Continuazione Reato Associativo: Quando l’Ascesa Criminale è Parte di un Unico Piano?
L’istituto della continuazione reato associativo rappresenta un tema complesso e delicato, specialmente quando si tratta di reati di criminalità organizzata che si protraggono per anni. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. N. 14618/2019) offre chiarimenti cruciali su come valutare l’unicità del disegno criminoso anche a fronte di un’evoluzione del ruolo del condannato all’interno del clan. Vediamo insieme l’analisi della Suprema Corte.
Il Caso: Dalla Partecipazione al Ruolo Apicale nello Stesso Clan
Il caso esaminato riguarda un condannato che aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra diverse sentenze definitive per il reato di associazione di tipo mafioso. La Corte d’Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva accolto parzialmente la richiesta, negandola però per i reati più recenti.
La motivazione del rigetto si basava su due elementi principali:
- L’ampio arco temporale in cui i reati erano stati commessi (dal 1982 al 2005).
- La diversa natura del ruolo ricoperto dal soggetto: da semplice “partecipe” nei primi anni a “uno dei capi” nell’ultimo periodo, con compiti di gestione di scissioni e fusioni con altri clan.
Secondo la Corte d’Appello, questi fattori indicavano una discontinuità nel disegno criminoso, escludendo così la possibilità di applicare l’istituto della continuazione per tutte le condotte.
L’Analisi della Cassazione sulla Continuazione Reato Associativo
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato, annullando l’ordinanza e rinviando il caso per un nuovo esame. Il cuore della critica dei giudici di legittimità risiede nel carattere “assertivo” e “apodittico” della motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, non avrebbe condotto l’analisi approfondita richiesta in casi così complessi.
Oltre il Tempo: L’Evoluzione del Sodalizio Criminale
La Suprema Corte ha affermato che non è sufficiente constatare un lungo lasso di tempo o un cambiamento di ruolo per escludere la continuazione. È indispensabile un “vaglio analitico” sull’evoluzione strutturale del clan mafioso. In altre parole, il giudice deve esaminare se l’ascesa del condannato a una posizione di vertice fosse, in realtà, una progressione interna alla medesima struttura criminale e, di conseguenza, parte integrante dell’originario e unico disegno criminoso.
I Principi di Diritto da Rispettare
La Cassazione ha ribadito alcuni principi consolidati:
- Unico programma criminoso: La continuazione richiede la prova che i reati siano stati concepiti nell’ambito di un programma unitario, deliberato per conseguire un fine specifico. Non basta una generica “concezione di vita improntata al crimine”.
- Indagine specifica sui sodalizi: Nel caso di reati associativi, non è sufficiente il riferimento alla tipologia di reato o all’omogeneità delle condotte. Occorre un’indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro operatività e continuità nel tempo per accertare se l’appartenenza a diverse articolazioni o alla stessa organizzazione in momenti diversi rientri in un’unica deliberazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della Cassazione si fonda sull’inadeguatezza del ragionamento della Corte territoriale. Quest’ultima avrebbe dovuto spiegare perché l’evoluzione del ruolo del ricorrente da semplice affiliato a figura egemone, incaricata di gestire dinamiche complesse come scissioni e fusioni con altri clan, dovesse necessariamente interrompere l’unicità del disegno criminoso. Al contrario, la Suprema Corte suggerisce che tale ascesa potrebbe rappresentare proprio la piena attuazione del piano criminale iniziale. Mancava, nell’ordinanza impugnata, un’analisi concreta che dimostrasse la nascita di un progetto delittuoso nuovo e distinto, invece di una semplice evoluzione del precedente. Il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto ricostruire se i contesti associativi fossero due gruppi mafiosi differenti o un solo gruppo, diversamente articolato nel tempo ma caratterizzato da un medesimo programma e identità territoriale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La sentenza stabilisce un principio di diritto fondamentale per la valutazione della continuazione reato associativo. I giudici non possono fermarsi a indicatori superficiali come il tempo trascorso o il cambiamento formale del ruolo. Devono, invece, immergersi nelle dinamiche fattuali del gruppo criminale, analizzandone l’evoluzione strutturale e operativa. L’ascesa criminale di un soggetto all’interno dello stesso clan, anziché essere un elemento di rottura, può essere la prova più evidente della coerenza e della persistenza del suo disegno criminoso. Questa decisione impone un onere motivazionale più stringente per i giudici dell’esecuzione, richiedendo una valutazione più sofisticata e aderente alla realtà complessa delle organizzazioni mafiose.
Un lungo lasso di tempo tra due reati di associazione mafiosa esclude automaticamente la continuazione?
No, la Cassazione ha chiarito che il solo arco temporale, anche se notevole, non è di per sé sufficiente a escludere la continuazione. È necessaria un’analisi più approfondita che consideri l’unicità del disegno criminoso.
Se un affiliato a un clan mafioso diventa un capo, i suoi reati sono considerati parte di un nuovo disegno criminoso?
Non necessariamente. La Corte ha stabilito che l’ascesa a un ruolo apicale può essere considerata come parte dell’evoluzione dello stesso disegno criminoso iniziale. Il giudice deve valutare se si tratta di una progressione all’interno della stessa struttura consortile o dell’inizio di un nuovo progetto criminale.
Cosa deve fare il giudice per riconoscere la continuazione tra reati associativi?
Il giudice deve condurre un’indagine specifica sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo. Deve accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione, anche attraverso l’evoluzione del ruolo del soggetto all’interno della stessa o di più organizzazioni collegate.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14618 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14618 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2019
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
- NOME NOME, nato il DATA_NASCITA;
Avverso l’ordinanza emessa 1’08/05/2018 dalla Corte di appello di Catania;
Sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona di NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
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Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, quale giudice dell’esecuzione, pronunciandosi sulla richiesta avanzata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2 e 3 de provvedimento in esame – rispettivamente emesse dalla Corte di appello di Catania il 31/03/1989 e dalla Corte di assise di appello di Catania il 21/12/2009 e il 31/03/2016 – riconosceva il vincolo invocato per i soli titoli esecutivi di cui punti 1 e 2, rigettando nel resto l’istanza.
Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Giudice dell’esecuzione sull’assunto dell’ampiezza dell’arco temporale nel quale le ipotesi delittuose presupposte risultavano commesse – compreso tra il 1982 e il 2005 – e del differente contesto criminale nel quale i reati associativi giudicati dalla Corte d assise di appello di Catania nelle date del 21/12/2009 e dei 31/03/2016 si erano concretizzati, reso evidente dal diverso ruolo ricoperto dal ricorrente nei due sodalizi.
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Avverso tale ordinanza NOME COGNOME, a mezzo degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, ricorreva per cassazione, deducendo, attraverso tre distinte doglianze, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si riteneva imposto dall’omogeneità dei reati associativi presupposti. Tale omogeneità, con riferimento ai delitti giudicati dalle sentenze emesse dalla Corte di assise di appello di Catania nelle date del 21/12/2009 e del 31/03/2016, doveva ritenersi incontrovertibile, risultando gli stessi commessi da COGNOME nella sua qualità di affiliato all’organizzazione mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE di Catania.
Secondo la difesa del ricorrente, il Giudice dell’esecuzione aveva disatteso il collegamento esecutivo esistente tra i reati associativi di cui ai punti 2 e 3 del provvedimento censurato, reso evidente dal fatto che tali condotte illecite si erano concretizzare nel contesto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e delle articolazioni organizzative che lo avevano caratterizzato nel corso degli anni, dei quali non si era tenuto conto a fronte delle produzioni e delle memorie difensive.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
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In via preliminare, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da COGNOME in riferimento ai titoli esecutivi presupposti, ha individuato gli elementi d cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione dell continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 255156; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098).
La verifica di tali condotte delittuose, inoltre, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi o di mere congetture, essendo necessario acquisire la prova che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo invocato siano stati concepiti nell’ambito di un programma unitario. Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al “favor rei”» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).
Infine, nel caso in cui l’applicazione del vincolo della continuazione venga invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, mutuando i parametri ermeneutici affermati da questa Corte per le ipotesi di appartenenza a consorterie operanti in tempi diversi, occorre tenere conto del fatto che non è sufficiente «il riferimento alla tipologia del reato ed all’omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, COGNOME, Rv. 271569).
