Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38863 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38863 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA in Gambia
avverso l’ordinanza del 10/06/2024 del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 10 giugno 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza presentata da NOME COGNOME per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con varie sentenze, per reati di diversa natura, in particolare violazioni dell’art. 495 cod. pen., dell’art. 337 cod. pen. e dell’art 73 d.P.R. n. 309/1990
Il Tribunale ha ritenuto non sussistente un unico disegno criminoso, formulato sin dalla commissione del primo reato, vista la eterogeneità tra i vari delitti, molti dei quali costituenti espressione di spinte criminogene autonome e frutto di determinazioni occasionali ed estemporanee.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione.
Egli aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati di cui all’art. 495 cod. pen. giudicati con tre distinte sentenze, commessi tra il 2016 e il 24/11/2018, il 21/11/2018 e tra il febbraio e il luglio 2020, sottolineando che le modalità della condotta erano analoghe e che in due delle tre sentenze era stata già riconosciuta, dal giudice della cognizione, la continuazione tra i fatti ivi giudicati, mentre il reato singolo giudicato con la terza sentenza era stato commesso tre giorni prima dell’ultimo reato giudicato con la prima sentenza.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è illogica. E’ infatti ragionevole ritenere che la scelta di declinare sempre generalità diverse e false sia frutto di una unica deliberazione iniziale, al fine di eludere le indagini e i controlli d polizia, essendo il ricorrente un soggetto privo di documenti di identità. Il giudice, inoltre, ha errato nel non tenere conto del fatto che alcuni dei delitti indicati sono stati già ritenuti uniti dal vincolo della continuazione e che, in particolare, il fatto giudicato con la terza sentenza risulta commesso nel medesimo arco temporale di quelli giudicati con la prima sentenza, e già ritenuti avvinti da tale vincolo.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRMO
Il ricorso è fondato, nei limiti sotto precisati, e deve essere accolto.
Il giudice dell’esecuzione ha escluso il riconoscimento della continuazione tra i vari reati giudicati con le tre sentenze indicate dall’istante per eterogeneità sussistente tra le violazioni dell’art. 495 cod. pen. e quelle di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, e per la natura di tali reati, ritenuti espressione di spinte criminogene autonome e dettati solo da contingenze occasionali. GLYPH In particolare, le violazioni dell’art. 495 cod. pen. sarebbero reiterate nel tempo «non per il frutto di un’unica determinazione iniziale, ma perché di volta in volta si giudica detta condotta conveniente per perseguire i propri fini pratici».
Tale decisione appare logica e conforme al concetto della continuazione con riferimento ai reati giudicati con la sentenza n. 4041/2022 Sent. emessa dalla Corte di appello: si tratta di delitti commessi in più occasioni nel corso dell’anno 2020, ritenuti tra loro uniti in continuazione. Vi è, però, una rilevante distanza temporale rispetto ai reati giudicati con le altre due sentenze, relative a violazioni dell’art. 495 cod. pen. commesse nel corso dell’anno 2018. La eterogeneità di alcuni dei reati ivi giudicati, consistenti nella violazione dell’ar 73 d.P.R. n. 309/1990, e la loro distanza temporale, rendono non credibile che il ricorrente abbia, nel 2018, programmato almeno genericamente la commissione di delitti di natura del tutto diversa, e che richiedono una ben diversa preordinazione e organizzazione, consumandoli però due anni più tardi. Inoltre il diverso contesto in cui sono state commesse le ulteriori violazioni dell’art. 495 cod. pen. rende giustificata la valutazione dell’assenza di una programmazione unitaria di tali reati rispetto a quelli di analoga natura commessi nel 2018. Il ricorrente, poi, non ha fornito alcun elemento da cui dedurre la sussistenza di un unico disegno criminoso che leghi tali delitti a quelli commessi in precedenza.
Il diniego della continuazione, pertanto, è motivato in modo logico e non contraddittorio, e il ricorso deve essere rigettato in relazione a questa parte dell’ordinanza impugnata.
Nel negare la sussistenza della continuazione tra i delitti giudicati con le altre due sentenze, invece, il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto del fatto che in una di esse, quella emessa dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento in data 13 luglio 2021 e confermata dalla Corte di appello di Palermo in data 22 settembre 2022, è stata ritenuta sussistente la continuazione tra più violazioni dell’art. 495 cod. pen. commesse tra il 23/08/2016 e il 24/11/2018. Vi è, quindi, una valutazione del giudice della cognizione, secondo cui già dal 23/08/2016 il ricorrente aveva programmato, almeno nelle linee essenziali, la commissione di una serie di violazioni dell’art. 495 cod. pen., che ha attuato sino al 24/11/2018.
L’ordinanza impugnata, nell’esaminare una violazione dell’art. 495 cod. pen. commessa in data 21/11/2018, giudicata con la sentenza n. 814/2022 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 18 maggio 2022, contrasta con tale decisione, in quanto nega che questo reato, benché commesso nel medesimo arco temporale, fosse stato programmato, insieme agli altri di natura analoga, sin dal 23/08/2016. Il giudice dell’esecuzione non motiva le ragioni di tale sua diversa valutazione, mentre questa Corte ha affermato che «in tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto del domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 2867 ,del 08/11/2023, dep. 2024, Rv. 285809, tra le molte).
Il giudice dell’esecuzione non si è conformato a tale principio, in quanto ha del tutto omesso di prendere atto della diversità della sua valutazione, rispetto a quella operata dal giudice di merito, e di motivarla in modo specifico. La motivazione dell’ordinanza, pertanto, deve essere dichiarata carente e illogica.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto parzialmente, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, quanto all’omesso riconoscimento della continuazione tra i delitti giudicati con le due sentenze sopra indicate, con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, quale giudice dell’esecuzione, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto del principio sopra puntualizzato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, limitatamente al GLYPH mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alla sentenza del G.U.P. del Tribunale di Agrigento del 13 luglio 2021, confermata dalla sentenza della Corte O · d’appello di Palermo del 22 settembre 2002 e il reato di cui alla sentenza del ~~ Tribunale di Agrigento n. 814/2022, con rinvio al Tribunale di Agrigento – Ufficio -C- 23‹ · GLYPH G IP per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 27 settembre 2024
Il Consigliere estensore