Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26444 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26444 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORRE DEL GRECO il 03/05/1971
avverso l’ordinanza del 30/01/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME promuoveva incidente di esecuzione, davanti al Tribunale di Napoli, per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuaz fra i reati giudicati con le seguenti dieci pronunce irrevocabili, delle indicherà anche la corrispondente numerazione riportata nel provvedimento d esecuzione di pene concorrenti n. SIEP 628/2024 – N. Cum. 730/2024 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (dove sono contraddisti dai numeri dal 15 al 24):
sentenza n. 1653/2022 emessa dal Tribunale di Napoli il 16 febbraio 2022, di condanna alla pena di quattro mesi di reclusione e 10.000,00 euro multa, per il reato di cui agli artt. 291-bis e 296 d.P.R. n. 43 del 1973, com in Napoli il 19 gennaio 2018 (nell’ordine di esecuzione è la n. 15);
sentenza n. 144/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 26 aprile 2022, di condanna alla pena di un mese, ventotto giorni di reclusio 10.222,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 291-bis e 296 d.P.R. n 1973, artt. 1, 67 e 70 d.P.R. n. 633 del 1972, commessi in Torre del Greco i settembre 2021 (nell’ordine di esecuzione è la n. 16);
sentenza n. 1089/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 4 maggio 2022, di condanna alla pena di due mesi, sei giorni di reclusione e 9.000 euro di multa, per il reato di cui agli artt. 291-bis e 296 d.P.R. n. 43 d commesso in Torre del Greco il 19 marzo 2021 (nell’ordine di esecuzione è la 17);
sentenza n. 1336/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 27 maggio 2022, di condanna alla pena di un mese di reclusione e 7.800,00 euro multa per il reato di cui agli artt. 25, 291-bis e 296 d.P.R. n. 43 de commesso in Torre del Greco il 19 dicembre 2019 (nell’ordine di esecuzione è l n. 18);
sentenza n. 1433/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 9 giugno 2022, di condanna alla pena di due mesi, sei giorni di reclusione e 9.000 euro di multa per il reato di cui agli artt. 291-bis e 296 d.P.R. n. 43 de commesso in Torre del Greco il 9 dicembre 2020 (nell’ordine di esecuzione è la 19);
sentenza n. 1155/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 12 maggio 2022, di condanna alla pena di tre mesi di reclusione e 9.000,00 euro multa, per i reati di cui agli artt. 291-bis e 296 d.P.R. n. 43 del 1973, art 70 d.P.R. n. 633 del 1972, commessi in Torre del Greco il 4 giugno 202 (nell’ordine di esecuzione è la n. 20);
7) sentenza n. 19939/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 16 settembre 2022, di condanna alla pena di due mesi di reclusione e 5.889,00 euro di multa, per il reato di cui agli artt. 291-bis e 296 d.P.R. n. 43 del 1973, commesso in Torre del Greco il 16 aprile 2021 (nell’ordine di esecuzione è la n. 21);
sentenza n. 2620/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 21 novembre 2022, di condanna alla pena di due mesi, ventotto giorni di reclusione e 14.518,00 euro di multa, per il reato di cui agli artt. 291-bis e 296 d.P.R. n. 4 del 1973, commesso in Torre del Greco il 6 e il 7 aprile 2021 (nell’ordine di esecuzione è la n. 22);
9) sentenza n. 2874/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 16 dicembre 2022, di condanna alla pena di tre mesi, dieci giorni di reclusione e 9.400,00 euro di multa, per il reato di cui agli artt. 291-bis e 296 d.P.R. n. 43 de 1973, commesso in Torre del Greco 1’11 maggio 2021 (nell’ordine di esecuzione è la n. 23);
10) sentenza n. 2874/2022 emessa dal Tribunale di Napoli il 6 luglio 2023, di condanna alla pena di tre mesi, dieci giorni di reclusione e 11.555,00 euro di multa, per il reato di cui all’art. “296 c. 1 cod. pen.” commesso in Napoli il settembre 2020 (nell’ordine di esecuzione è la n. 24, anche se, del tutto verosimilmente, si tratta di un refuso, posto che il reato codicistico di cui all’a 296 è quello di “Offesa alla libertà di Capi di Stati esteri”, punito con la reclusio da tre a dieci anni, pena nettamente superiore a quella inflitta al COGNOME con la sentenza di cui sopra: si è, quindi, propensi a ritenere che si tratti, come in tut le sentenze precedenti, del reato di contrabbando di T.L.E. aggravato).
