Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44391 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44391 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 15.10.2022, la Corte d’appello di Palermo, funzione di giudice dell’esecuzione, accogliendo l’istanza avanzata da COGNOME
NOME, ha riconosciuto il vincolo della continuazione in relazione ai reati giud con le seguenti sentenze:
Tribunale di Palermo in data 5.12.2018, confermata dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza in data 6.3.2020, irrevocabile il 23.10.2020, con cui i NOME è stato condannato per i reati di cui agli artt. 81, 110, 629, comma 2, pen. e art. 7, I. n. 203 del 1991, commessi in Altofonte tra il 2000 e il 201 pena di anni 10 di reclusione ed euro 6.000 di multa;
Corte d’appello di Palermo in data 16.4.2020, irrevocabile il 14.10.2021, ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. commesso a far data dal 7.12. pena irrogata anni 8 di reclusione;
Corte d’appello di Palermo in data 7.1.2020, irrevocabile il 10.11.2021, ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 629, commi 1 e 2, cod. pen. e art. 203 del 1991, commesso dal settembre al dicembre 2013.
L’ordinanza impugnata ha ravvisato l’unicità del disegno criminoso in ragion della omogeneità delle violazioni, nonché della sostanziale contiguità tempora delle condotte, in quanto entrambe le estorsioni sarebbero ricomprese nel perio di permanenza del reato associativo e costituirebbero reati tipici del part all’associazione mafiosa. Individuato il reato più grave nell’estorsione giud con la sentenza sub 1) per il quale è stata irrogata la pena di anni 10 di recl ed euro 6.000 di multa, ha operato l’aumento per i reati satellite ed in parti quanto al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (giudicato con la sentenza s ha quantificato l’aumento in anni 3 di reclusione ed euro 1.500 di multa, ri per il rito abbreviato ad anni 2 di reclusione ed euro 1.000 di multa; quanto tentata estorsione aggravata giudicata con la sentenza sub 3), ha determin l’aumento in anni 1, mesi 1 e giorni 15 di reclusione ed euro 900 di multa.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore general presso la Corte d’appello.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazion in ordine alla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso. La Corte territ non avrebbe compiuto alcuna concreta indagine al fine di accertare che tutte condotte criminose siano riconducibili ad un’unitaria risoluzione crimino indagine necessaria anche ai fini del riconoscimento della continuazione tra il r associativo e i reati fine.
Inoltre, irragionevolmente l’ordinanza impugnata avrebbe ritenuto rientrar nell’arco temporale dell’associazione, contestata a partire dal 7.12.2012, anc reato di cui alla sentenza sub 1) posto in essere a partire dal 2000.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti di pena. L’ordinanz
impugnata non avrebbe esplicitato i criteri in base ai quali sono stati determ gli aumenti di pena per i reati di cui alle sentenze sub 2) e 3), e non a valutato in concreto la gravità dei fatti e la personalità del condannato e ne si sarebbe confrontata con il trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice d cognizione, affidandosi a clausole di mero stile.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio de provvedimento impugnato.
AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, difensori di fiducia del ricorrente, hanno chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, dal mome che la Corte d’appello avrebbe illustrato compiutamente le ragioni che l’ha indotta a ritenere sussistente il vincolo della continuazione. Già dal ca imputazione del reato associativo, emergerebbe che nell’ambito del programma criminoso rientrava anche la commissione di reati contro il patrimonio.
Quanto alla seconda censura, la difesa rileva come non vi sarebbe alcu difetto di motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti di pena pe i reati satellite, atteso che secondo la giurisprudenza di legittimità ques potrebbe consistere in espressioni concise, proprie dei provvedimenti della fas esecuzione.
Considerato in diritto
Il primo motivo è fondato con assorbimento della seconda censura.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pacifico, ritie ipotizzabile il vincolo della continuazione tra il delitto di partecipazi , associazione mafiosa e i reati fine, h quali risultino essere stati programmati, pur nelle sole linee essenziali, al momento della costituzione dell’associazione, invece non quelli che, pur rientrando nell’ambito delle attività del soda criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non siano stati programma ab origine o, a fortiori, non fossero neanche programmabili, perché legati circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili a momento iniziale dell’associazione (ex multis: Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259481; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253).
Ciò comporta che, ai fini dell’operatività dell’istituto della continuazio presupposto indefettibile, ravvisabile nella unicità del disegno criminoso,
intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle dive condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali, sicché essa necessariamente collocarsi in una fase antecedente al momento perfezionativo d tutte le condotte delittuose che si assumono esserne espressione, s manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il conseg trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (per tutte, Se n. 27058 del 17/01/17, Persano; Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, dep 2018, Persano, Rv. 271984 – 01, in motivazione).
Pertanto, deve ravvisarsi la continuazione tra il delitto di partecipazio associazione per delinquere e i singoli reati-fine nel solo caso in cui il giudice verifichi che questi ultimi erano stati programmati nel momento iniziale in cu partecipe ha fatto ingresso nell’associazione Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, 2018, Giglia, Rv. 271984). Ragionando diversamente, invero, si finirebbe pe configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e de conseguente trattamento sanzionatorio di favore, atteso che tutti i reati comm in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie d all’art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, 279430 – 01).
La Corte d’appello di Palermo non si è attenuta a tali principi, dal momen che, nel dare conto degli elementi in base ai quali ha ravvisato l’unicità del d criminoso, si è limitata ad affermare l’omogeneità delle condotte e la sostanz contiguità temporale delle stesse per essere le estorsioni ricomprese nell temporale della condotta associativa, nonché nella constatazione che tratterebbe di tipici reati mafiosi. Si tratta tuttavia di valutazione operata i tutto astratta, senza indagare la concretezza delle condotte poste in essere al fine di individuarne la preventiva unitaria ideazione e, soprattutto, senza consid che parte delle condotte estorsive giudicate con la sentenza del Tribunal Palermo in data 5.12.2018 (sentenza sub 1) risultano poste in essere a par dall’anno 2000, e dunque ben prima del 7.12.2012, data in cui è stata riconosci la partecipazione del COGNOME all’associazione mafiosa.
Nel caso di specie, dunque, la motivazione offerta dal Giudice dell’esecuzion è fortemente carente in relazione al profilo indicato, tanto da rendere neces una nuova deliberazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accol sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudiz alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2023.