Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47555 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47555 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME CASA NOME COGNOME
R.G.N. 27652/2024
EVA TOSCANI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME nato a ENNA il 18/09/1984
avverso l’ordinanza del 04/07/2024 della Corte d’appello di Caltanissetta letti gli atti e il ricorso; udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE volta a ottenere l’applicazione della continuazione in sede esecutiva tra due sentenze (1. Corte d’appello di Caltanissetta in data 14 luglio 2016, irrevocabile in data 13 settembre 2017 – operazione ‘ Homo novus ‘; 2. Corte d’appello di Caltanissetta in data 22 giugno 2023, irrevocabile in data 8 maggio 2024 – operazione ‘ RAGIONE_SOCIALE silente’), entrambe relative, tra l’altro, alla partecipazione all’associazione mafiosa ‘cosa nostra’ ex art. 416bis cod. pen., la prima dall’anno 2012 al settembre 2013, la seconda a partire dal febbraio 2017 all’aprile 2019.
Ricorre COGNOME con i difensori di fiducia avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, sviluppando due motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla presunta rilevanza del notevole lasso temporale tra i reati associativi giudicati con le due sentenze e sulla presunta esistenza di una soluzione di continuità tra i fatti associativi, anche in riferimento alla parziale diversità della composizione delle due organizzazioni criminali.
In particolare, premesso che si tratta di reati permanenti, la distanza temporale tra i fatti non può costituire elemento dirimente per negare la continuazione soprattutto quando essa segue a un
periodo di carcerazione; la parziale diversità della compagine associativa, così come i diversi ruoli assunti, non sono elementi indicativi della diversità dell’organizzazione criminale.
L’unitarietà della organizzazione Ł testimoniata dalla sentenza di merito che riferisce che, con la approvazione del vecchio boss COGNOME, si Ł costituita fin dal 2012 la ‘famiglia COGNOME‘ nell’ambito dell’organizzazione ‘cosa nostra’.
Lo stato di detenzione Ł privo di rilievo poichØ il vincolo associativo Ł in grado di permanere nonostante le vicende cautelari.
Del resto, il ricorrente ha sempre stabilmente offerto il proprio contributo per l’organizzazione anche attraverso contatti intercorsi durante il periodo di detenzione (dall’interno del carcere, attraverso la collaborazione di COGNOME e di COGNOME, entrambi liberi, il ricorrente ha continuato a impartire direttive e organizzare l’attività dell’associazione, senza mai recedere dalla stessa).
La parziale diversità delle compagini associative Ł priva di rilevanza poichØ l’intera famiglia Ł sempre stata coinvolta, nØ risulta che sia stata disarticolata (primo motivo).
2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, per difetto assoluto della motivazione, e il vizio della motivazione con riguardo al rigetto dell’istanza di continuazione in sede esecutiva poichØ sussiste, per le caratteristiche dei reati fine che avevano lo scopo di segnare la presenza dell’organizzazione sul territorio, il piø rilevante indicatore in tema di continuazione costituito dalla causale.
Non si tratta cioŁ della commissione estemporanea di reati anche perchØ e documentato l’incontro tra il capo cosca NOME COGNOME e il vertice provinciale di cosa nostra, NOME COGNOME, che ha acconsentito allo sviluppo dell’organizzazione mafiosa in quel territorio senza soluzione di continuità.
Sono, infatti, stati rilevati specifici indici: contiguità territoriale; continuità temporale poichØ fin dalla nascita del clan COGNOME nel 2012 le attività criminali non hanno trovato soluzioni di continuità, come emerge dall’episodio della missiva e dalle conversazioni intercettate, anche in carcere; l’omogeneità delle condotte, caratterizzate dalla associazione mafiosa, dai reati di estorsione e dal traffico di stupefacenti; la parziale identità dei soggetti coinvolti; il medesimo modus operandi .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato sotto il profilo del vizio della motivazione.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che «il principio secondo cui l’identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili come la detenzione o la condanna non si può automaticamente applicare a contesti delinquenziali, come quelli determinati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitive sono accettate come prevedibili eventualità, sicchØ, in tali casi, il vincolo della continuazione non Ł incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad un’associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva a un evento interruttivo – costituito da fasi di detenzione o da condanne – trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio» (Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, COGNOME, Rv. 251364 01).