Con successiva memoria, recante la data del 16 gennaio 2025, il difensore del COGNOME chiedeva, in via subordinata, il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati suddivisi in quattro gruppi e, segnatamente:
quelli di cui al “gruppo A”, giudicati con le sentenze sub nn. 2) e 3), commessi, rispettivamente, il 7 febbraio 2008 e l’8 marzo 2008;
quelli di cui al “gruppo B”, giudicati con le sentenze sub nn. 4), 6), 7), 8), 9) e 10), commessi nel 2016 a breve distanza l’uno dall’altro;
quelli di cui al “gruppo C”, giudicati con le sentenze sub nn. 11), 12), 13), 14) e 18), commessi tra il dicembre 2018 e il dicembre 2019;
infine, quelli di cui al “gruppo D”, giudicati con le sentenze sub nn. 16), 17), 19), 20), 21), 22) e 23), commessi tra il dicembre 2020 e il settembre 2021.
Va subito precisato, con riferimento alla menzionata memoria, che la numerazione con cui si contraddistinguono le sentenze coincide con quella indicata nel già citato provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, versato in atti, sicché, come risulta da quanto esposto con riguardo alle prime dieci sentenze,
oggetto dell’istanza originaria, nella memoria sono indicati alcuni dei reati già elencati nell’istanza medesima (giudicati con le sentenze contraddistinte, nell’ordine di esecuzione, dai numeri 16-17-18-19-20-21-22-23), mentre altri sono indicati per la prima volta (si tratta dei reati giudicati con le sentenz contraddistinte, nell’ordine di esecuzione, dai numeri 2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-1314).
Tanto premesso, con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito, come detto, in funzione di giudice dell’esecuzione, in primo luogo, escludeva dalla propria valutazione i reati giudicati con le sentenze indicate, nella memoria difensiva del 16 gennaio 2025, in seno ai gruppi “C” e “D”, perché, a suo dire, non sarebbero risultati elencati nell’istanza originaria.
Quanto ai reati del gruppo “B”, giudicati con le sentenze sub nn. 4), 6), 7), 8), 9) e 10), il decidente escludeva la medesimezza del disegno criminoso sia per “l’eccessivo lasso temporale impiegato per la loro commissione”, sia per la loro perpetrazione in diversi ambiti territoriali (Torre del Greco e Napoli).
Viceversa, veniva riconosciuta la continuazione fra i reati giudicati con le due sentenze indicate in seno al gruppo “A”, poiché della stessa indole e commessi in contiguità spazio-temporale.
Venendo, infine, all’esame dei reati giudicati con le dieci sentenze elencate nell’istanza originaria, il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza di continuazione, in considerazione dell’eccessivo intervallo temporale che separava il primo (commesso il 19 gennaio 2018) dall’ultimo dei reati in discussione (commesso il 21 settembre 2021) e della diversità dei luoghi di commissione (Napoli, per quelli di cui alle sentenze sub nn. 1) e 10), Torre del Greco per tutti gli altri).
In relazione ai reati per cui la richiesta veniva accolta, oggetto delle sentenze di cui al menzionato “gruppo A”, il giudice a quo rideterminava la pena complessiva nella misura di tre mesi di reclusione e 14.000,00 euro di multa.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, vizi della motivazione.
In sintesi, si rimprovera al giudice dell’esecuzione di non aver tenuto adeguatamente conto della identità tipologica dei reati in considerazione, della vicinanza temporale di quelli accorpati nei quattro gruppi indicati nella memoria e della brevissima distanza che separava Napoli e Torre del Greco, di soli 19 km.
Si denuncia, inoltre, un errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice d merito per aver ritenuto precluso l’esame dell’istanza subordinata, afferente ai
reati giudicati con le sentenze di cui ai gruppi “C” e “D” e indicati in memoria, in quanto non elencati nell’istanza originaria.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, per genericità, del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, relativamente alla statuizione di rigetto parziale dell’istanza di continuazione, per le ragioni che seguono.
Va, anzitutto, rimarcato, come premessa metodologica che si impone a fronte della disordinata esposizione caratterizzante il provvedimento impugnato, che il giudice dell’esecuzione, prima di procedere alle sue valutazioni, avrebbe dovuto individuare con precisione l’oggetto del petitum devoluto alla sua attenzione, operando un raffronto tra le sentenze elencate nell’istanza introduttiva, quelle indicate nella successiva memoria e quelle annotate nel provvedimento dì esecuzione di pene concorrenti, così da avere un quadro più chiaro della sequenza cronologica dei vari reati e dei rispettivi luoghi di commissione.
Se lo avesse fatto, non sarebbe, verosimilmente, incorso negli errori di cui si dirà.
Il primo errore, di diritto, che va censurato, nei termini dedotti in ricorso, è quello che inficia l’affermazione del giudicante, secondo la quale non avrebbero potuto formare oggetto della sua decisione i reati indicati, nella memoria difensiva del 16 gennaio 2025, in seno ai gruppi “C” e “D”, in quanto non elencati nell’istanza originaria.
L’affermazione è errata, in quanto stride con la costante lezione di legittimità, per cui «Il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e perciò non soggiace al principio devolutivo, volto a delimitare il concreto contenuto dell’esecuzione; conseguentemente sussiste il dovere del giudice di decidere anche in ordine alle domande nuove formulate dalla parte privata solo con memoria in corso di procedimento, fatta salva la necessità che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, sia garantito alla parte pubblica un termine per controdedurre» (Sez. 1, n. 1229 del 11/11/2020, dep. 2021, Marseglia, Rv. 280217 – 01; Sez. 1, n. 51053 del 13/07/2017, COGNOME, Rv. 271457 01).
Va, tra l’altro, rilevato che il giudice di Napoli, nel formulare tale errato assunto, non si è reso conto, per la confusione determinata dal sovrapporre ai numeri riportati nell’istanza originaria quelli indicati nella successiva memoria difensiva (coincidenti con la numerazione indicata nel provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti), che i numeri delle sentenze concernenti i reati annoverati nel gruppo “D” (16-17-19-20-21-22-23), in realtà, corrispondevano alle decisioni, rispettivamente elencate nell’istanza originaria ai numeri 2), 3), 5), 6), 7), 8) e 9), rispetto ai reati giudicati con le quali egli si è pronunciato, eccome, quando ha passato in rassegna quelli, appunto, oggetto delle sentenze indicate dal numero 1) al numero 10) dell’istanza introduttiva dell’incidente in esame, rigettando l’istanza medesima.
L’errore omissivo, di fatto, afferisce, quindi, ai soli reati giudicati con sentenze elencate in seno al “gruppo C” (nn. 11-12-13-14-18), dai quali va, tuttavia, escluso quello di cui alla sentenza n. 18), perché corrispondente al reato giudicato con la sentenza indicata nell’istanza originaria sub n. 4) e rispetto al quale, come si è detto, l’istanza di continuazione è stata rigettata.
Venendo all’esame della statuizione di rigetto, tenuto conto delle censure dedotte in ricorso, non può sottacersi come il giudice dell’esecuzione, nell’apprezzare il fattore temporale quale elemento ostativo al riconoscimento dell’identico disegno criminoso, abbia erroneamente posto a raffronto solo il primo e l’ultimo dei reati in ordine cronologico – separati da tre anni circa – senza prendere in considerazione, rispetto ai reati intermedi, una eventuale vicinanza temporale sintomatica, viceversa, della sussistenza di un’unica matrice deliberativa.
Il giudicante non si è, quindi, conformato al solido orientamento di legittimità, secondo il quale l’ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all’interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (tra le più recenti, Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023, Kriz, Rv. 284532 01).
Tra l’altro, così facendo, il giudice di Napoli è incorso in una vistosa contraddizione, perché ha negato la continuazione tra reati ben più vicini fra loro nel tempo (ad esempio, solo dieci giorni separano il reato, indicato nell’istanza originaria sub 7, da quelli sub 8; meno di un mese separa quello sub 8 da quello sub 9) rispetto a quelli indicati ai numeri 2) e 3) della citata memoria del 16 gennaio 2025 (secondo la numerazione corrispondente a quella dell’ordine di
esecuzione di pene concorrenti) per i quali ha riconosciuto la continuazione e che sono intervallati da sei mesi.
Manifestamente illogica, infine, è la considerazione, quale fattore ostativo alla continuazione, della diversità dei luoghi di commissione dei reati, atteso che la
distanza fra Torre del Greco, luogo in cui risulta consumata la grandissima parte degli illeciti (sicché, almeno in relazione ad essi, non vi sarebbe affatto diversità
spaziale), e Napoli è di soli 19 km.
5.
Gli errori e le incongruenze rilevati impongono, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente alla statuizione di rigetto
parziale dell’istanza di applicazione della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli, che, in diversa persona fisica (Corte Cost.,
sent. n. 183 del 2013), procederà a nuovo esame dell’istanza emendato dai vizi evidenziati, esame comprensivo anche dei reati di cui al “gruppo C” giudicati con
le sentenze indicate ai nn. 11-12-13-14 della memoria difensiva del 16 gennaio
2025 (corrispondenti alla numerazione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. SIEP 628/2024 – N. Cum. 730/2024 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli), attenendosi ai principi di diritto richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, relativamente alla statuizione di rigetto parziale dell’istanza di applicazione della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025
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Il Consigliere estensore
Il Pre idente