Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14376 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14376 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/02/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Questa Corte, con sentenza Sez. 1 n. 18010 dell’Il febbraio 2022, ha annullato con rinvio l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catani funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta, presentata nell’interess NOME COGNOME, finalizzata ad ottenere l’applicazione del regime della continuazione in executivis in relazione ai delitti di omicidio di cui alla sentenza di condanna del 6 dicembre 200 (irrevocabile il 31 ottobre 2001) e di cui alla sentenza di condanna del 25 luglio 2001 (irrevocab il 25 settembre 2002).
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giud dell’esecuzione del rinvio, ha nuovamente rigettato l’istanza di applicazione dell’istituto continuazione tra le menzionate sentenza di condanna, argomentando nel senso: I.) che la partecipazione di NOME COGNOME all’associazione di tipo mafioso denominata del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non poteva costituire prova dell’unicità del disegno criminoso tra i sette omicidi cui alle dette sentenze, pur se commessi al fine di agevolare l’associazione mafiosa, e tra quest e il reato associativo – per il quale egli era già stato condannato -, perché il progra associativo è cosa distinta dal disegno criminoso, che richiede una rappresentazione unitaria dei singoli episodi criminosi, almeno nelle loro linee essenziali; 2) che le ragioni e la causale d omicidi commessi in danno di COGNOME e di COGNOME, oggetto della sentenza di condanna del 6 dicembre 2000, erano il frutto di determinazioni estemporanee e contingenti; 3) che, infine, delitto di omicidio, a differenza del delitto di estorsione, non fa parte dell’oggetto sociale programma delittuoso di un’associazione di tipo mafioso, ma ha solo funzione strumentale e servente in dipendenza delle eventuali necessità che vengano ad insorgere.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, articolando sei motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Segnatam denunciato:
la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per non essersi il giud dell’esecuzione del rinvio uniformato ai principi di diritto sanciti dalla Corte rescindente, c imponevano di valutare in concreto, avendo riguardo alle emergenze delle pronunce di merito, se sussistessero o meno gli indici rivelatori della pregressa ideazione comune degli illeciti;
la violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen., 671 cod. proc. pen. e degli artt. 3, 24 e Cost., 6 e 14 Cedu, sotto il profilo del mancato confronto con i rilievi difensivi volti a dimo come gli omicidi di cui alle sentenze di condanna, tutti commessi tra il 1991 e il 1992 ed aggrava ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, fossero stati già messi nel conto dal ricorrente si sua adesione al sodalizio criminoso, in seno al quale aveva militato con il ruolo di mero esecutor di ordini diretti anche alla soppressione fisica non solo dei componenti del clan avversario, ma anche di quanti avessero osato opporsi all’affermazione del predominio dell’associazione di appartenenza sul territorio di riferimento;
il vizio di motivazione e la violazione del principio della intangibilità del giudicat riguardo alla mancata indicazione delle ragioni per le quali il giudice dell’esecuzione del ri aveva inteso disattendere la valutazione dei giudici della cognizione, che avevano riconosciuto la continuazione interna tra i delitti di omicidio oggetto delle due sentenze di condann riconducendo evidentemente gli stessi alla ‘guerra di mafia’ in essere, all’epoca, tra il clan dei ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e il clan degli ‘ErcolanoRAGIONE_SOCIALESantapaola’;
la violazione degli artt. 3 e 111 Cost. e 6 e 14 Cedu, sotto il profilo della dispari trattamento rispetto alla posizione di altri coimputati (tra i quali NOME COGNOME, che aveva ri in riferimento ai delitti di omicidio oggetto delle sentenze di condanna delle quali era invoc l’unificazione, la stessa qualità di esecutore materiale), i quali avevano ottenuto il riconoscim della continuazione.
Con requisitoria in data 1 ottobre 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il giudice dell’esecuzione del rinvio non si è, in effetti, conformato al principio di enunciato da questa Corte in sede rescindente: non ha, invero, valutato in concreto, al lume degli elementi fattuali emergenti dalle sentenze di condanna pronunciate nei confronti di NOME COGNOME per i sette omicidi in relazione ai quali s’invoca l’applicazione dell’ist della continuazione, la sussistenza o meno di indici rivelatori della pregressa ideazione comune degli illeciti, sia pure nelle loro linee essenziali, ed ha, pertanto, replicato quelle stesse c motivazionali già in precedenza stigmatizzate dal giudice di legittimità.
L’ordinanza impugnata esibisce, si, una diffusa rassegna delle massime direttive riguardanti i criteri discretivi tra il programma di un’associazione per delinquere, cui un sogg abbia aderito, e il disegno criminoso unitario che ne abbia animato l’agire nella realizzazione reati-fine ovvero di reati aggravati dalla finalità di agevolazione dell’associazione, ma non c le indicazioni interpretative riportate nella specificità della regiudicanda: non prende esempio, in considerazione i cinque omicidi oggetto della sentenza del 25 luglio 2001, irrevocabile il 25 settembre 2002, e tace sul riconoscimento da parte del giudice della cognizion della continuazione interna tra i delitti oggetto delle sentenze di condanna irrevocabili, ancor si trattasse di elemento di fondamentale rilevanza ai fini della decisione. E’, infatti, app condiviso della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il giudice dell’esecuzione investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vi della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazion già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto d
domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridi emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Rv. 271903).
Ciò posto, pur escluso qualsivoglia automatismo probatorio tra l’adesione di un soggetto ad un’associazione per delinquere e il riconoscimento della continuazione tra i reat commessi in esecuzione del relativo programma criminoso, la prima non essendo sufficiente a dimostrare che i reati commessi dall’associato siano riconducibili ad una unitaria determinazione criminosa, come da questa Corte costantemente affermato (Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008, Rv. 240489; Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005, Rv. 232797; Sez. 6, n. 15889 del 02/03/2004, Rv. 228874), tuttavia, il giudice di merito, richiesto in executivis di applicare l’istituto della continuazione, è tenuto a verificare – mediante «una approfondita verifica della sussistenza d concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità sp temporale, le singole causali, le modalità della condotta» (Sez. U, n, 28659 del 18/05/2017 AVV_NOTAIO, Rv. 270074) – la riconducibilità di tutti i reati ad una unitaria programmazi quantomeno nelle loro linee essenziali, escludendo circostanze in grado di evidenziare che gli stessi vadano, invece, attribuiti a decisioni estemporanee, ancorché ricollegabili all’attivit sodalizio mafioso.
Verifica che si appalesa ineludibile nel caso concreto, ove risulti accertato che, com allegato dalla sua difesa, COGNOME avesse espletato abitualmente le funzioni di sicario per con del sodalizio che lo aveva reclutato: se, infatti, la specifica funzione assegnata al condann fosse stata quella indicata e se effettivamente egli fin dall’inizio l’avesse accettata, comprenderebbe perché gli omicidi da lui commessi, una volta decisi dai vertici dell’organizzazione e delegatigli nell’esecuzione, non sarebbero riconducibili ad una sua unitar risoluzione criminosa (in tal senso, cfr. Sez. 5, n. 7247 del 13/01/2021, non massimata).
Tutto quanto argomentato impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica, che provvederà a nuovo giudizio attendendosi ai principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica.
Così deciso il 18/01/2024.