Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8238 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8238 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 06/10/1963
avverso l’ordinanza emessa il 24/10/2024 dal Giudice per le indagini preliminar del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 ottobre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale Giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza avanzata da NOME COGNOME finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-8 del provvedimento impugnato.
Si ritenevano, in particolare, ostative all’applicazione della disciplina invocata nell’interesse di NOME COGNOME l’ampiezza dell’arco temporale nel quale le condotte illecite presupposte erano state commesse e l’eterogeneità esecutiva dei reati giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte, rispetto alle quali non assumeva un rilievo unificante la circostanza che il ricorrente era un esponente di spicco della consorteria camorristica, per effetto della quale aveva riportato le condanne di cui ai punti 4 e 6.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME COGNOME ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle due decisioni irrevocabil presupposte.
Tale correlazione, secondo la difesa del ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell’esecuzione, che aveva omesso di considerare la valenza, altamente sintomatica della ricorrenza del vincolo invocato, della condanna riportata dal ricorrente per la fattispecie di reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., pronunciate con dalla Corte di appello di Napoli con le pronunce irrevocabili di cui ai punti 4 e 6 del provvedimento censurato.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Occorre, innanzitutto, muovere dalle ipotesi di reato giudicate dalle sentenze di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 7 e 8 del provvedimento impugnato, a proposito delle quali deve evidenziarsi che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura
,
giurisdizionale, tende a provocare una nuova valutazione di merito delle circostanze di fatto che risultano correttamente vagliate dal il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, tenuto conto delle connotazioni esecutive dei fatti di reato presupposti.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, invero, valutava correttamente valutato le condotte illecite giudicate dalle sentenze di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 7 e 8 del provvedimento impugnato, escludendo che i vari reati si connotassero per l’unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i comportamenti illeciti di NOME COGNOME.
Si consideri che tali condotte, relative a comportamenti criminosi oggettivamente eterogenei, tra cui i reati di cui agli artt. 575, 629 cod. pen., 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, si concretizzavano in un arco temporale particolarmente ampio, compreso tra gli anni 2001 e 2007, imponendo di ritenere scarsamente probabile che, fin dalla prima condanna, il ricorrente avesse progettato di compiere una pluralità di illeciti in contesti territorial diversi.
Ne discende che le ipotesi di reato giudicate dalle sentenze di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 7 e 8 del provvedimento impugnato, di cui si assumeva la continuazione, non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto delle circostanze di tempo, di luogo e di persona in cui erano state commesse, dovendosi, in proposito, evidenziare che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati monosoggettivi, plurisoggetti o associativi che siano – già concepiti almeno nelle loro caratteristiche strutturali essenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 de 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
La verifica di tale preordinazione criminosa, per altro verso, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga
l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, comma secondo, e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01; Sez. 1, n. 396 del 24/01/1994, COGNOME, Rv. 196678 – 01).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza delle doglianze relative alle ipotesi di reato giudicate dalle sentenze di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 7 e 8 del provvedimento impugnato,
A conclusioni differenti deve giungersi per le ipotesi di reato giudicate dalle sentenze di cui ai punti 4 e 6 del provvedimento impugnato, rispetto alle quali l’ordinanza impugnata non esplicitava correttamente il percorso argomentativo sulla base del quale la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione invocato da NOME COGNOME doveva essere respinta.
Secondo il Giudice dell’esecuzione, i reati associativi per i quali non era stato riconosciuto il vincolo della continuazione invocato da NOME risultavano compresi in un arco temporale notevolmente ampio e non potevano essere ricondotti a un progetto consortile unitario.
Tuttavia, tale affermazione appare espressa in termini assertivi e senza tenere conto dell’evoluzione strutturale delle consorterie camorristiche nelle quali il ricorrente aveva gravitato, su cui si imponeva un vaglio analitico, indispensabile per affermare o escludere l’esistenza di un progetto unitario sottostante alle condotte associative presupposte.
La Corte territoriale, invero, avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui la partecipazione associativa di COGNOME alle consorterie camorristiche, per le quali il ricorrente era stato condannato con le sentenze di cui ai punti 4 e 6 della decisione censurata, si poneva in contrasto con l’invocata continuazione, a fronte del dato circostanziale dell’operatività di tali sodalizi nella stessa area territoriale partenopea; elementi, questi, che indurrebbero a ipotizzare l’unicità del disegno criminoso perseguito dal condannato, concretizzatosi all’interno di una stessa struttura consortile, nel valutare la quale occorreva tenere conto degli sviluppi organizzativi che l’avevano caratterizzata e del ruolo associativo svolto in tale area camorristica dal ricorrente.
Né potrebbe essere diversamente, atteso che, nel caso in cui l’applicazione del vincolo della continuazione venga invocata in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, collegati a un’organizzazione mafiosa, come nel caso di NOME COGNOME non è sufficiente il generico riferimento alla tipologia del reato e all’omogeneità delle condotte, peraltro solo parziale nel caso di specie, ma «occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità
del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso l progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271569 – 01).
Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza delle doglianze relative alle ipotesi di reato giudicate dalle sentenze di cui ai punti 4 e provvedimento impugnato.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazione relativo ai reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 4 e 6 del provvedimento impugnato con il conseguente rinvio per nuovo giudizio, sul punto, al Giudice per le indagi preliminari del Tribunale di Napoli.
Il ricorso, nel resto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazione quanto ai reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 4) e 6) del provvedime impugnato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 21 gennaio 2025.