Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37196 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/~e le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 16 aprile 2024 della Corte di appello di Palermo che, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti aggravato dalla connessione con l’attività mafiosa, ai sensi degli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), commesso fino a ottobre 2005 in Palermo, giudicato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 30 novembre 2021, definitiva il 2 dicembre 2022, che aveva irrogato la pena di anni sette, mesi quattro di reclusione ed euro 30.000,00 di multa;
ai reati di associazione di tipo mafioso e tentata estorsione aggravata dalla connessione con l’attività mafiosa, ai sensi degli artt. 416-bis, 56, 629 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, commessi fino al 20 giugno 2006 e il 27 ottobre 2006 in Palermo, giudicati dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 13 gennaio 2010, definitiva il 12 ottobre 2011, che aveva irrogato la pena di anni 12 di reclusione ed euro 600,00 di multa.
al reato di estorsione aggravata dalla connessione con l’attività mafiosa, ai sensi degli artt. 629 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, commesso dal 31 dicembre 2010 al 7 marzo 2012 in Palermo, giudicato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 18 dicembre 2014, definitiva il 23 giugno 2016, che aveva irrogato la pena di anni otto di reclusione.
Il giudice dell’esecuzione, rilevando la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell’istanza, ha rideterminato la pena finale in anni 23 di reclusione ed euro 3.600,00 di multa, così quantificata: pena base di anni dodici di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati sub 1, aumentata di anni tre di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato sub 1 (anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 4.500,00 di multa ridotta di in terzo per la scelta del rito abbreviato), ulteriormente aumentata di anni otto di reclusione per il reato sub 3.
Il ricorrente artionta denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 78, 81, 132, 133 cod. pen., 444 e 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione ha omesso di considerare che, in sede di applicazione
della disciplina della continuazione, la diminuente per la scelta del rito abbreviato andrebbe applicata dopo il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen.
Inoltre, il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente calcolato la pena base, quantificandola indistintamente per entrambi i reati sub 1 così come stabilito dal giudice della cognizione, senza considerare che tale pena era stata già diminuita di un terzo per la scelta del rito abbreviato.
Il giudice dell’esecuzione, poi, avrebbe erroneamente determinato anche gli ulteriori aumenti di pena, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Giova in diritto evidenziare che, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, il giudice dell’esecuzione è vincolato, nell’individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014, Fall, Rv. 260903).
Inoltre, è stato chiarito che il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i .reati oggetto di condanne emesse all’esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all’applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l’applicazione dell’aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull’intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Ban Salam, Rv. 276838).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, poi, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall’aumento per i reati satelliti che va determinato ex novo dal giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 229822), anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375).
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione non ha correttamente applicato i sopra indicati principi di diritto avendo lo stesso omesso di scorporare i reati già
riuniti dal giudice della cognizione al fine di individuare il reato più grave, scevro della diminuzione applicata per la scelta del rito abbreviato.
All’esito della determinazione della pena nell’entità risultante dopo la riduzione per il rito abbreviato, verificherà se applicare il criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. (Sez. 1, n. 8082 del 10/10/2023, dep. 2024, Abbrescia, Rv. 286009).
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l’ordinanza.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 05/07/2024