Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43215 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43215 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/04/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
letta la memoria del difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 aprile 2024 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME con la quale è stata chiesta l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.
L’esistenza dell’identico disegno criminoso è stata esclusa, tenuto conto del lasso di tempo tra i diversi reati per i quali è stata avanzata la richiesta, con particolare riguardo a quelli di cui al punto 2) e al punto 3).
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di difetto di motivazione.
L’istanza è stata rigettata con provvedimento redatto in calce al verbale di udienza ed è stato motivato richiamando, unicamente, il dato temporale.
Peraltro, nell’evidenziare la distanza nel tempo dei fatti, il giudice dell’esecuzione ha omesso di considerare che quelli di cui alla sentenza sub 2) risalgono al 19 gennaio 2020, mentre quelli di cui alla sentenza sub 3) al 10 febbraio 2020 e al 31 gennaio 2020.
Il lasso di tempo tra i vari reati, quindi, è ristretto.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Il difensore ha depositato memoria con la quale si è riportato al contenuto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.Concordemente a quanto segnalato in ricorso l’ordinanza impugnata esibisce un evidente difetto di motivazione laddove, in termini estremamente sintetici e criptici, ha escluso la ricorrenza del vincolo della continuazione senza dare minimamente conto delle ragioni della decisione.
Peraltro, il giudice dell’esecuzione si è soffermato unicamente sul dato temporale segnalando come i reati (dei quali non è stata indicata l’oggettività giuridica, né ulteriori circostanze inerenti le modalità di commissione degli stessi) siano stati consumati in un lasso di tempo «non ristretto».
E’ stato, in tal modo, isolato uno fra i diversi elementi suscettibili di essere presi in considerazione ai fini della individuazione del medesimo disegno criminoso rilevante ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
Giova, infatti ricordare che «l’inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell’art. 81, comma secondo, cod. pen., non consente di negare ogni rilevanza all’aspetto del tempo di commissione dei reati: come la vicinanza temporale non costituisce di per sé «indizio necessario» dell’esistenza del medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti doverosa, comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all’aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi» (Sez. 1, n. 49711 del 13/10/2022, COGNOME, n.nn.).
A ciò si aggiunga che rispetto all’unico dato fattuale illustrato nell’ordinanza impugnata, il ricorrente ha dedotto, fondatamente, circostanze di segno opposto evidenziando come, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice dell’esecuzione, la distanza temporale fra i fatti oggetto delle sentenze citate nel provvedimento sia del hitt° contenuta.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo giudizio che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti ai fini del riconoscimento o del diniego del vincolo della continuazione in sede esecutiva.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.
Così deciso il 13/09/2024