Sì Ł, in particolare, chiarito che «ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non Ł sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all’omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima
organizzazione» (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, COGNOME, Rv. 281375 – 01, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice della esecuzione che aveva escluso il vincolo della continuazione tra reati associativi relativi alla medesima organizzazione criminale sulla base del mutamento nel tempo della compagine associativa e della estensione dell’ambito di operatività, senza accertare l’adesione ad un nuovo pactum sceleris ovvero una discontinuità nel programma criminoso).
Si Ł, del resto, affermato che «ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso non Ł sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all’omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, COGNOME, Rv. 271569 – 01, ha ritenuto corretta l’esclusione del vincolo della continuazione tra il reato associativo accertato con la sentenza impugnata ed altro analogo reato, relativo alla medesimo clan camorristico, accertato con sentenza di condanna emessa vent’anni prima, in quanto dalla sentenza impugnata emergeva che il gruppo criminale, sebbene operante nel medesimo ambito territoriale, era profondamente mutato nel tempo, quanto alla compagine sociale ed al programma delinquenziale, per effetto di circostanze contingenti ed occasionali inimmaginabili al momento dell’iniziale affiliazione del ricorrente).
Il giudice dell’esecuzione non si Ł attenuto ai richiamati principi di diritto, evidenziano unicamente l’ampio iato temporale tra le due contestazioni, la diversa composizione della ‘famiglia’ che, salvo il ricorrente NOME COGNOME e il fratello NOME COGNOME avrebbe registrato il totale cambiamento dei partecipi.
3.1. La dichiarata intenzione di NOME COGNOME di partecipare lungo tutto il corso del tempo alle vicende associative delle due distinte organizzazioni, nonostante l’intervenuta carcerazione dello stesso e degli altri sodali, Ł stata valutata come semplice deduzione labiale, mancando quelle indicazioni specifiche circa la programmazione delle varie condotte attuative del progetto criminoso, ma senza verificare in concreto, sulla base degli elementi indicati dalla difesa, la ripresa delle attività delinquenziali nell’ambito del clan di riferimento.
Risulta, d’altra parte, dalla non controversa ricostruzione operata dal giudice dell’esecuzione che i due COGNOME, a distanza di anni, si sono riorganizzati nell’ambito del gruppo mafioso famigliare, ormai non piø capeggiato da NOME COGNOME ma gravitando sempre nel medesimo contesto mafioso.
3.3. I contatti con COGNOME, che risalgono al 2006, sono stati giudicati immotivatamente irrilevanti ai fini di dimostrare la stabilità del vincolo associativo: l’ordinanza non spiega come tali contatti, logicamente riferibili ad attività illecite, siano privi di rilievo per testimoniare la ripresa delle attività associative con una modificazione parziale dei componenti, evenienza del tutto fisiologica a causa di decessi, arresti, ecc.
Il ricorso valorizza, in ottica difensiva, la esistenza di ulteriori contatti con COGNOME, già ritenuto gravitare nel clan di riferimento, mentre l’ordinanza Ł silente sul punto.
Manca, in sostanza, un attento esame dei provvedimenti giudiziari irrevocabili che, secondo la difesa, contengono precise indicazioni sul mantenimento dei contatti durante la carcerazione e la riorganizzazione delle attività dopo l’espiazione della pena.
Si sottolinea, in particolare che, prendendo spunto dai provvedimenti giudiziari, Ł emerso che FIORENZA, dall’interno del carcere e attraverso la collaborazione con COGNOME e COGNOME (liberi), aveva ripreso ad impartire direttive e organizzare l’attività dell’associazione.
3.4. Il giudice dell’esecuzione ha dato per scontato, contrariamente alle emergenze
processuali indicate dalla difesa e solo sommariamente esaminate, che il clan COGNOME sia stato disarticolato e sciolto, ma di tale conclusione manca un adeguato supporto motivazionale.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione che, nella piena libertà delle proprie determinazioni di merito, approfondirà i temi devoluti dalla difesa, compulsando le sentenze irrevocabili per verificare quanto asserito nell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. La Corte provvederà in diversa composizione (Corte Cost. n. 183 del 2013).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanissetta.
Così Ł deciso, 30/10/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME