Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16762 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16762 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RECALE il 08/01/1957
avverso l’ordinanza del 18/11/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 18 novembre 2024, con la quale la Corte di assise di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata
da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze
irrevocabili indicate ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del provvedimento impugnato;
Ritenuto che, con unico articolato motivo relativo ad erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si propone
un’alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;
che la Corte di appello ha motivato sugli indicatori dell’unicità del disegno criminoso con argomenti congrui; e infatti, pur avendo il COGNOME commesso tutti
i delitti nell’ambito dell’ attività criminale del clan da lui fondato, l’omic
COGNOME del 1996 non poteva essere specificamente preventivato perché la vittima faceva parte del gruppo criminale del condannato e l’intento di ucciderlo
maturò a seguito del suo tradimento; l’omicidio COGNOME del 30/07/2003 fu deciso quando la vittima si frappose ai propositi del clan di controllare le
estorsioni del territorio; l’omicidio COGNOME del 09/09/2003 fu eseguito perché la vittima aveva denunciato i killer di un omicidio; e, infine, la tentata violenza privata in danno del direttore di una casa di cura di Caserta fu deliberatd, quando, in seguito ad progetto di riassetto societario della stessa, un soggetto vicino al clan sarebbe stato posto in minoranza;
che il ricorrente si limita genericamente a censurare la svalutazione della riconducibilità dei reati al programma e agli interessi del clan senza confrontarsi con gli elementi che fanno dubitare della loro specifica originaria progettazione;
che «non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili “ah origine” perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso» (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280595 – 01);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 marzo 2025