Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1076 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1076 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Palermo il 03/03/1974
avverso la sentenza emessa il 22 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le richieste del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio in relazione al solo punto relativo al riconoscimento del vincolo della
continuazione esterna, in parziale riforma della sentenza di primo grado con 13 quale NOME COGNOME è stato condannato per il reato di truffa aggravata, ha riconosciuto la continuazione esterna con la condanna irrevocabile per tredici episodi di truffa di cui alla sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Termini Imerese n. 513 del 16/4/2028 e, ritenuto quale reato più grave quello di cui al capo L della predetta sentenza irrevocabile, ha determinato in mesi tre e giorni dieci di reclusione la porzione di aumento della pena relativa al reato di cui al presente procedimento.
NOME COGNOME ricorre per cassazione deducendo la contraddittorietà e manifesta illogicità della determinazione della pena in quanto la Corte territo -iale ha erroneamente ritenuto di applicare la stessa misura di aumento di pcna dià determinata per gli altri episodi di truffa posti in continuazione. Infatti, m( ntre sentenza impugnata fa riferimento ad una pena di mesi cinque di reclusione, poi ridotta per la scelta del rito abbreviato, nella sentenza irrevocabile viene indicato un aumento complessivo per i dodici reati satellite di due anni e, dunque, pari a mesi due per ciascun reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, pur affermando in motivazione di non volersi dis.:ostare dal criterio adottato dalla sentenza irrevocabile di condanna per la determinazione della misura dell’aumento a titolo di continuazione, in realtà ha indicato una p:)rzione di pena superiore (mesi tre e giorni dieci di reclusione).
Secondo quanto emerge, invece, dalla sentenza irrevocabile prodo -:a dal ricorrente, la misura complessiva dell’aumento per la continuazione tra il r eato di cui al capo L, individuato quale reato più grave, e gli altri dodici reati satellite è pa ad anni due di reclusione, ovvero a mesi due per ciascun reato. Inoltre, tale aumento di pena, sommato alla pena base di complessivi anni tre di reclusione, e stato successivamente ridotto per la scelta del rito abbreviato.
Appare, dunque, evidente l’errore compiuto dalla Corte territoriale nella determinazione della misura di aumento per la continuazione.
Tale errore, tuttavia, non appare emendabile in questa Sede in quanto dalla sentenza impugnata non emerge se la Corte territoriale ha inteso fare riferimento alla misura iniziale dell’aumento stabilita per ciascun reato satellite o a quella risultante per effetto della riduzione per il rito.
Per tale ragione, va, dunque, disposto l’annullamento della sentenza impugnat con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palern o.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezior e dela Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente