Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15889 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15889 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PARMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/06/2023 del TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto del rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’i giugno 2023 il Tribunale di Genova ha rigettato l’istanza, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione, in executivis, tra i reati per cui egli è stato condanNOME con sei separate sentenze.
Il giudice dell’esecuzione ha, in proposito, ritenuto che l’omogenea offensività delle condotte accertate – afferenti a reati di insolvenza fraudolenta, truffa, falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale ed appropriazione indebita – non valga a dimostrare che esse costituiscano espressione del medesimo disegno criminoso, militando in senso contrario: lo iato temporale, complessivamente stimabile in oltre un quadriennio, tra le vicende; la commissione di due dei reati in un differente contesto territoriale; la diversità del modus operandi che ha caratterizzato, rispettivamente, le truffe e le appropriazioni indebite.
Ha aggiunto che la continuazione non può essere riconosciuta limitatamente ai tre reati, indicati nell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. con i numeri 1), 2) e 4), che pure si distinguono per contiguità cronologica, identità delle modalità operative e della persona offesa, per non avere COGNOME sollecitato, all’atto dell’instaurazione del procedimento di esecutivo ed in via subordinata, l’applicazione, limitatamente a tali fattispecie criminose, della disciplina prevista dall’art. 81, secondo comma, cod. pen..
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che il giudice dell’esecuzione è pervenuto al rigetto dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. sulla base dell’ingiustificata svalutazione degli elementi sintomatici della riconducibilità delle indicate manifestazioni delittuose ad un’unica, comune programmazione iniziale, costituiti: dalla medesimezza dell’indole dei reati, tutti contro il patrimonio e posti in essere attraverso condotte di falso e sostituzione di persona; la loro consumazione, con una sola eccezione, in territorio ligure; l’esaurimento dell’attività illecita in un torno di tempo circoscritto; la coincidenza, in alcuni cas della vittima.
Lamenta, ulteriormente, la manifesta illogicità del rifiuto di riconoscere, pur nella pacifica sussistenza delle condizioni di legge, la continuazione in relazione ai soli reati posti in essere in pregiudizio di NOME COGNOME.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
2. Preliminarmente, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determiNOME fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156).
Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita ispirata all’illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordiNOME al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950).
La verifica di tale preordinazione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzioNOMErio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596).
Ne discende che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la
contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
Non è, per converso, necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098).
L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
3. Tanto premesso sul piano dei principi, ritiene il Collegio che il Tribunale di Genova vi si sia, nel complesso, attenuta, pervenendo al rigetto dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta nell’interesse di NOME COGNOME sulla scorta di considerazioni logiche e coerenti e, comunque, esenti da vizi rilevanti in sede di legittimità.
Nella valutazione del giudice dell’esecuzione, la distanza temporale obiettivamente assai ampia – tra le diverse condotte si accompagna alla considerazione, fedele sia ad ordinari canoni razionali che alla storicità degli eventi accertati, della diversità dei moduli operativi e della dislocazione territoriale.
A questo proposito, la Corte di appello non ha mancato di vagliare compiutamente le allegazioni di parte relative agli elementi asseritamente sintomatici dell’unicità del disegno criminoso che, però, ha ritenuto, con motivazione diffusa e coerente, che sfugge al sindacato di legittimità, dimostrative della reciproca autonomia delle deliberazioni criminose anziché della loro riconducibilità al medesimo disegno criminoso.
Il giudice dell’esecuzione, deve qui ribadirsi, ha sviluppato un tessuto argomentativo sintonico con la descritta cornice ermeneutica, che il ricorrente contesta ponendosi in un’ottica sostanzialmente confutativa – in quanto tale non idonea ad abilitare l’intervento censorio del giudice di legittimità – che si impernia su elementi che, frutto di una opposta esegesi delle risultanze istruttorie, non valgono a connotare in chiave di illegittimità la decisione
impugnata, che si incentra su dati di fatto, correttamente esposti dal giudice dell’esecuzione, che le garantiscono un adeguato supporto razionale in quanto idonei ad orientare l’esercizio della discrezionalità giudiziale, frutto della prevalenza degli elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. su quelli che il Tribunale, senza esorbitare dall’ambito della libertà di apprezzamento che gli è normativamente attribuita, ha, invece, stimato recessivi.
Il ragionamento sotteso alla decisione impugnata resiste, ugualmente, alle obiezioni relative all’omesso riconoscimento della continuazione tra i soli reati che COGNOME ha commesso assumendo l’identità di NOME COGNOME, decisione resa in ossequio all’indirizzo ermeneutico che ammette tale possibilità alla condizione, nel caso di specie insussistente, che l’istante abbia espressamente dedotto tale evenienza (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387 – 01).
Va fatta salva, s’intende, la possibilità – garantita dall’omessa formazione, sul punto, del giudicato – di riproporre in sede esecutiva autonoma istanza avente ad oggetto i soli reati commessi in pregiudizio della stessa persona offesa.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26/01/2024.