Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6764 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6764 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 40696/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 03/12/1973 avverso l’ordinanza del 07/11/2024 del TRIBUNALE di Lecce letti gli atti e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr.ssa NOME COGNOME che conclude per l’inammissibilità del ricorso:
Dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con sei sentenze.
1.1. Il giudice dell’esecuzione ha escluso la possibilità di riconoscere la continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze indicate nel provvedimento impugnato, relative a truffe consumate tra il 29 ottobre 2017 e il 7 novembre 2018, ponendo in evidenza la tendenza a delinquere e il difetto di elementi specifici dai quali poter desumere una anteriore programmazione di tutti gli episodi.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata considerazione della stretta interrelazione temporale tra i fatti e la loro identità strutturale nonchØ la già avvenuta unificazione in sede esecutiva dei delitti commessi nell’ambito temporale tra il 14 maggio 2018 (sentenza del Tribunale di Bergamo in data 25 gennaio 2023) e il 7 novembre 2018 (sentenza del Tribunale di Roma in data 10 febbraio 2020), entro il quale ricadono alcuni dei fatti (5 luglio 2018; 30 luglio 2018; 14 agosto 2018) giudicati con le altre sentenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
¨ bene premettere che secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Ciò premesso, deve essere rilevato che il ricorrente fa correttamente notare che il giudice della cognizione (sentenza del Tribunale di Bergamo in data 25 gennaio 2023) aveva già unificato la condotta di truffa commessa in data 14 maggio 2018) e quella di truffa commessa in data 7 novembre 2018 (sentenza del Tribunale di Roma in data 10 febbraio 2020), così evidenziando sia l’unificazione operata tra i vari reati, fra loro, sia la sovrapposizione rispetto alle altre sentenze relative ai reati di truffa commessi in un ambito temporale parziale sovrapponibile.
3.1. Risulta, pertanto, carente la motivazione che, dopo avere negletto la coincidenza temporale, esclude la sussistenza della continuazione facendo esclusivo riferimento alla tendenza a delinquere del condannato.
3.2. Nel caso in esame deve farsi applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, Ł tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 271903).
3.3. Il giudice dell’esecuzione ha omesso di confrontarsi con tale condiviso orientamento e deve pertanto procedere a nuovo giudizio facendo applicazione del citato principio di diritto.
L’ordinanza va dunque annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione perchØ, in diversa composizione, proceda al giudizio di rinvio, ferma restando la piø ampia motivata libertà valutativa circa la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso tra i vari reati giudicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.
Così Ł deciso, 05/02/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME