Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47259 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47259 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nato a Leonforte il 23/03/1982 – difeso clall’a NOME lana del Foro di Reggio Calabria avverso l’ordinanza in data 04/07/2024 della Corte di appello di Caltanisetta, in funzio di Giudice dell’esecuzione, che ha rigettato l’istanza volta al riconoscimento de continuazione;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sos Procuratore NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 luglio 2024, la Corte di appello di Caltanisetta, in funzion Giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza volta ad ottenere il riconoscimento d continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., avanzata da NOME COGNOME con riferimen alle seguenti sentenze:
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Corte di appello di Caltanisetta del 14 luglio 2016, irrevocabile il 13 settembre 20 di condanna per la partecipazione all’associazione di stampo mafioso, accertata nell’ambito de procedimento cd. Homo novus ex art. 416-bis cod. proc. pen. e reati estorsivi;
Corte di appello di Caltanisetta del 22 giugno 2023, irrevocabile il 08 maggio 2024 emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. per la partecipazione all’associazione di sta mafioso, accertata nell’ambito del procedimento cd. caput silente ex art. 416-bis cod. pen. e delitti di estorsione.
La Corte territoriale, a sostegno della decisione, ha rilevato che i fatti accertati prima sentenza riguardavano l’esistenza di una associazione mafiosa costituita nel 2012 da NOME COGNOME, padre di NOME COGNOME, mentre le condotte oggetto della seconda pronuncia avevano ad oggetto la partecipazione, negli anni 2017-2019, ad un diverso gruppo di stampo mafioso, propaggine, nell’ambito del territorio ennese, di Cosa nostra: di tale seconda compagine non risultava fare parte NOME COGNOME ed essa annoverava una serie di differenti associat rispetto alla prima organizzazione.
Sulla base degli elementi raccolti nell’ambito dei due procedimenti, è stato ritenuto c NOME COGNOME dopo l’iniziale adesione all’organizzazione criminale fondata dal padre successivamente all’intervenuta carcerazione dei suoi affiliati, a distanza di tempo avesse int riorganizzarsi, aderendo ad un diverso consesso criminale di cui il padre non faceva parte.
La Corte ha altresì evidenziato l’ampia cesura temporale tra le condotte oggetto dell prima decisione e quelle successive, giudicate con la sentenza sub b), pertanto escludendo, all luce di tali elementi, che NOME COGNOME fin dal momento della sua adesione al gruppo mafioso fondato dal padre, avesse in animo di portare avanti i suoi progetti delinquenziali ed inv avendo fatto ingresso, diversi anni dopo, in un altro gruppo criminale.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa, articolando due motivi di ricorso, seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo, lamenta la violazione dell’art. 606 lett. b), e) cod. proc. riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., per mancata motivazione, risultante dal test provvedimento impugnato, in ordine al lasso di tempo ed alla relativa incidenza del medesimo, ai fini dell’esclusione del vincolo della continuazione tra i reati associativi contestati sentenze, nonché con riguardo alla ritenuta soluzione di continuità tra i fatti associativi ac e alla parziale diversità delle due compagini associative.
In altre parole, il ricorrente si duole della motivazione del provvedimento, di cui ec:cep l’illogicità, atteso che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente motivato in all’incidenza dello iato temporale sull’identità di disegno criminoso.
Ricorrerebbero, invece, gli indici rivelatori dell’identità di disegno criminoso, alla luc contiguità spazio-temporale e dell’identità del sodalizio, composto dagli stessi soggetti, l alla medesima casa-madre – la locale di Leonfonte – per cui il differente ruolo rivestito da NOME sarebbe soltanto frutto del fisiologico avvicendamento tipico delle dinamic associative, ove, anche a seguito della carcerazione o della morte di alcuni sodali, si pon necessità di ristrutturare l’organigramma.
La distanza cronologica tra le condotte non potrebbe costituire un elemento dirimente a fini dell’esclusione della continuazione, soprattutto quando tra i fatti di reato ricorre un di carcerazione, proprio come avvenuto nel caso di NOME COGNOME le cui vicende, penalmente rilevanti, sono state separate da un periodo di detenzione.
Le condotte associative – gestione dell’attività di spaccio e di estorsione, all’in dell’associazione – sarebbero il frutto di un medesimo disegno, di una progressione criminosa che, muovendo dal periodo tra il 2012 e 2013, si è dispiegata ancora tra 2017 e il 2019: nell’a temporale intermedio, NOME COGNOME era stato detenuto.
Egli avrebbe aderito fin dal 2012 all’organizzazione denominata “RAGIONE_SOCIALE” – mai disciolta -, dalla quale non avrebbe mai receduto, essendo, per contro, emerso che egli vi er sempre rimasto intraneo, impartendo direttive durante il periodo di carcerazione, circostan indicative della continuità criminale, evidenziata dalla sentenza sub b), laddove si afferm «continuità dell’azione della criminalità organizzata nel territorio ennese, in particola Comune di Leonfonte, dove è stata accertata l’esistenza di un’articolazione di “Cosa nostra” assurta a vera e propria “famiglia” con la benedizione del vecchio boss COGNOME».
In merito alla parziale diversità delle due compagini criminali, la difesa rappresenta co la Corte territoriale abbia omesso di considerare la presenza, in entrambi i sodalizi, di NOME COGNOME e che COGNOME, dopo la carcerazione dei fratelli COGNOME, abbia continuato a tenere informato delle vicende occorse il padre NOME COGNOME riconosciuto, quindi, qua elemento imprescindibile del clan.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 606 lett. cod. proc. pen., in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., per contraddittorietà e man illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato nella parte in cui escl l’unicità di disegno criminoso.
La motivazione della Corte territoriale sarebbe, ad avviso della difesa, inficiat apoditticità, atteso che non sarebbe stata fornita alcuna motivazione congrua circa i motivi cui la richiesta doveva essere respinta, alla luce della giurisprudenza di legittimità, ometten dare corretta valorizzazione alla causale delle condotte criminose, caratterizzate dallo scopo segnare la prevalenza, sul territorio di Enna, del clan COGNOME, cui facevano parte molti fami del capo, NOME COGNOME.
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Sulla base degli esposti indicatori, quali la contiguità spazio-temporale, l’omogeneità de condotte di reato, l’identità, pur se parziale, degli associati, il medesimo modus operandi, la Corte territoriale avrebbe dovuto giungere a diversa conclusione.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza ed ogni conseguente statuizione.
È stata depositata memoria difensiva, con la quale si insiste per l’accoglimento de ricorso, ribadendo e sviluppando alcuni degli argomenti proposti in ricorso.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichia inammissibile.
Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è fondato e, per l’effetto, essere disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
1.1. Il tema riguarda la riconoscibilità del vincolo della continuazione tra permanenti, nella specie associativi, in linea di principio non preclusa, come affermato da consolidata giurisprudenza, che precisa come, anche in tale ipotesi, il riconoscimento del vinco postuli la sussistenza dei requisiti previsti a tale fine: «Ai fini della configurabilità d della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficien il riferimento alla tipologia del reato ed all’omogeneità delle condotte, ma occorre una speci indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro contin tempo, al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazio attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice della esecuzione che aveva escluso vincolo della continuazione tra reati associativi relativi alla medesima organizzazione crimin sulla base del mutamento nel tempo della compagine associativa e della estensione dell’ambito di operatività, senza accertare l’adesione ad un nuovo “pactum sceleris” ovvero una discontinuit nel programma criminoso).» (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, COGNOME, Rv. 281375-01).
Occorre altresì tenere conto del principio secondo cui «Ai fini della configurabilità vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso non sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all’omogeneità delle condotte, ma occorr specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sul continuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua suc:ces attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazion
ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271569-01).
1.2. Il giudice dell’esecuzione non si è attenuto ai richiamati principi di diritto, evide unicamente l’ampio iato temporale tra le due contestazioni, la diversa composizione del clan d riferimento che, ad eccezione di NOME COGNOME e del fratello NOME COGNOME sarebbe stat interessato da un profondo cambiamento dei partecipi.
La dichiarata intenzione di partecipare lungo tutto il corso del tempo alle vice associative delle due distinte organizzazioni, nonostante l’intervenuta carcerazione su bìta NOME COGNOME e da altri sodali, è stata valutata dalla Corte territoriale come semplice deduzi in difetto di indicazioni specifiche circa la programmazione delle varie condotte attuative progetto criminoso, ma senza verificare in concreto, sulla base degli elementi indicati da difesa, la ripresa delle attività delinquenziali nell’ambito del clan di riferimento, di omogeneità criminale.
Va altresì rilevato che emerge, sulla base della incontestata ricostruzione della Corte appello come i fratelli COGNOME, a distanza di anni, si fossero riorganizzati nell’ambito del mafioso familiare che continuava a gravitare nel contesto mafioso ennese, pur non avendo più, al suo vertice, il loro padre NOME COGNOME.
2.1. Sono stati inoltre giudicati, in modo non motivato, irrilevanti ai fini di dimos stabilità del vincolo associativo i contatti con COGNOME, risalenti all’anno 2006 e quindi do una pregnanza temporale non priva di significato, nella logica di una continuità nell’azion criminalità organizzata.
In proposito, va rilevato che l’ordinanza non offre alcuna spiegazione circa il fatto che contatti, logicamente riferibili ad attività illecite, siano privi di rilievo per testimonia delle attività associative con una modificazione parziale dei componenti, evenienza ricorrent nei contesti associativi, in conseguenza di fatti, traumatici o fisiologici, quali arresti, recessi di associati che comportano nuove necessità organizzative.
Il ricorso valorizza, in ottica difensiva, l’esistenza di ulteriori contatti con COGNOME ritenuto gravitare nel clan di riferimento, mentre l’ordinanza nulla osserva al rigu mancando, in sostanza, un attento esame dei provvedimenti giudiziari irrevocabili che, secondo la difesa, contengono precise indicazioni sul mantenimento dei contatti durante la carcerazion e la riorganizzazione delle attività dopo l’espiazione della pena, atteso che, proprio emergen dalle sentenze irrevocabili, risulta che NOME COGNOME dall’interno del carcere e attraver collaborazione con COGNOME e COGNOME che invece si trovavano in libertà, aveva ripreso ad impartire direttive e organizzare l’attività dell’associazione.
2.2. In definitiva, il giudice dell’esecuzione, contrariamente alle emergenze processua indicate dalla difesa e solo sommariamente esaminate, ha postulato che il clan COGNOME sia stat
disarticolato e sciolto, conclusione a sostegno della quale manca, tuttavia, un adeguato support motivazionale.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione che, nella piena libertà delle proprie determinazioni di merito, approfondirà i devoluti dalla difesa, compulsando le sentenze irrevocabili per verificare quanto asser nell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. La Corte provvederà in diversa composizione (Corte Cost n. 183 del 2013).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello Caltanisetta.
Così deciso in Roma, il 12/11/2024
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Il consigliere estensore
Il Presidente