Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30407 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30407 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Il condannato aveva indicato come fatto nuovo idoneo a consentire la rivalutazione della decisione già assunta la circostanza che con sentenza della Corte di Appello di Messina del 20.5.2024 (a seguito di annullamento con rinvio della Suprema Corte) era stata riconosciuta la sussistenza del vincolo della continuazione tra le associazioni ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 oggetto delle sentenze indicate nel provvedimento ai punti A) e B) in favore del coimputato XXXXXXXX.
La Corte territoriale ha ritenuto che dalla sentenza indicata dal condannato non si possa trarre alcun elemento di novità, in quanto Ł stata riconosciuta la sussistenza della continuazione a seguito dell’accoglimento da parte della Corte d’appello della richiesta di definizione del processo ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen.: giacchØ nel merito la decisione non Ł stata argomentata, non Ł possibile ricavare da quella pronuncia argomenti per rivedere la precedente decisione.
Il giudice dell’esecuzione richiama testualmente, altresì, la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Messina del 21.5.2019, la quale aveva escluso espressamente la continuazione tra le due associazioni, osservando che i due sodalizi avevano operato in contesti di tempo e luoghi diversi, con vertice, strutture e modalità operative del tutto distinti.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXX, articolando un unico motivo, con cui deduce la violazione degli artt. 81 cod. pen., 74 e 73
– Relatore –
Sent. n. sez. 2087/2025
CC – 13/06/2025
R.G.N. 14160/2025
d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento agli artt. 125 e 671 cod. proc. pen.
Il ricorso eccepisce che la Corte d’Appello avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali la posizione di XXXXXXX può definirsi diversa da quella del coimputato XXX, pur a parità di condizioni. Peraltro, differentemente da quanto ritenuto nell’ordinanza impugnata, la sentenza nei confronti di XXX richiamata nell’istanza aveva motivato sul riconoscimento della continuazione, richiamando il vincolo determinato sul punto dell’annullamento con rinvio.
In realtà, XXXXXXX nel giudizio di cognizione, a differenza di XXX, non aveva espressamente richiesto il riconoscimento della continuazione con il reato già giudicato, ma si era limitato a eccepire la sussistenza del bis in idem tra le due associazioni. Infatti, l’estratto della sentenza richiamata dal giudice dell’esecuzione riguardava specificamente solo la posizione di XXX, in relazione al quale Ł intervenuto l’annullamento.
Il giudice dell’esecuzione, nel motivare l’esclusione della continuazione, ha confuso la diversità delle modalità operative delle due associazioni con l’istituto della continuazione, che in realtà trova applicazione anche in relazione a fattispecie di reato diverse, fondandosi non sull’identità del fatto ma sulla medesimezza del disegno criminoso.
Con requisitoria scritta trasmessa il 25.5.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto il giudice dell’esecuzione ha correttamente rilevato che analoga richiesta formulata nel medesimo procedimento di XXX fu motivatamente disattesa dalla Corte d’Appello, senza che la decisione adottata dal giudice della cognizione fosse impugnata: le argomentazioni spese dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente, essendo incentrate sull’atteggiamento soggettivo del ricorrente XXX, non sembrano estensibili a XXXXXXX.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
BenchØ il ricorso faccia riferimento anche al merito delle ragioni per cui il giudice dell’esecuzione aveva escluso nel precedente provvedimento del 18.10.2023 l’applicazione della disciplina della continuazione, la questione da prendere in considerazione riguarda solo se si possa ritenere fatto nuovo il sopravvenuto riconoscimento della continuazione, in sede di cognizione, in favore del coimputato XXX.
Tutte le altre questioni riguardanti il merito sono state correttamente dichiarate inammissibili dalla Corte d’Appello di Messina perchØ meramente reiterative di argomenti già disattesi con la precedente ordinanza, che non Ł stata impugnata.
A tal riguardo, deve ritenersi, innanzitutto, che la sentenza nei confronti del coimputato non sia un fatto nuovo suscettibile di modificare la valutazione del nesso ideativo e volitivo tra le due associazioni con riferimento alla posizione di XXXXXXX.
Si tratta, piuttosto, di una diversa valutazione giuridica del medesimo nesso in riferimento alla posizione di un altro imputato degli stessi reati.
La circostanza non determina alcun automatismo favorevole per l’odierno ricorrente, in quanto il giudice dell’esecuzione conserva la sua autonomia valutativa rispetto alla diversa posizione del coimputato e non può sindacare incidentalmente un provvedimento di altro giudice riguardante un soggetto diverso per estenderlo acriticamente al condannato che ha proposto successivo incidente di esecuzione.
