Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37431 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37431 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/05/2025 del GIP TRIBUNALEdi Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 maggio 2025 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, avente ad oggetto l’applicazione della continuazione tra le sentenze indicate nella richiesta e presenti nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti NUMERO_DOCUMENTO della Procura presso il Tribunale di Napoli.
L’unificazione ha avuto ad oggetto le seguenti sentenze:
Corte di appello di Napoli del 25 gennaio 2019, irrevocabile il 10 giugno 2019, per i reati di estorsione aggravata, armi e ricettazione, commessi tra gennaio e giugno 2017 a Parete/Napoli;
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 15 ottobre 2020, irrevocabile il 27 febbraio 2021, per i reati di associazione di stampo mafioso, ricettazione, truffa e riciclaggio, tutti aggravatiai sensi dell’art. 416bis , comma primo, cod. pen, commessi tra il 2011 e il maggio 2017 in Parete, Giugliano e provincia di Caserta;
Corte di appello di Napoli del 21 luglio 2020, irrevocabile il 4 dicembre 2020, per i reati di associazione di stampo mafioso, estorsione e armi, commessi tra febbraio 2016 e giugno 2017 in Parete, Giugliano, Casoria, Napoli e zone limitrofe.
Le sentenze di cui alle lett. a) e c) sono state oggetto di precedente provvedimento di riconoscimento della continuazione in sede di cognizione con conseguente determinazione della pena complessiva nella misura di sette anni e otto mesi di reclusione.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, articolando un unico motivo, con il quale eccepisce
i nosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonchØ mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Deducendo preliminarmente l’errore in cui Ł incorso il giudice dell’esecuzione nell’indicare come favorevole il parere del pubblico ministero al riconoscimento della continuazione, essendosi questo pronunciato sfavorevolmente, il ricorrente ritiene, diversamente da quanto sostenuto dal giudice dell’esecuzione, insussistente un disegno criminoso unitario.
A tale proposito, evidenzia che le condotte per le quali Ł intervenuta condanna sono tra loro diverse e insuscettibili di essere unificate ai sensi dell’art. 81 cod. pen., non essendo possibile desumere dalle sentenze alcun elemento oggettivo di comunanza.
Invero, la finalità di favorire il RAGIONE_SOCIALE e di acquisire e mantenere il controllo del territorio, quale elemento addotto dalla difesa, e l’eterogeneità delle condotte, sarebbero, piuttosto, dimostrativi esclusivamente della tendenza a delinquere reiteratamente e di uno stile di vita improntato alla violazione della legge.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Va premesso che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
Non Ł necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti i predetti indicatori, ben potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purchØ significativi (Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, COGNOME, Rv. 284652) e, per quanto interessa nel caso di specie, l’accertamento di tali indici Ł rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed Ł insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, COGNOME, Rv. 254006-01; Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, COGNOME, Rv. 237014-01; Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275222-01; Sez. 4, n. 10366 del 28/05/1990, COGNOME, Rv. 184908-01).
Ritenuta la non decisività dell’erronea indicazione del parere del pubblico ministero, deve dirsi che le censure proposte dal ricorrente in termini di violazione di legge e di vizio di motivazione si risolvono, per come segnalato anche dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, nella prospettazione di un mero dissenso valutativo, volto a sollecitare un diverso giudizio in ordine alla concessione del beneficio.
Il giudice dell’esecuzione ha ancorato la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui COGNOME Ł stato condannato al contesto spazio-temporale in cui si collocano i fatti (commessi tutti nel territorio della Provincia di Caserta e in un contenuto arco temporale), nonchØ alle modalità esecutive degli stessi.
Si tratta, infatti, di reati collegati all’appartenenza del condannato all’organizzazione criminale Nuova gerarchia nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE.
Assume rilievo, altresì, nella complessiva ricostruzione del giudice dell’esecuzione, anche il pregresso riconoscimento della continuazione in sede di cognizione in ordine alle
sentenze di cui alle lett. a) e c) per reati commessi nel medesimo ambito territoriale e nell’identico contesto temporale.
A fronte di tali, sintetiche ma congrue, considerazioni, il ricorrente lamenta che il dato addotto dal condannato a sostegno dell’istanza, relativo alla comune finalità delle condotte poste in essere a favorire il RAGIONE_SOCIALE , sia, in realtà, sintomatico della tendenza a delinquere reiteratamente, dimostrando così di non confrontarsi con le argomentazioni poste a base della decisione, essendo stato riconosciuto il vincolo della continuazione non già esclusivamente in virtø della finalità delle condotte poste in essere per favorire il gruppo di appartenenza, bensì in ragione della complessiva valutazione degli ulteriori indici indicati.
Rispetto a tale valutazione il ricorrente afferma, semplicemente, di non concordare.
In tal modo, articola una critica confutativa e rivalutativa, non idonea a dimostrare l’illegittimità delle argomentazioni svolte dal giudice dell’esecuzione, il quale ha chiarito, nell’esercizio della propria discrezionalità, per quale ragione debba ritenersi l’esistenza, nella fattispecie, di un originario disegno criminoso.
Alla luce delle riportate considerazioni, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 18/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME