Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43860 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43860 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel procedimento a carico di: COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 07/02/1978, avverso l’ordinanza del 29/06/2024de1 Tribunale di Catania; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME formulava istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., chiedendo al giudice dell’esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti due sentenze:
sentenza del Tribunale di Catania del 19 luglio 2016, irrevocabile il 26 settembre 2023, di condanna alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed C 1.200 di multa per il reato di ricettazione aggravata commesso in Catania il 3 novembre 2012;
sentenza del Tribunale di Catania del 12 aprile 2013, irrevocabile il 18 dicembre 2013, di applicazione della pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed C
200 di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato commesso in Catania il 3 novembre 2012.
Il giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza e, ritenuto più grave il delitto giudicato con la sentenza sub 2), applicava sulla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed C 200 di multa un aumento di anni 1 di reclusione ed C 300 di multa, «diminuita di 1/3 per il rito», così rideterminando la pena complessiva in anni 2 e mesi 2 di reclusione ed C 400 di multa.
Il Procuratore della Repubblica di Catania ha impugnato l’ordinanza in oggetto, articolando due motivi con i quali deduce violazione di legge, tanto perché il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto individuare il reato più grave in quello per il quale è stata inflitta dal giudice della cognizione la pena più elevata (e, dunque, nel reato di ricettazione aggravata), quanto, in subordine, perché, quand’anche si ritenesse corretto il contestato modus operandi, l’aumento di pena per il delitto di ricettazione aggravata non avrebbe dovuto essere ridotto di un terzo, poiché quella condanna era intervenuta a seguito di giudizio ordinario.
Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata, sussistendo le dedotte violazioni di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Il primo motivo è fondato e assorbente.
Al riconoscimento in sede esecutiva dell’identità del disegno criminoso tra reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili consegue la rideterminazione delle pene, da effettuarsi in ossequio alle indicazioni ricavabili:
dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., che, in caso di riconoscimento della continuazione, impone di determinare la pena nei termini indicati dal precedente primo comma, e, dunque, tenendo conto della pena che «dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo»;
dall’art. 671, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui il giudice dell’esecuzione determina la pena «in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto»;
dall’art.187 disp. att. cod. proc. pen., che testualmente dispone che «Per l’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione si considera violazione più grave quella per la
fatti posti in continuazione siano stati giudicati con sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, in riferimento alla pena «inflitta» come risultante dal dispositivo della sentenza, quanto il principio di diritto, recentemente ribadito da questa Corte, in base al quale «In tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta; ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l’aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito» (Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, Dinari, Rv. 281679 – 01).
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catania, perché, in diversa persona fisica (Corte cost., sent. n. 183 del 9 luglio 2013), provveda a nuovo giudizio, emendando il vizio rilevato, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al calcolo della pena complessiva, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così deciso il 23/10/2024.