Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38189 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38189 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VASTO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/06/2025 del TRIBUNALE di VASTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Vasto, in parziale accoglimento dell’istanza avanzata da NOME COGNOME, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale di Pescara, in data 18 gennaio 2017, divenuta irrevocabile il 13 giugno 2018, e dalla Corte di appello di L’A quila in data 1 marzo 2022, irrevocabile il 16 aprile 2022 – che aveva confermato, come indicato nel provvedimento di correzione di errore materiale in data 4 luglio 2025, la sentenza del Tribunale di Pescara del 17 settembre 2020 e, per l’effetto, ha determinato la pena complessiva in anni 1 mesi 4 di reclusione.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Vasto sviluppando un unico motivo, con cui deduce violazione di legge in relazione agli articoli 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione.
Secondo il pubblico ministero ricorrente, il giudice dell’esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione sulla base di un erroneo presupposto ovvero che i reati oggetto dei due titoli fossero violazioni dell’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011. Invece, soltanto la sentenza del Tribunale di Pescara del 13 giugno 2018 ha accertato la violazione di tale norma incriminatrice; la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila in data 1 marzo 2022 ha, invece, ad oggetto il reato di evasione dagli arresti domiciliari.
La difformità delle condotte giuridiche e degli interessi giuridici lesi avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Vasto ad escludere la sussistenza dell’unitarietà del disegno criminoso tra le violazioni non avendo alcuna rilevanza la prossimità temporale dei fatti.
L’ordinanza impugnata ha seguito un percorso motivazionale illogico, trascurando i criteri normalmente utilizzati per riconoscere il medesimo disegno criminoso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile
Come risulta dagli atti trasmessi a questa Corte di cassazione i reati unificati sotto il vincolo della continuazione dall’ordinanza impugnata sono soltanto violazioni dell’art . 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 commesse a distanza temporale di pochi giorni.
Contrariamente a quanto sostento dal Pubblico ministero ricorrente, non è invece interessato dal riconoscimento della disciplina di cui all ‘ art. 81, secondo comma, cod. pen., il reato di evasione commesso il 13 gennaio 2017.
Il provvedimento impugnato, alla luce della correzione disposta con provvedimento del 4 luglio 2025, ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati dalle sentenze emessa dal Tribunale di Pescara in data 18 gennaio 2017, irrevocabile il 13 giugno 2018, e dalla Corte di appello di L’Aquila in data 1 marzo 2022
La sentenza del Tribunale di Pescara del 18 gennaio 2017, irrevocabile il 13 giugno 2018, ha condannato NOME COGNOME per avere violato, in data 30 novembre 2016, la prescrizione di rincasare entro una certa ora, impostale dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel
Comune di Pescara disposta dal Tribunale di Pescara con decreto in data 8 maggio 2012.
La sentenza del Tribunale di Pescara del 17 settembre 2020 confermata dalla Corte di appello di L’Aquila in data 1 marzo 2022, irrevocabile il 16 aprile 2022 , ha condannato la COGNOME per avere violato, in data 19 novembre 2016, la prescrizione, impostale sempre dal decreto di applicazione della sorveglianza speciale emesso il giorno 8 maggio 2012, di presentarsi al sabato di ogni settimana al Comando Stazione carabinieri.
Le censure sull’impianto motivazionale si incentrano su un evidente errore ossia che l ‘ unificazione ai sensi dell ‘ art. 81, secondo comma, cod. pen. abbia interessato, oltre al reato oggetto della sentenza del Tribunale di Pescara del 18 gennaio 2017, irrevocabile il 13 giugno 2018, la violazione dell ‘ art. 385 cod. pen. oggetto della sentenza del Tribunale di Pescara del 18 settembre 2018, citata nell ‘ ordinanza impugnata prima della successiva emenda con il provvedimento del 4 luglio 2025, divenuto irrevocabile.
D’altra parte, che l ‘ unificazione abbia riguardato il reato giudicato dal Tribunale di Pescara con la sentenza del 17 settembre 2020 è confermato dall ‘ inequivoco riferimento da parte dell ‘ ordinanza impugnata alla sentenza della Corte di appello di L ‘ Aquila in data 1 marzo 2022 che ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara in data 7 aprile 2021 e non quello resa dallo stesso Tribunale il 18 settembre 2018.
All ‘ inammissibilità del ricorso non segue la condanna né alle spese né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende stante il carattere pubblico della parte impugnante.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in Roma 7 novembre 2025. Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME