notevole distanza temporale: Il lungo intervallo di tempo trascorso tra il primo reato (del 2018) e quello oggetto del giudizio ha rafforzato la convinzione dei giudici che non vi fosse un’unica matrice delittuosa. Un lasso temporale così ampio rende difficile sostenere che il secondo reato fosse una mera attuazione di un piano concepito anni prima.
La Corte ha quindi ribadito che l’onere di provare l’esistenza di un medesimo disegno criminoso spetta a chi ne invoca l’applicazione, e tale prova deve basarsi su elementi concreti e non su mere congetture.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante chiarimento sui limiti applicativi della continuazione reato. Non basta che più reati siano simili o commessi dalla stessa persona per ottenere il beneficio. È indispensabile dimostrare l’esistenza di un piano criminoso unitario, concepito prima della commissione del primo reato, e la cui attuazione si snoda attraverso i successivi episodi. La distanza temporale tra i fatti diventa un indice fondamentale: più tempo passa, più è difficile sostenere l’esistenza di un unico disegno. La pronuncia conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso, volto a evitare un’applicazione automatica e indiscriminata di un istituto pensato per circostanze ben precise.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché l’imputato non ha contestato in modo specifico e pertinente le argomentazioni della Corte d’Appello, la quale aveva già escluso, con motivazione logica, la sussistenza dei presupposti per la continuazione del reato.
Quali sono i requisiti per ottenere la continuazione reato secondo questa ordinanza?
Per ottenere il beneficio della continuazione, è necessario dimostrare l’esistenza di un “unico disegno criminoso”, ovvero un piano unitario e preordinato che colleghi i vari reati. Una semplice programmazione generica di attività illecite non è sufficiente.
In che modo la distanza temporale tra i reati ha influenzato la decisione?
La “notevole distanza temporale” tra i fatti è stata considerata un elemento decisivo per escludere il nesso di continuazione. Un lungo intervallo di tempo tra un reato e l’altro rende improbabile che entrambi facciano parte dello stesso, unico progetto criminoso iniziale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45095 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45095 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 21/07/1986
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
A
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall’art.116, commi 15 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
L’unico motivo di impugnazione, con il quale l’imputato si è doluto del mancato contenimento del trattamento sanzionatorio per effetto della negata applicazione dell’art.81 cpv. cod.pen., è inammissibile atteso che il ricorrente non si confro con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte territoriale, che appare corretto nell’esercizio della valutazione attribuita sul al giudice di merito.
Il quale ha valutato – con motivazione immune dal denunciato vizio di illogicità – come non collegabile con il nesso della continuazione all’episodio oggetto de presente giudizio quello commesso il 18/06/2018 e di analoga oggettività giuridica; attesa la mancanza di unicità del disegno criminoso desunta dall notevole distanza temporale tra i fatti relativi e non essendo il relativo eleme ricavabile dalla semplice presenza di un programma generico di attività illecite.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME Il Presidente