Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10297 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10297 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata a Marsala il 20/08/1994
avverso la sentenza del 08/05/2024 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
preso atto che il ricorso è trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’8 maggio 2024 con la quale la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 31 maggio 2019, dal Tribunale di Marsala, l’ha condannata alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 135,00 di multa per il reato di cui all’art. 633 cod. p
La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto esclusivamente in considerazione dell gravi modalità di commissione del reato, senza tenere conto del fatto che la ricorrente si sarebbe limitata a forzare la porta d’ingresso, senza essere a conoscenza del lutto subito dalla persona offesa.
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La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, chiede il riconoscimento della continuazione tra il fatto oggetto della sentenza impugnata e quello giudicato con sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Marsala in data 01 aprile 2022 e divenuta irrevocabile in data successiva alla pronuncia della sentenza oggetto di ricorso. A giudizio della ricorrente, i du episodi sarebbero parte di un medesimo programma criminoso in considerazione dell’identicità delle modalità esecutive delle condotte e della vicinanza temporale tra le fattispecie delittuos con conseguente applicabilità del disposto di cui all’art. 81 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità.
La Corte di appello ha correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nel comportamento della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della particolare gravità delle modalità di realizzazione de condotta posta in essere dalla Romeo (vedi pag. 7 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifes illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Va ribadito, peraltro, che la Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di di secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall’art. 133 cod. pen implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficient l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 27464 01; Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01).
Il secondo motivo di ricorso non è consentito, trattandosi di questione di merito non deducibile per la prima volta in sede di legittimità.
2.1. Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui la richiest applicazione della continuazione in relazione ad un reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile solo dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in quanto, ferma restando la sua proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, COGNOME, Rv. 285991 – 01; negli stessi termini, Sez. 7, Ord. n. 44469 del 25/10/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Cantone, Rv. 284409 – 01). Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell continuazione con un reato della medesima indole separatamente giudicato per la prima volta in questa sede, a seguito del passaggio in giudicato (solo in data 25 maggio 2024) della sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 01 aprile 2022 con conseguente tardività della doglianza (in considerazione del fatto che la stessa poteva essere dedotta in sede di appello).
2.2. Deve essere, in proposito, ribadito l’univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il giudice dell’appello, qualora sollecitato da una parte riconoscere la continuazione fra il reato oggetto di giudizio ed altro reato già giudicato in dive procedimento, anche quanto detta sentenza, come nel caso di specie, non sia ancora irrevocabile al momento della trattazione del giudizio di appello (vedi, Sez. 6, n. 12502 de 23/02/2022, Messina, Rv. 283107 – 01).
2.3. In ogni caso, deve essere rimarcata l’assenza di qualsiasi pregiudizio per la ricorrente, che può sempre vedersi riconoscere la continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen.; l’imputata, in una condivisibile prospettiva dell’economia dei mezzi giuridici, infatti, libera di chiedere il riconoscimento della continuazione nel procedimento di cognizion o nella sede esecutiva, a cui potrà accedere in ogni caso in cui il giudice della cognizione – come nella fattispecie – non abbia delibato la questione ovvero quando l’abbia dichiarata inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dell cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 gennaio 2025
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Il Presidente