Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27418 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27418 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a Catania il 19/06/1967;
avverso la ordinanza della Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 17/04/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
4)
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta diretta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen., avanzata nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento ai reati da lui commessi ed accertati con le dieci sentenze irrevocabili indicate nella medesima istanza, e rideterminava la pena complessiva per detti reati in anni trenta, mesi dieci e giorni sei di reclusione ed euro 892,00 di multa.
Avverso tale ordinanza il condannato, per mezzo degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento relativamente al trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 78 e 81, comma secondo, cod. pen.; al riguardo osserva che la Corte territoriale, nel determinare il trattamento sanzionatorio conseguente il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, non ha tenuto conto del criterio moderatore fissato dall’art. 78 cod. pen. e che, nello stabilire gli aumenti di pena per i reati satellite accertati con cinque delle sentenze di cui sopra (sentenza del Tribunale di Catania del 30 marzo 1988, sentenza della Corte di appello di Catania del 1° marzo 1991, sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 21 novembre 2007, sentenza della Corte di appello di Catania del 28 febbraio 1997 e sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 10 marzo 2008) ha indicato una pena complessiva senza specificare l’aumento per ogni singolo reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Anzitutto, la Corte territoriale nel determinare la pena complessiva non ha tenuto conto del criterio moderatore fissato dall’art. 78 cod. pen. che stabilisce che in caso di concorso di reati la pena della reclusione non può eccedere il limite di anni trenta. In sostanza, il disposto di cui all’art. 78, comma primo, cod. pen., secondo cui la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene
detentive temporanee non può superare il limite massimo di anni trenta di reclusione, va inteso nel senso che, nella esecuzione di una pluralità di condanne
a pena detentiva, il criterio moderatore in questione opera con riguardo alla somma tra il residuo delle pene ancora da espiare all’atto della commissione di
un nuovo reato e la pena per quest’ultimo inflitta
(Sez. 1, n. 37630 del 18/06/2014, Rv. 260809 – 01).
3. Risulta fondata anche la censura riguardante l’aumento di pena per i reati satellite; come noto in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che
ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen.,
deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest’ultimo,
autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in reato GLYPH
continuazione GLYPH
con GLYPH
il GLYPH
posto GLYPH
a base del GLYPH
nuovo GLYPH
computo
(Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261 – 01).
Orbene, l’ordinanza impugnata non risulta rispettosa di tale principio poiché, con riferimento ai reati accertati con le cinque sentenze sopra indicate, il giudice dell’esecuzione non ha provveduto a specificare l’ammontare di pena riguardante ciascuna delle violazioni di legge per le quali erano intervenute dette decisioni relative, ognuna, ad una pluralità di reati.
Pertanto, fermo restando l’avvenuto riconoscimento della continuazione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione ed in diversa composizione (Corte cost. sent. n. 183 del 2013), per un nuovo giudizio, relativamente al solo trattamento sanzionatorio, che tenga conto dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, 1’11 luglio 2025.