Qui basti considerare, in generale, che, se il singolo reato plurisoggettivo richiede che la condotta di ogni concorrente necessario sia in modo cosciente e volontario finalizzata all’evento voluto da tutti i concorrenti quale effetto di una condotta collettiva, diversamente si atteggia la valutazione della continuazione tra piø reati plurisoggettivi, la quale richiede la
rappresentazione anticipata dei singoli reati e la volontà di perseguire un obiettivo unitario in attuazione di un preventivo programma criminoso.
Differentemente che nel concorso di persone, il perseguimento di uno scopo che unifichi i diversi reati plurisoggettivi non deve essere necessariamente comune a tutti i concorrenti c.d. necessari, i quali devono piø semplicemente condividere il risultato dei singoli reati commessi in concorso.
Questo vuol dire che le posizioni dei concorrenti nei plurimi reati posti in essere in tempi diversi e con piø azioni conservano in astratto una propria autonomia quando si tratta di valutare se la commissione dei reati in questione sia per ciascun singolo agente la emanazione di un medesimo disegno criminoso.
Già in una precedente pronuncia, del resto, questa Corte ha avuto occasione di affermare specificamente che, in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, Ł irrilevante che in separata sede cognitiva o di esecuzione il vincolo ex art. 81, comma secondo, cod. pen. sia stato riconosciuto in favore di concorrenti nei reati plurisoggettivi oggetto della richiesta (Sez. 1, n. 14824 dell’8/1/2021, COGNOME, Rv. 281186 01)
In ogni caso, l’ordinanza impugnata dà atto che, in concreto, non Ł comunque possibile ricavare dalla sentenza che ha riconosciuto la continuazione per il coimputato XXX elementi di fatto nuovi che non siano stati presi in considerazione nel precedente provvedimento di rigetto.
Deve aggiungersi, in secondo luogo, che l’ordinanza impugnata attesta che la sentenza del 21.5.2019 della Corte d’Appello di Messina, con cui XXXXXXX Ł stato condannato per l’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 accertata in Messina il 22.4.2005, aveva già testualmente escluso per lo stesso odierno ricorrente la continuazione con l’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 accertata in Messina tra il marzo 2003 e il dicembre 2004, per la partecipazione alla quale XXXXXXX era stato condannato con la sentenza della Corte d’Appello di Messina del 14.1.2008.
Il giudice dell’esecuzione cita il passaggio della pronuncia in cui era stato espressamente affermato che si trattasse di due organizzazioni criminali distinte, aventi vertici, strutture e modalità operative differenti, nell’ambito delle quali, peraltro, XXXXXXX aveva assunto ruoli e rapporti profondamente diversi.
Su questo punto, la sentenza Ł stata annullata solo per XXX, sicchØ per XXXXXXX Ł divenuta irrevocabile con la conseguenza che nei suoi confronti vige la preclusione di cui all’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui l’applicazione della disciplina della continuazione Ł possibile in sede di esecuzione ‘sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione’.
Il ricorso non smentisce la ricostruzione del giudice dell’esecuzione, ma ne avversa piuttosto la rilevanza con l’argomento che XXXXXXX non aveva espressamente chiesto in sede di cognizione il riconoscimento del vincolo della continuazione.
Ove anche così fosse, si tratterebbe, tuttavia, di argomento privo di pregio.
Il disposto dell’art. 671 cod. proc. pen. non autorizza a distinguere il caso in cui la esclusione della continuazione sia avvenuta su domanda di parte o per iniziativa officiosa del giudice.
Ciò che rileva Ł che l’eventuale applicazione dell’art. 81 cod. pen. sia stata espressamente oggetto della sentenza del giudice della cognizione: si tratta di ciò che Ł avvenuto nel caso di specie, sicchØ l’imputato avrebbe avuto ogni interesse a proporre impugnazione contro la decisione sfavorevole su questo punto, sia pure con motivi
subordinati a quelli che intendeva coltivare in INDIRIZZO
La circostanza che la pronuncia del giudice della cognizione sulla continuazione non fosse stata sollecitata dalla parte non ‘rimette in termini’ il condannato per dolersi della relativa decisione in sede esecutiva.
L’applicabilità della continuazione da parte del giudice dell’esecuzione resta semplicemente sussidiaria rispetto alla sua applicabilità nella sede propria della cognizione, nella quale Ł compiuta dallo stesso giudice dell’accertamento di merito, e quindi in modo piø proprio e adeguato.
Di conseguenza, XXXXXXX non può piø chiedere al giudice dell’esecuzione, la cui competenza in materia Ł meramente residuale, l’applicazione della continuazione tra due reati, che il giudice della cognizione ha già escluso con una sentenza che, non impugnata sul punto, Ł divenuta irrevocabile nei suoi confronti.
Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 13/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME