Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25448 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25448 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
Trattazione scritta
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 24 marzo 2023, la Corte d’appello di Catania, in sede di rinvio, parzialmente confermando la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Catania, ha ridetermiNOME il trattamento sanzioNOMErio nei confronti di NOME COGNOME, cl. 69, e NOME COGNOME, entrambi condannati per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso aggravata.
Quanto a COGNOME, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato associativo oggetto del presente procedimento, e i fatti giudicati con sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 29.10.2001, irrevocabile in data 16.03.2002, e, ritenuto più grave il primo reato, per il quale è stato condanNOME alla pena di anni dodici di reclusione, operato l’aumento per la continuazione di anni due di reclusione, ha determiNOME la pena complessiva in quattordici anni di reclusione.
Quanto a COGNOME, applicata la continuazione tra il reato associativo oggetto del presente procedimento e i reati giudicati con sentenza della Corte d’assise d’appello di Catania del 23.11.2002, irrevocabile il 16.5.2004; della Corte d’appello di Catania del 22.2.2008, irrevocabile il 26.1.2010; della Corte d’appello di Catania del 26.10.2012, irrevocabile il 16.4.2014; ritenuto più grave il reato giudicato con tale ultima sentenza, ha ridetermiNOME la pena in complessivi sedici anni di reclusione.
Avverso tale decisione entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1. NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha articolato un’unica censura, con la quale deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Nel ritenere sussistente il vincolo della continuazione tra il reato associativo oggetto del presente procedimento e quello oggetto della sentenza della Corte d’assise d’appello di Catania in data 29.10.2001, irrevocabile il 16.3.2002, la Corte territoriale ha affermato che, benché in tale pronuncia non sia stato riconosciuto a COGNOME il ruolo di promotore, tuttavia la sua partecipazione all’associazione mafiosa doveva ritenersi pur sempre di rilievo. In tal modo, la sentenza impugnata contrasterebbe con il precedente giudicato, nel quale si era sottolineata la modestia del contributo reso dal ricorrente, tanto che gli erano state concesse le attenuanti generiche. La Corte territoriale, con motivazione apparente, avrebbe operato una “rivisitazione” del giudicato, senza che ricorressero elementi nuovi a sostegno, apportando un aumento di pena fondato su presupposti incoerenti con quelli del precedente giudicato.
2.2. NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., travisamento della prova e vizio di motivazione, sotto il profilo della sua carenza, illogicità e contraddittorietà.
A seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Quinta sezione della Corte di cassazione, limitatamente alla determinazione della pena a titolo di continuazione, la Corte territoriale avrebbe correttamente applicato al ricorrente la pena di sedici anni di reclusione, ritenendo più gravi i reati giudicati con sentenza della Corte d’appello di Catania del 26.10.2012 (nel procedimento cd. RAGIONE_SOCIALE 2), operando sulla stessa gli aumenti a titolo di continuazione in relazione ai reati giudicati con altre sentenze irrevocabili. Tra tali aumenti, vi sarebbe anche quello disposto in relazione ai reati giudicati con sentenza della Corte d’appello di Catania del 22.2.2008, irrevocabile il 26.1.2010, di cui tuttavia la sentenza impugnata avrebbe erroneamente indicato sia il titolo di reato – associazione mafiosa, anziché tentata estorsione aggravata e violazione delle misure di prevenzione – sia la denominazione del procedimento, indicandolo come “RAGIONE_SOCIALE 1″. In tal modo la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel travisamento degli atti del processo, dal momento che nessuna condanna il COGNOME avrebbe riportato nel processo cd. “RAGIONE_SOCIALE 1″. Inoltre, anche laddove la Corte territoriale ha indicato i titoli dei reat oggetto della suddetta sentenza, ha omesso di precisare che l’estorsione era contestata nella forma tentata, sicché la motivazione sarebbe carente e manifestamente illogica.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
Considerato in diritto
I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere rigettati.
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati condannati nei gradi di merito per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso aggravata, denominata “RAGIONE_SOCIALE“. La Quinta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 18020 del 10.2.2022, ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Catania del 22.4.2020 in relazione alla posizione di COGNOME, limitatamente al punto della decisione in cui la Corte territoriale non aveva valutato la sussistenza della continuazione tra il reato associativo ogge1:to del presente processo e quello di partecipazione alla medesima associazione per cui aveva riportato condan
definitiva con sentenza della Corte d’assise d’appello di Catania del 29.10.2001, irrevocabile il 16.3.2002. Ha pertanto disposto il rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame sul punto.
Quanto alla posizione del COGNOME, la medesima decisione di questa Corte ha annullato la sentenza di appello limitatamente alla determinazione della pena a titolo di continuazione, ritenendo che i giudici di seconde cure avessero violato il divieto di reformatio in pejus, dal momento che avevano quantificato la pena finale in misura superiore a quella inflitta dal giudice di primo grado.
3. Venendo ad esaminare il ricorso proposto da COGNOME NOME, si osserva che la sentenza impugnata ha riconosciuto la continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento – partecipazione, con il ruolo di capo/promotore, all’associazione a delinquere di stampo mafioso, denominata “RAGIONE_SOCIALE“, fino al 2013 – e il reato giudicato con sentenza della Corte d’assise d’appello di Catania del 29.10.2001, definitiva il 16.3.2002, costituito dalla partecipazione alla medesima associazione a delinquere fino al 2000, per la quale COGNOME era stato condanNOME alla pena di quattro anni di reclusione.
Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, nel motjvare l’aumento per la continuazione, avrebbe operato una rivisitazione del precedente giudicato, attribuendogli un ruolo di rilievo nell’associazione, in contrasto con quanto affermato dalla Corte d’assise d’appello con sentenza 29.10.2001, la quale aveva qualificato il suo contributo come modesto, tanto da avergli concesso le attenuanti generiche.
La censura è infondata.
AVV_NOTAIO sentenza impugnata la Corte territoriale ha dato conto del fatto che il precedente giudicato aveva riconosciuto a COGNOME il ruolo di mero partecipe, anziché di capo dell’associazione, come ritenuto in primo grado, irrogandogli la pena di ‘quattro anni di reclusione. Ha, inoltre, valutato come più grave il reato oggetto del presente giudizio, in quanto nel frattempo NOME aveva assunto il ruolo di capo della medesima associazione. Pertanto, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i due reati, ha operato l’aumento di pena nella misura di due anni di reclusione in relazione al reato associativo oggetto del precedente giudicato, motivando tale aumento in ragione del ruolo di rilievo nell’associazione criminosa da riconoscersi in conseguenza del legame di sangue con la famiglia mafiosa avuto dall’imputato. Si tratta di valutazione logica e congrua che, lungi dal costituire una «rivisitazione» del precedente giudicato, trova riscontro, come affermato dal Procuratore generale, nella evoluzione del ruolo assunto successivamente nell’associazione dal ricorrente e comprovato dagli esiti del C presente giudizio.
Il ricorso proposto da COGNOME NOME è infondato.
Il ricorrente, dopo aver espressamente riconosciuto che correttamente la Corte d’appello aveva individuato come più gravi i reati giudicati con sentenza della Corte d’appello di Catania del 26.10.2012, cd. “RAGIONE_SOCIALE 2″, e che, altrettanto correttamente, aveva operato gli aumenti per la continuazione, ha contestato l’erroneità della indicazione del titolo del reato posto in continuazione e oggetto della sentenza della stessa Corte d’appello in data 22.02.2008, irrevocabile il 26.01.2010, nonché l’erroneità della denominazione di quel processo, indicato come “RAGIONE_SOCIALE 1″.
Entrambi gli errori denunciati costituiscono meri errori materiali che non hanno in alcun modo inciso, neppure nella prospettazione del ricorrente, sulla determinazione del trattamento sanzioNOMErio.
Come si è detto, lo stesso ricorrente ha riconosciuto che sia l’individuazione del reato più grave sul quale la Corte territoriale aveva operato l’aumento ex art. 81, cpv. cod. pen, sia la quantificazione degli aumenti andavano esenti da censure.
Quanto poi al procedimento oggetto della sentenza della Corte d’appello di Catania in data 22.02.2008, irrevocabile il 26.01.2010, l’eventuale erroneità della denominazione di tale procedimento come “RAGIONE_SOCIALE” non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione impugnata, dal momento che detto procedimento è stato comunque identificato con riferimento alla data della pronuncia c:he lo ha definito. Analoghe considerazioni valgono anche in relazione al titolo dei reati cui si riferisce la richiamata sentenza, dal momento che, non solo in alcune parti della stessa la Corte li indica correttamente, ma in ogni caso si tratta di errori ininfluenti, essendo tali reati richiamati solo per dare conto dell’entità della pena irrogata in quel procedimento, al fine di individuare quale fosse il reato più grave in relazione al quale determinare l’aumento per la continuazione.
In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2024.