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Alla luce dei parametri ermeneutici enunciati nel paragrafo precedente, osserva il Collegio che l’ordinanza impugnata non ha esplicitato correttamente il percorso argomentativo sulla base del quale la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione invocato da COGNOME – relativo alle sentenze emesse dalla Corte di appello di Catania il 31/03/1989 e dalla Corte di assise di appello di Catania il 21/12/2009 e il 31/03/2016 – doveva essere respinta.
Secondo il Giudice dell’esecuzione, i reati associativi per i quali non era stato riconosciuto il vincolo della continuazione invocato da COGNOME risultavano compresi in un arco temporale notevolmente ampio – essendo stati commessi tra il novembre del 1982 e l’aprile del 2005 – e non potevano essere ricondotti a un progetto consortile unitario, collegato all’appartenenza del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Catania.
Tuttavia, tale affermazione appare espressa in termini assertivi e senza tenere conto dell’evoluzione strutturale del RAGIONE_SOCIALE di Catania, su cui si imponeva un vaglio analitico, indispensabile per affermare o escludere l’esistenza di un progetto unitario sottostante alle condotte associative presupposte. Su tale fondamentale profilo, il Giudice dell’esecuzione si soffermava in termini apodittici a pagina 2 dell’ordinanza impugnata, affermando: «Invero, a fronte dell’apprezzabile lasso di tempo tra una condotta e l’altra ed a fronte soprattutto della diversità dell’organizzazione criminosa di stampo mafioso e dei suoi partecipanti (ci si riferisce all’associazione di cui alla sentenza nte agli sub 2 risale anni 1982-1986 fino all’arresto dell’allora reggente COGNOME ove lo COGNOME era un partecipe ed alla diversa associazione di cui alla sentenza ve lo COGNOME era sub 3 o invece uno dei capi operante a distanza di anni dalla prima ovvero 1999 fino all’aprile 2005) deve escludersi la sussistenza di una preventiva programmazione da parte dell’istante ovvero l’unitarietà del disegno criminoso che giustifica il riconoscimento della continuazione tra reati».
La Corte territoriale, invero, avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui l’evoluzione in senso apicale della partecipazione associativa di NOME al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si poneva in contrasto con l’invocata continuazione, a fronte del dato circostanziale – che sembrerebbe conclamato – secondo cui il ricorrente aveva assunto un ruolo egemonico all’interno della stessa consorteria mafiosa nella quale in precedenza era affiliato, sovrintendendo, in tale ultima veste, alla scissione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alla fusione con il RAGIONE_SOCIALE; elementi, questi, che indurrebbero a ipotizzare l’unicità del disegno criminoso perseguito da COGNOME, concretizzatosi all’interno di una stessa struttura consortile, nel valutare la quale occorreva tenere conto degli sviluppi organizzativi che l’avevano caratterizzata e dell’ascesa criminale compiuta in tale ambito dal ricorrente.
In altri termini, la Corte di appello di Catania, nel rispetto dei par ermeneutici richiamati nel paragrafo 2, avrebbe dovuto ricostrui preliminarmente quale fosse il ruolo associativo ricoperto da NOME n organizzazioni mafiose giudicate dalle sentenze emesse dalla Corte di assise appello di Catania nelle date del 21/12/2009 e del 31/03/2016, non essendo tal fine sufficiente il generico riferimento alle posizioni di “partecipe” e ” capi” effettuato nel passaggio motivazionale sopra richiamato; risolto que problema preliminare, il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto ricostruire qu fossero i contesti associativi all’interno dei quali il ricorrente ricopri consortili citati e se gli stessi venivano svolti all’interno di due differen mafiosi ovvero all’interno di un solo gruppo mafioso, diversamente articolato, caratterizzato da un medesimo programma e da un’identità territoriale tale farlo ritenere uno stesso organismo.
4. Le considerazioni che si sono esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio degli atti alla Corte di app di Catania per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito nel rispetto d principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia gli atti alla Corte di appello di Cat per nuovo esame.
Così deciso il 07/02/2019.