Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15844 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15844 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Catania il 12/07/1973
avverso l’ordinanza del 25/11/2024 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Piacenza i udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Piacenza, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del 25 novembre 2024, ha accolto la richiesta proposta da NOME COGNOME e ha applicato la disciplina della continuazione ex art. 81 cod. pen., tra ai reati oggetto di cinque diversi provvedimenti e nello specifico, considerato che questa era già stata riconosciuta tra i reati oggetto di quattro sentenze, ha applicato la disciplina richiesta con riferimento ai fatti oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna del 7 giugno 2023, irrevocabile in data 6 marzo 2024.
In estrema sintesi e per quanto interessa ai finì del ricorso.
Il giudice dell’esecuzione, riconosciuto che i fatti oggetto della sentenza indicata sono in continuazione con quelli oggetto degli altri quattro provvedimenti, ha confermato che il reato più grave era stato già individuato e ha quantificato l’aumento da applicarsi in continuazione in anni tre.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore di fiducia, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che non risulta che il giudice abbia applicato la riduzione di un terzo prevista per il giudizio abbreviato, rito con il quale era stato celebrato il processo relativo a tale reato satellite.
In data 23 dicembre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che dal provvedimento impugnato non risulterebbe che il giudice dell’esecuzione abbia applicato la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato.
La doglianza è fondata.
2.1. Come di recente ribadito, in tema di riconoscimento della continuazione “in executivis”, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stat celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., e il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine “al quantum” (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281617 – 01).
A ben vedere, d’altro canto, come evidenziato «il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal
giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo»
(Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281617 – 01; Sez. 5, n. 8436 del
27/09/2013, dep.2014, COGNOME, Rv. 259030 – 01).
Ciò in quanto «il giudice dell’esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da
rendere noti all’esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise
caratteristiche dei provvedimenti esecutivi, soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati
satellite» (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281617 – 01).
Questo anche al fine di dare conto di avere rispettato il limite per cui il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento
sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli
fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez.
U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 – 01).
2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione, ritenuta la sussistenza della continuazione tra il fatto oggetto dell’attuale procedimento e quelli giudicati con le precedenti sentenze, si è limitato a indicare che l’aumento da applicare in continuazione è di tre anni di reclusione e 1.000,00 euro di multa, senza dare alcun conto dei criteri utilizzati ai fini di tale quantificazione né specificare se tal aumento di pena, invero significativo se parametrato a quella originariamente inflitta, deve ritenersi al netto o meno della riduzione per il rito in conformità al consolidato principio di diritto sopra indicato in ordine alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen.
2.3. Le ragioni esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Piacenza, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla determinazione del r ‘7) trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Piacenza b( Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari.
Così deciso il 23 gennaio 2025 Il Consigli :e relatore COGNOME
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