Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7331 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 7331  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a Busto Arsizio il DATA_NASCITA
 COGNOME nato a Gallarate il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/10/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
 GLYPH NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 ottobre 2022 con la quale la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 13 luglio 2021, dal Tribunale di Bologna, li ha condannati, in relazione al reato continuato di truffa, alla pena di mesi 7, giorni 15 di reclusione ed euro 370,00 di multa per il primo ed alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 la seconda.
 GLYPH Il ricorrente COGNOME, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza degli artt. 62-bis. 69, 114 e 133 cod. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, al mancato
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La motivazione con la quale la Corte di merito ha escluso l’aggravante di cui all’art. 114 e le attenuanti generiche sarebbe apodittica in ordine al ruolo asseritamente «essenziale» svolto dal COGNOME, senza tenere conto che il ricorrente sarebbe sempre rimasto in macchina mentre la madre poneva in essere le condotte truffaldine.
La ricorrente COGNOME, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena irrogata a titolo di aumento per continuazione.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato il motivo di appello con il quale la difesa lamentava la mancata indicazione da parte del primo giudice dell’aumento operato per ciascun reato satellite con motivazione apodittica e congetturale; in particolare i giudici di appello hanno ipotizzato che il primo giudice avrebbe comminato aumenti «di pari entità per ciascuno dei reati satellite» e, quindi, arbitrariamente interpretato la sentenza di primo grado in senso sfavorevole all’imputato in violazione del principio di diritto secondo cui il giudice di merito deve rendere conoscibile la pena individuata per ciascun reato satellite, evitando quantificazioni onnicomprensive e forfettarie.
La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine al motivo di appello con cui l’imputata ha eccepito l’erronea applicazione di pena in relazione ad un reato satellite non contestato alla COGNOME (capo L), limitandosi ad affermare che la pena determinata dal primo giudice sarebbe congrua in considerazione del numero di reati commessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile per le ragioni che seguono.
1.1. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta mancata concessione della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti è manifestamente infondata.
Deve essere, in proposito, evidenziato che, diversamente da quanto erroneamente affermato dal ricorrente, nessuna aggravante è stata contestata nel capo di imputazione e che la pena determinata dai giudici di merito è stata ridotta di un terzo per la concessione delle attenuanti generiche, con conseguente manifesta infondatezza della censura.
1.2. La motivazione è congrua ed esente da illogicità anche in relazione al diniego dell’invocata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art.
114 cod. pen., i giudici di appello hanno ritenuto che il contributo del ricorrente non può essere definito minimale in considerazione del fatto che la condotta del COGNOME «era fondamentale per la buona riuscita del programma criminoso» consentendo alla madre di allontanarsi dal luogo del fatto al termine della commissione delle truffe (vedi pag. 3 della sentenza impugnata).
La Corte territoriale ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, tale che la sua mancanza non avrebbe comportato apprezzabili conseguenze sullo sviluppo della serie causale produttiva dell’evento così da risultare trascurabile nell’economia AVV_NOTAIO dell’iter criminoso (vedi Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037-01; Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857-01), irrilevanza non ravvisabile nel caso di specie.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato limitatamente alla denunciata erronea applicazione di pena in relazione ad un reato satellite non contestato alla COGNOME.
La Corte di merito ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa per i plurimi reati satellite contestati alla ricorrente con motivazione sintetica ma esente da illogicità. Il riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla congruità della pena «tenuto anche conto che la posizione processuale della donna, per numero di addebiti, è sicuramente più gravosa di quella del coimputato» (vedi pag. 3 della sentenza impugnata) è conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale l’obbligo di una motivazione specifica e rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, laddove venga irrogata, come nel caso di specie, una pena al di sotto della media ed un aumento minimale a titolo di continuazione, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, COGNOME, non massimata).
Ciò premesso va evidenziato che i giudici di merito hanno effettivamente applicato alla ricorrente un aumento di pena a titolo di continuazione in relazione ad un reato che non le era stato contestato (la truffa descritta al capo
dell’imputazione) con conseguente erroneità della determinazione del trattamento sanzionatorio.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio limitatamente al capo L) che l’imputata non ha commesso con contestuale eliminazione della pena pari a gg. 9 di reclusione ed euro 15,00 di multa applicata a titolo di continuazione con tale reato satellite.
In base all’art. 620 cod. proc. pen., tenuto conto dei criteri indicati nelle sentenze di merito, è possibile, quindi, procedere direttamente alla rideterminazione della pena finale in mesi 7, giorni 21 di reclusione ed euro 385,00 di multa.
All’inammissibilità del ricorso proposto da NOME COGNOME consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato di cui al capo L) l’imputata non ha commesso il fatto ed elimina la relativa pena pari a gg. 9 di reclusione ed euro 15,00 di multa. Revoca le statuizioni civili limitatamente a tale capo. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Cons le0 estensore
La Presidente