Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33414 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33414 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN FELICE CIRCEO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; GLYPH A A lettee9le conclusioni del PG L
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza proposta ex art. 671 cod. proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME, riconoscendo il vincolo della continuazione tra reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte appello Napoli, in data 9 febbraio 2022, divenuta irrevocabile il 10 marzo 2023, nonché con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 16 luglio 2016, divenuta irrevocabile il 25 gennaio 2018, per l’effetto rideterminando la pena complessiva in quella di anni diciotto e mesi quattro di reclusione, provvedimenti adottati, in entrambi i casi, all’esito di rito abbreviato.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie doglianze a due motivi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 17 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 81, comma secondo, 133, cod. pen. e 671, 442 cod. proc. pen. per avere il Giudice dell’esecuzione, effettuato l’aumento della pena per il reato giudicato con la seconda sentenza senza la doppia riduzione in relazione alla pena irrogata per il reato satellite posto in continuazione e sulla pena finale, trattandosi d provvedimenti emessi, entrambi, all’esito di rito abbreviato.
Si rileva che la contestazione associativa di cui alla sentenza del 19 luglio 2016 divenuta irrevocabile il 25 gennaio 2018, si estende per soli cinque mesi cioè dal maggio del 2012 al mese di ottobre del 2012, rispetto al reato associativo giudicato con la sentenza del 5 febbraio 2014.
Invece, il giudice dell’esecuzione ha operato un aumento pari ad anni sei di reclusione sebbene entrambe le sentenze siano state emesse all’esito di rito abbreviato.
La difesa si duole dell’omessa a riduzione di un terzo per i singoli aumenti relativi ai reati satellite, risultando operato un unico aumento complessivo sulla pena finale.
Osserva il ricorrente che il Giudice dell’esecuzione è partito, ritenendoli più gravi, dai reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 luglio 2016, divenuta irrevocabile il 25 gennaio 2008 che ha irrogato la pena complessiva di anni 12 di reclusione, cui si è pervenuti partendo dalla pena base di anni diciassette di reclusione per il reato associativo, aumentata ad anni diciotto per il reato satellite. Quindi, su tale pena, è stato effettuato un doppi aumento, quello di anni quattro di reclusione per il reato associativo di cui alla
sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 febbraio 2022, nonché l’ulteriore aumento di anni cinque e mesi sei di reclusione per gli otto reati satellite, di cu alla sentenza citata della Corte d’appello, per una pena complessiva di anni ventisette e mesi sei di reclusione, sulla quale, è stata operata un’unica riduzione finale, di un terzo, per il rito abbreviato, così pervenendo alla pena final irrogata, pari ad anni diciotto e mesi quattro di reclusione.
La decisione, per il ricorrente, si pone in contrasto col principio, più volt affermato dalla Corte di legittimità, secondo il quale nel rito abbreviato, ove s riconosca l’esistenza del vincolo della continuazione tra il reato più grave giudicato e altro definito con rito abbreviato, il giudice deve applicare la riduzione di un terzo, sull’aumento di pena determinata, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., per il reato satellite.
Invece, nella specie, il Giudice dell’esecuzione avrebbe determinato l’aumento di pena senza fare alcun riferimento alla circostanza che anche il reato satellite era stato giudicato con sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato, né esplicitando le modalità con le quali è pervenuto al calcolo aritmetico della determinazione della pena.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione entità dell’aumento di anni cinque e mesi sei per gli otto reati satellite, giudica con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, resa in data 2 febbraio 2022 divenuta irrevocabile il 10 marzo 2022.
Si deduce che il Giudice dell’esecuzione ha operato un unico aumento di anni cinque e mesi sei di reclusione per i reati satellite di cui alla citata sentenz Questo si riferisce ai capi di imputazione di cui ai nn. 47, 48, 49, 50, 52, 55, relativi a diverse ipotesi di detenzione di cessione di sostanza stupefacente, nonché al capo 56 relativo alla detenzione e porto, in luogo pubblico, di arma comune da sparo e al capo 56-ter relativo a un’ipotesi di intestazione fittizia.
La motivazione del Giudice dell’esecuzione non dà conto dei criteri di calcolo utilizzati per addivenire alla determinazione della pena, operando un unico e complessivo aumento, né spiega se, nel calcolo effettuato, si sia tenuto conto della diversità dei reati satellite.
Invece, il giudice dell’esecuzione è tenuto a motivare non solo in ordine all’individuazione della pena base ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati satellite, in modo da poter rendere effettivo il controllo de percorso logico-giuridico eseguito nella determinazione della pena finale definitivamente irrogata
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l’annullamento con rinvio. GLYPH
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per le ragioni di seguito esposte.
2.0sserva il Collegio, in via generale, che in tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena, irrogato in applicazione dell’art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod proc. pen., e il giudice deve specificare, nella motivazione, di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (sul punto Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015).
Inoltre, si rileva che il Giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e, solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv.259030).
È stato, inoltre, affermato il condivisibile principio secondo il quale il Giudic dell’esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all’esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, Rv. 244115) soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto a que riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Rv. 257000), principio da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269).
Si è, infatti, ribadito, in tema di reato continuato, che il giudice, n determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
Quanto all’individuazione della violazione più grave, si è fissato il principio per il quale, nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 187 disp att. cod. proc. pen., deve essere considerata come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice
della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza (Sez. U, n. n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, NOME, Rv. 285865 – 01).
Infine, si evidenzia che il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra reati e oggetto di condanne emesse all’esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all’applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l’applicazione dell’aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull’intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838 -01).
3.Tanto premesso, si osserva che i motivi di ricorso sono fondati.
Nel caso al vaglio, invero, il Giudice dell’esecuzione individua il reato base, conformemente ai principi ai principi fissati in sede di legittimità, indicando l violazione più grave in quella per la quale è stata irrogata, in sede di cognizione, la pena più elevata, partendo dalla pena di anni diciassette di reclusione (quella irrogata, cioè, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli).
Tuttavia, non è chiarito se i singoli aumenti operati siano o meno già ridotti di un terzo, né il Giudice dell’esecuzione specifica, sia pure succintamente, le ragioni dell’entità di detti aumenti.
Si procede, infatti, aumentando la pena di un anno di reclusione per il reato satellite già giudicato con la medesima sentenza, senza alcuna precisazione sull’entità dell’aumento e sull’eventuale riduzione di un terzo per il rito.
Inoltre, irrogando la pena ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. di anni quattro di reclusione per il reato associativo di cui alla seconda sentenza, alcuna precisazione viene svolta circa la (eventuale) riduzione già operata per il rito abbreviato.
Infine, viene effettuato un unico calcolo, per i restanti otto reati satellite, una pena pari ad anni cinque mesi sei di reclusione, senza alcuna specificazione circa le ragioni dell’entità dei singoli aumenti.
4.Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato, perché in sede di rinvio, con piena autonomia quanto all’esito, il Giudice dell’esecuzione, in diversa composizione, provveda a integrare la motivazione con rispetto dei rincipi fissati al § 2.
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P.Q.M.
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Così deciso, il 30 aprile 2024 Il Consigliere estensore