Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16128 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16128 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME CENTONZE
R.G.N. 7573/2025
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato il 19/11/1990
avverso l’ordinanza emessa il 07/11/2024 dalla Corte di appello di Lecce lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 novembre 2024 la Corte di appello di Lecce, quale Giudice dell’esecuzione, riconosceva il vincolo della continuazione invocato nell’interesse di NOME COGNOME, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., relativamente ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 2, 4 e 5 del provvedimento impugnato, rideterminando il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato, in complessivi ventuno anni, sei mesi e ventuno giorni di reclusione.
Viceversa, l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione presentata da NOME COGNOME relativamente ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 3 del provvedimento impugnato, veniva respinta dal Giudice dell’esecuzione.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81 cod. pen., 671 e 442 cod. proc. pen.
Si deduceva, in proposito, che la Corte di appello di Lecce, pur riconoscendo, sia pure parzialmente e limitatamente ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 2, 4 e 5 del provvedimento censurato, il vincolo della continuazione invocato nell’interesse di NOME COGNOME in
sede esecutiva, aveva omesso di enucleare le frazioni di pena applicate al condannato, a titolo di continuazione, per i reati giudicati con le forme del giudizio abbreviato, per i quali era stato rideterminato il trattamento sanzionatorio. Ne conseguiva che, per ciascuno degli aumenti disposti a titolo di continuazione, non si comprendeva se il Giudice dell’esecuzione avesse tenuto conto della riduzione di pena prevista per il rito abbreviato dall’art. 442 cod. proc. pen.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che la Corte di appello di Lecce riconosceva il vincolo della continuazione invocato da NOME COGNOME, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., limitatamente ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 2, 4 e 5 del provvedimento impugnato, rideterminando il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato, in complessivi ventuno anni, sei mesi e ventuno giorni di reclusione.
Tali decisioni irrevocabili erano state pronunziate, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, con sentenza riformata dalla Corte di appello di Lecce, divenuta irrevocabile il 15 maggio 2020 (n. 2); dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, con sentenza riformata dalla Corte di appello di Lecce, divenuta irrevocabile il 5 aprile 2024 (n. 4); dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, con sentenza riformata dalla Corte di appello di Lecce, divenuta irrevocabile il 5 aprile 2024 (n. 5).
In questa cornice, deve rilevarsi che, nel disporre gli aumenti di pena per la continuazione tra i fatti di reato presupposti, giudicati dalle sentenza irrevocabili di cui ai punti 2 e 4 del provvedimento censurato, il Giudice dell’esecuzione non teneva conto del fatto che, nelle ipotesi di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, qualora – come nel caso di NOME COGNOME – uno o piø reati satellite sono stati celebrato con le forme del rito abbreviato, gli aumenti di pena per la continuazione, irrogati in applicazione degli art. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., sono soggetti alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc, pen.
Tutto questo comporta, che, in tali ipotesi, il giudice dell’esecuzione, nel provvedimento di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, deve specificare di avere tenuto conto delle riduzioni di pena, disposte ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen., che, peraltro, essendo aritmeticamente predeterminate, non necessitano di alcuna motivazione in ordine alle modalità con cui si Ł proceduto alla quantificazione, come costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888 – 01; Sez. 3, n. 9038 del 20/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254977 – 01).
NØ potrebbe essere diversamente, atteso che la riduzione di pena di cui all’art. 442 cod. proc. pen. costituisce un vantaggio che, sul piano sanzionatorio, l’imputato ha acquisito come corrispettivo della scelta del rito abbreviato, che assume connotazioni di irrevocabilità. Rispetto a questa opzione di politica normativa, infatti, non vi Ł alcuna ragione, logica o giuridica, per cui il vantaggio debba venire meno nel momento in cui si procede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in sede esecutiva, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 5480 del 13/01/2010, COGNOME, Rv. 245915 – 01; Sez. n. 44477 del 04/11/2009, COGNOME, Rv. 245719 – 01).
Ai parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo precedente la Corte di appello di Lecce non
si conformava correttamente, atteso che sulla pena base per il reato giudicato dalla sentenza di cui al punto 5 del provvedimento impugnato, quantificata in diciotto anni e sei mesi di reclusione, disponeva gli aumenti, a titolo di continuazione, per i residui reati, quantificati in due anni e sei mesi di reclusione per il reato giudicato dalla pronunzia di cui al punto 2 e in sei mesi e venti giorni di reclusione per il reato di cui al punto 4.
Tuttavia, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio il Giudice dell’esecuzione non forniva alcuna indicazione utile a comprendere quali fossero le riduzioni di pena applicate ad NOME COGNOME per i reati di cui ai punti 2 e 4, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 442 e 671 cod. proc. pen.
NØ, per altro verso, dal testo dell’ordinanza impugnata Ł possibile comprendere se il Giudice dell’esecuzione, nella quantificazione dell’aumento di pena di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen., aveva tenuto conto, anche solo implicitamente, della riduzione derivante dal rito abbreviato con cui si era celebrato nei confronti del condannato. Nel provvedimento impugnato, infatti, ci si limitava a quantificare, sul piø grave reato di cui al punto 2, gli aumenti di pena per la continuazione per i reati giudicati dalle pronunzie irrevocabili di cui ai punti 4 e 5, sopra indicati, senza specificazioni relative alle, eventuali, riduzione di pena di cui all’art. 442 cod. proc. pen., che conseguentemente non si Ł in grado di enucleare.
A sostegno di queste conclusioni non può non richiamarsi il principio di diritto, da ultimo, affermato da Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281617 – 01, secondo cui: «In tema di riconoscimento della continuazione ‘in executivis’, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen., Ł soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine ‘al quantum’».
Tale opzione ermeneutica, a sua volta, trae origine dal principio di diritto, risalente e tuttora insuperato, affermato da Sez. 1, n. 15409 del 17/02/2004, COGNOME, Rv. 227929 – 01, secondo cui: «AllorchØ il giudice dell’esecuzione riconosca la continuazione tra piø reati, alcuni dei quali oggetto di condanna all’esito di giudizio abbreviato, la riduzione spettante a norma dell’art. 442 cod. proc. pen. deve essere riconosciuta anche quando, risultando violazione piø grave quella giudicata con il rito ordinario, la pena autonomamente determinata per il reato definito con il rito speciale, sulla quale Ł stata operata la diminuzione ai sensi del citato art. 442, si trasformi in aumento ‘ex’ art. 81 cod. pen., che va pertanto ridotto di un terzo».
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio irrogato ad NOME COGNOME con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Lecce per un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello di lecce.
Così deciso il 17/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME