Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17486 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17486 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 03/11/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il parziale accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la domanda proposta nell’interesse di NOME COGNOME e diretta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell’art.671 cod. proc. pen. con riferimento ai reati per i quali egli ha subito seguenti condanne irrevocabili; 1) sentenza del Tribunale di Noia pronunciata il giorno 10 luglio 2017, anni uno di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato di cui all’art.73, comma 5, d.P.R. 309/90 commesso in San Vitaliano il 17 maggio 2017; 2) sentenza del Tribunale di Noia pronunciata il giorno 30 gennaio 2018, mesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa per il reato di cui agli artt.73 e 80 lett. a) d.P.R. 309/90 commesso in Marigliano il 10 gennaio 2018; 3) sentenza del Tribunale di Noia pronunciata il giorno 24 aprile 2018, riformata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 30 ottobre 2018, anni due, mesi dieci e giorni sette di reclusione ed euro 16.667 di multa per i reati di cui all’art.7 comma 1, d.P.R. 309/90 commessi in Noia il 16 febbraio 2018
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto i reati espressione di un unico disegno criminoso rideterminando la pena nei confronti del condanNOME in complessivi anni tre, mesi due e giorni sette di reclusione ed euro 18.667 di multa così determinata: pena base per i reati di cui alla sentenza n.3 (già avvinti dalla continuazione in sede di cognizione) anni due, mesi dieci e giorni sette di reclusione ed euro 16.667 di multa (equivalente a quella fissata nel giudizio di merito) aumentata di mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa per ciascuna delle altre due sentenze (nn.1 e 2).
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito indicato nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pe insistendo per l’annullamento del provvedimento impugNOME relativamente al trattamento sanzioNOMErio.
Egli lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.81, 132, 133 cod. pen. e 671 del codice di rito ed il relativ vizio di motivazione.
Al riguardo osserva che il giudice dell’esecuzione ha omesso di scorporare la pena inflitta con la sentenza n.3 (per i reati già riuniti ex art.81 cod. pen. dal giudice della cognizione) e non ha quindi individuato la pena inflitta per il reato più grave sulla quale poi disporre gli aumenti per i reati-satellite; inoltre, lamenta l omessa motivazione con riferimento agli aumenti disposti per i reati accertati con le sentenze sub 1) e sub 2).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Come noto GLYPH il giudice dell’esecuzione il quale debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030; Sei. 1, n. 38244 del 13/10/2010, COGNOME, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, COGNOME, Rv. 245987). Inoltre, il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735; Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 25/01/2016, COGNOME, Rv. 265909; Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847).
Orbene, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha omesso di individuare la pena base inflitta per il reato più grave di cui alla sentenza n.3 (che aveva riconosciuto la continuazione c.d. ‘interna’ per i reati giudicati con tale decisione), avendo individuato come pena base quella complessivamente inflitta senza procedere allo scorporo.
Si impone, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzioNOMErio, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione ed in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo giudizio che – in piena autonomia decisionale – tenga conto dei rilievi sopra esposti.
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P.Q.M.
di Napoli. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2024.