Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26443 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26443 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 25/03/1980
avverso l’ordinanza del 03/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME al fine di ottenere il riconoscimento della continuazione in relazione ai reati giudicati con le seguenti tre pronunce irrevocabili:
sentenza emessa il 21 ottobre 2010 dal Tribunale monocratico di Chieti, sezione distaccata di Ortona, riformata dalla Corte di appello di L’Aquila con decisione del 6 marzo 2013 (irrevocabile il 14 luglio 2014), di condanna alla pena di due anni di reclusione e 500,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 4), cod. pen., commesso il 22 gennaio 2007 in Francavilla al Mare;
2) sentenza di applicazione della pena concordata di un anno e quattro mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa, emessa in data 4 maggio 2011 dal G.U.P. del Tribunale di Pescara (irrevocabile il 30 gennaio 2013), per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 4 aprile 2007 in Pescara;
sentenza resa in data 11 aprile 2016 dalla Corte di appello di L’Aquila (irrevocabile il 5 aprile 2018), di condanna alla pena di nove mesi di reclusione e 200,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., commesso il 24 marzo 2006 in Pescara.
Ritenuto più grave il reato giudicato con la sentenza indicata sub 1), apportati gli aumenti di pena per i reati-satellite, rispettivamente, nella misura di un anno, due mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa per il reato giudicato con la sentenza indicata sub 2) e di otto mesi di reclusione e 150,00 euro di multa per il reato di cui alla sentenza sub 3), il giudice dell’esecuzione rideterminava la pena complessiva nei confronti dell’istante in tre anni, dieci mesi di reclusione e 2.450,00 euro di multa.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, sviluppando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., nonché violazione delle norme processuali in relazione agli artt. 125, 444 e 671 cod. proc. pen.
Il ricorrente stigmatizza l’erroneità del processo di rideterminazione della pena seguito dal giudice di merito con riguardo alla frazione di aumento applicata per il reato oggetto della sentenza sub 2), trattandosi di decisione emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per cui sarebbe stato necessario operare la diminuzione proporzionale dell’aumento di pena ne’lla misura di un terzo in conseguenza della scelta del rito.
Evidenzia che, nella motivazione, non sarebbe dato rilevare alcun riferimento a detta riduzione.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
L’avv. NOME COGNOME ha depositato, nell’interesse del suo assistito, conclusioni scritte insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Nel solco dell’orientamento di legittimità più recente, che il Collegio condivide e intende ribadire, si ricorda che, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta; ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l’aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito (Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, Dinari, Rv. 281679 01; Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020, Terranova, Rv. 280643 – 01).
Nelle richiamate pronunce si è osservato che il giudice dell’esecuzione, nel determinare la pena unica ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. a seguito della unificazione di reati per i quali è stata applicata la pena su richiesta delle parti, fuori dall’ipotesi disciplinata dall’art. 188 disp. att. cod. proc. p incontra l’ulteriore limite, direttamente discendente dalla natura processuale della diminuzione di pena di cui il condannato ha in fase cognitiva beneficiato come contropartita della scelta di definire il processo con il rito speciale; egli è, infa obbligato a mantenere la riduzione concessa dalla sentenza divenuta irrevocabile con riferimento esclusivo ai reati giudicati con il rito speciale; gli è, dunque, inibit estendere la riduzione anche all’aumento di pena per il reato satellite, definito con rito ordinario.
In conformità al delineato obbligo, il giudice dell’esecuzione, nel caso in cui tra i reati unificati in continuazione valuti più grave la violazione giudicata con i rito del patteggiamento, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta ex art. 444 cod. proc. pen.
Parimenti, quando – come nel caso di specie – tra i reati unificati in continuazione vi è un solo reato per il quale è stata patteggiata la pena e tale reato è considerato satellite rispetto alla violazione più grave giudicata con altro rito, ha l’obbligo di commisurare l’aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. relativo a quest’ultimo reato alla pena per esso determinata in sede di cognizione comprensiva della riduzione ex art. 444 cod. pen.
Non è superfluo, inoltre, rilevare che l’orientamento contrario espresso da altra pronuncia di questa sezione (Sez. 1, n. 12136 del 19/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275056 – 01) secondo cui «ai fini del riconoscimento della continuazione tra un reato più grave giudicato con rito ordinario ed un reatosatellite oggetto di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il giudice, nel determinare l’aumento di pena per quest’ultimo, non deve applicare la riduzione di pena prevista dal comma 1 del predetto articolo», sul presupposto, invero non condiviso dal Collegio, che «la richiesta di rideterminazione della pena, formulata in sede di cognizione o “in executivis”, comporta la caducazione dell’intero pregresso accordo sul reato-satellite», ha, comunque, precisato che rimane ferma «la necessità di rispettare i limiti previsti dagli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 2, cod. proc. pen. e di non applicare per il reato-satellite una frazione di pena superiore a quella irrogata dal giudice della cognizione».
Resta, quindi, confermato che il giudice dell’esecuzione deve determinare la pena a titolo di aumento per i reati satellite per i quali è stata applicata la pena su richiesta delle parti partendo dalla pena già ridotta, giacché è quest’ultima quella in concreto applicata dalla sentenza posta in esecuzione (v., riguardo ai reati giudicati con rito abbreviato posti in continuazione in sede di incidente di esecuzione, Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285865 02; con riguardo a reati, posti in continuazione in sede di esecuzione, giudicati con rito del patteggiamento e con rito abbreviato, cfr. la recente Sez. 1, n. 17175 del 30/01/2025, COGNOME, Rv. 287893 – 01).
3. Ciò posto, va evidenziato che, nell’ordinanza impugnata, il giudice dell’esecuzione, con riferimento al reato-satellite giudicato con la sentenza di applicazione della pena emessa, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., dal G.U.P. del Tribunale di Pescara in data 4 maggio 2011, ha apportato un aumento di pena nella misura di un anno, due mesi di reclusione e 1.800, 00 euro di multa – con una riduzione, peraltro, di soli due mesi di reclusione e 200,00 euro di multa rispetto alla pena concordata in cognizione – senza precisare se, nel determinare tale frazione, aveva tenuto conto, alla luce del ricordato orientamento di legittimità, della diminuzione proporzionale conseguente alla scelta del rito alternativo del patteggiamento.
4.
Tale lacuna motivazionale impone l’annullamento, in parte qua,
del provvedimento censurato, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell’Udienza
Preliminare del Tribunale di Pescara, in diversa persona fisica (Corte Cost., sent.
n. 183 del 2013), perché provveda a colmare la segnalata lacuna attenendosi ai principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, relativamente all’aumento di pena inerente al reato giudicato con la sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare del
Tribunale di Pescara emessa in data 4.05.2011, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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