Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42876 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42876 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/09/2022 del TRIBUNALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5/9/2022, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Firenze ha respinto l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da NOME COGNOME, osservando che il vincolo della continuazione doveva escludersi per l’eterogeneità dei reati (giudicati con quattro sentenze) e la distanza temporale di sette anni dell’arco di commissione dei medesimi.
Il giudice dell’esecuzione ha anche considerato, in subordine, la continuazione per gruppi, circoscritta alle truffe, escludendo la unica matrice deliberativa perché trattasi di reati commessi “con modalità differenti” (ora forniture di pompe di scarico, ora di impianti fotovoltaici) e, in un caso, anche in un contesto associativo.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condannato, AVV_NOTAIO, lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e connesso vizio di motivazione, per erronea valutazione degli indici esteriori della continuazione.
2.1. Peraltro, si censura che nella commisurazione dell’arco cronologico di commissione dei reati si sia considerata anche la data di deposito delle sentenze di condanna; in realtà gli unificandi reati si sono dipanati nell’arco di circa tre anni, dal 2008 al 2011, e in ogni caso l’elevato arco di tempo non necessariamente è indice di esclusione del medesimo disegno criminoso. Anche il richiamo alle differenti modalità esecutive non risulta corretto, postulando una progettazione dettagliata che invece non è propria della continuazione, che richiede soltanto una progettazione di massima, compendiata nel concetto di “disegno”: nel caso in esame è possibile cogliere un modus operandi uniforme, indirizzato dal COGNOME a commettere ripetute truffe nell’ambito delle energie alternative.
Infine, si evidenzia che ai reati che si chiede di unificare aveva partecipato – in tre occasioni su quattro – il medesimo concorrente NOME COGNOME, anche da tale profilo ricavandosi un’identità programmatica originaria.
2.2. Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto valorizzare il criterio del movente, che qualifica la programmazione iniziale di sfruttare lo schermo societario al fine di commettere numerose truffe, avvalendosi di identici meccanismi e conducendo in tal modo la società al dissesto: sul punto della possibilità di unificare reati non omogenei purché capaci di essere assimilati in un’unica programmazione criminosa, il ricorrente cita la pronuncia delle Sezioni Unite nei confronti di COGNOME.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato nei seguenti termini.
1.1. L’impugnata ordinanza presenta criticità che determinano illogicità della motivazione, in particolare sui seguenti punti: la rilevata dilatazione temporale dei fatti è stata valutata in termini sovrabbondanti, trattandosi di vicende che sono separate – considerando le date di commissione del primo reato e degli ultimi – non da sette, ma da tre anni, sicché è fondata la doglianza difensiva che attribuisce tale dilatazione cronologica dell’ambito di consumazione dei reati all’indebito computo dei termini di deposito delle sentenze di condanna; inoltre, non vi è traccia del titolo esecutivo da cui deriverebbe la condanna per associazione dedita al narcotraffico, citata nell’ordinanza a dimostrazione della eterogeneità dei reati; infine, non si è attribuita alcuna considerazione al dato, potenzialmente indicativo di continuazione, della presenza, in tre casi su quattro, del concorrente nel reato NOME COGNOME.
1.2. Trattasi di elementi che, attenendo direttamente ai criteri di individuazione della continuazione, segnatamente quelli della contiguità cronologica, della omogeneità dei reati e delle analoghe modalità esecutive, devono essere riconsiderati nella prospettiva indicata dall’esegesi di legittimità, compendiata nella pronuncia di Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, che ha posto il seguente principio di diritto: «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea».
In conclusione, l’impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, il quale – libero negli esiti decisionali – tuttavia si atterrà ai richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del
Tribunale di Firenze.
Così deciso il giorno 28 aprile 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente