Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25118 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25118 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COGNOME AL MARE il 13/11/1963 avverso l’ordinanza del 27/01/2025 del TRIBUNALE di Chieti udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha
chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con istanza del 29 ottobre 2024, NOME COGNOME ha proposto incidente di esecuzione davanti al Tribunale di Chieti chiedendo, in via principale, l’applicazione della continuazione relativamente alle sentenze emesse dalla Pretura di Chieti – Sezione distaccata di Francavilla al Mare -irrevocabili, rispettivamente, il 3 maggio 1997 (sub 1) e il 19 gennaio 1998 (sub 2).
In via subordinata, ha chiesto la declaratoria di estinzione, a norma dell’art. 172 cod. pen., della pena pecuniaria di cui alla sentenza sub 1 e ai sensi dell’art. 167 cod. pen. in relazione alla sentenza sub 2.
Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 27 gennaio 2025 ha accolto la domanda subordinata funzionale alla declaratoria di estinzione dei reati, ai sensi delle disposizioni indicate, rigettando quella principale di riconoscimento della continuazione e sospensione condizionale della pena.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo per violazione di legge ai sensi degli artt. 81 cod. pen., 671 e 676 cod. proc. pen. affermando l’erroneità dell’assunto dal quale ha preso le mosse la decisione del giudice dell’esecuzione.
Secondo il Tribunale di Chieti, infatti, l’applicazione della sospensione condizionale della pena per effetto del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, non comporterebbe alcun immediato effetto favorevole in favore del condannato che dovrebbe, comunque, attendere cinque anni decorrenti dal provvedimento del giudice dell’esecuzione, affinchØ si determini l’effetto estintivo.
Tale affermazione, secondo il ricorrente, non sarebbe ostativa alla concessione del beneficio il cui riconoscimento avrebbe potuto essere accompagnato dalla precisazione circa la necessità di attendere cinque anni per il perfezionamento dell’effetto estintivo.
NØ avrebbe potuto essere precluso il riconoscimento della continuazione a causa dell’intervenuta estinzione di uno dei reati ai sensi dell’art. 167 cod. pen.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł meritevole di accoglimento.
Con le richieste avanzate al giudice dell’esecuzione, il condannato ha avanzato istanza di riconoscimento della continuazione relativamente a due sentenze per una delle quali, la seconda, era stata disposta la sospensione condizionale della pena e per la quale, stante il decorso del quinquennio di cui all’art. 167 cod. pen. si era già determinato l’effetto estintivo del reato.
Proprio in ragione di tale estinzione, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non accoglibile la domanda di riconoscimento della continuazione.
In sostanza, l’istanza principale avanzata dal ricorrente aveva la finalità di ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze di condanna e, di conseguenza, la sospensione condizionale della pena (unica) determinata per effetto di quel riconoscimento di modo che risultassero eliminati gli effetti penali di entrambe le sentenze.
La richiesta Ł stata respinta per due ragioni: da un lato, Ł stato escluso che possa essere riconosciuta la continuazione tra due reati, uno dei quali già estintoai sensi dell’art. 167 cod. pen. e, dall’altro, per la considerazione che il periodo di sospensione condizionale della pena decorrerebbe dall’ordinanza applicativa della continuazione e non dall’irrevocabilità della condanna con la quale era stata concessa la sospensione.
In definitiva, dall’accoglimento della domanda principale non deriverebbe alcun effetto favorevole per il condannato.
L’assunto dal quale prende le mosse il ragionamento del giudice dell’esecuzione Ł privo di fondamento.
Invero, va ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui «in sede esecutiva, Ł consentita l’applicazione della disciplina della continuazione anche in relazione a reati già estinti, sussistendo l’interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell’art. 671 cod.proc.pen., anche se da essa non derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all’entità della pena da espiare, in ragione degli ulteriori effetti che possono conseguirne» (Sez. 1, n. 33921 del 07/07/2015, P.m. in proc. COGNOME, Rv. 264893 – 01; Sez. 1, n. 27639 del 12/04/2013, COGNOME, Rv. 256777 – 01).
In particolare, nella seconda sentenza citata, Ł stato evidenziato come «l’interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell’art. 671 cod. proc. pen. sussiste anche se detta riconsiderazione non determina immediate e concrete conseguenze rispetto all’entità delle pene da espiare. L’interesse Ł da ravvisare nella finalità di potere imputare, ove ne sussistano i presupposti, ad altra condanna la pena di fatto espiata oltre la misura rideterminata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato».
Il principio Ł stato ribadito, fra gli altri, anche da Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, COGNOME, Rv. 240804 – 01 in motivazione e Sez. 1, n. 9825 del 05/02/2009, COGNOME, Rv. 243292 – 01.
Il giudice dell’esecuzione, dunque, non avrebbe potuto omettere di pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento della continuazione e limitarsi a dichiarare l’estinzione del reato di cui alla sentenza sub 2 e la prescrizione della pena per la sentenza sub 1 sul presupposto che la causa estintiva di cui all’art. 167 cod. pen. aveva già prodotto il proprio effetto estintivo.
Ciò integra una prima ragione di accoglimento del ricorso che si giustifica anche con il fatto che solo per uno dei reati di cui alle sentenze per le quali Ł stata chiesta la continuazione era maturata l’estinzione a norma dell’art. 167 cod. pen.
Per l’altro (quello di cui alla sentenza sub 2), infatti, il giudice dell’esecuzione ha pronunciato l’estinzione della pena ai sensi dell’art. 172 cod. pen. che produce effetti, parimenti, non preclusivi del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
Pertanto, nonostante il verificarsi della causa estintiva di cui all’art. 172 cod. pen., il condannato conservava l’interesse al riconoscimento della continuazione e ciò, a maggior ragione, se si tiene
conto del principio precedentemente ricordato che Ł stato affermato con riferimento alla piø favorevole ipotesi di estinzione del reato.
Alla luce di quanto esposto, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti che provvederà (con la piø ampia discrezionalità propria del giudice di merito) a pronunciarsi sulla istanza di riconoscimento della continuazione e della sospensione condizionale della pena avanzate, in via principale, nell’interesse di NOME COGNOME.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Chieti.
Così Ł deciso, 15/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME