Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17732 Anno 2025
Pazienza
NOME la
Presidente
Relatore
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
del Popolo Italiano
SEZIONE
Cancelleria
raccolta generale
lì,
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17732 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
CORTE
PENALE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOMECOGNOME nato a Marsala il 23/04/1956
avverso l’ordinanza emessa il 20/11/2024 dal Tribunale di Marsala visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
l. Con ordinanza del 20/11/2024, il Tribunale di
Marsala, in funzione di
Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta ex art. 671 cod. proc. pen.
finalizzata al
riconoscimento della continuazione tra il
reato di dichiarazione infedele, di cui al n. 5 dell’istanza, con gli altri reati tributari indicati ai precedenti
nn. da l a 4, già giudicati con sentenza divenuta irrevocabile, per i quali il vincolo della continuazione era già stato ritenuto,
in executivis, dalla Corte d’Appello di
Bologna.
2.
Ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo che, diversamente da quanto osservato dal Tribunale, erano nel caso
di specie
riscontrabili tutti
gli indici
della unicità
del disegno criminoso, dal
562/2025
02/04/2025
42741/2024
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momento che tutti i reati tributari in questione erano stati commessi in un arco temporale compatibile con una preordinazione almeno generica. Sul punto, si censura l'omessa considerazione di quanto osservato dalla Corte d'Appello di Bologna nel provvedimento che aveva riconosciuto la continuazione tra i reati di cui ai nn. da 1 a 4, e con specifico riguardo alla prossimità temporale si evidenzia che il momento consumativo delle varie violazioni, correlato alle corrispondenti scadenze fiscali, aveva determinato una loro scansione su base annuale (del resto, la Corte bolognese aveva ritenuto l'unitarietà del reato nell'arco temporale compreso tra il 2011 e il2015, mentre il Tribunale di Marsala lo aveva escluso tra fatti del2015 e l'ultimo del2016).
Si evidenzia infine che la mancanza di allegazione di elementi idonei a supportare la prospettata unitarietà del disegno non poteva essere valorizzata negativamente, osservando comunque che il disegno unitario poteva essere desunto dalla contiguità temporale, dalla omogeneità delle condotte e dal medesimo contesto operativo.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo l'ordinanza immune da censure deducibili in sede di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, anche in tempi recenti, che «in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice non può trascurare una precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l'unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno» (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285790- 01).
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, non può essere condiviso l'approccio metodologico utilizzato dal Tribunale di Marsala, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della continuazione tra una condanna per il delitto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, riportata dal COGNOME con riferimento all'anno di imposta 2015 (consumazione in data 28/12/2016: cfr. n. 5 dell'istanza), e gli altri reati tributari oggetto dell'istanza (violazioni degli artt. 10bis, 10-ter e 8 del medesimo d. lgs. n. 74, relative agli anni di imposta dal 2011 al 2015, elencati ai nn. da 1 a 4 dell'istanza): reati in relazione ai quali- come risulta dallo stesso provvedimento oggi impugnato (ciT. pag. 2) -era già stata riconosciuta la continuazione, per effetto di due diversi provvedimenti adottati dal
Giudice dell'esecuzione (ordinanze emesse in data 13/01/2022 del Tribunale di
Marsala, e in data 22/01/2022 dalla Corte di Appello di Bologna).
Tali provvedimenti sono stati liquidati come "non vincolanti" dal Tribunale, che- pur riconoscendone l'intangibilità (pag. 3) -ha dichiaratamente operato una
completa riv alutazione anche delle pregresse decisioni, muovendo dall'assunto per cui
"l'analogia sul
piano della
oggettività
giuridica"
e
il tratto
comune rappresentato dall'essere i reati stati commessi dal COGNOME nella qualità di
legale rappresentante e amministratore di società cooperative, "rappresentano, ad avviso di questo giudicante, fattori che, l ungi dal sottendere una comune matrice
ideativa, al contrario tradiscono la sussistenza di una negativa abituai ità criminosa, del tutto ostativa al riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 81 cod. pen."
Appare quindi evidente la distonia del provvedimento rispetto ai richiamati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, specie laddove si consideri, da un
lato, che
la
Corte di
Appello, nel
richiamato provvedimento
(testualmente richiamato a pag. 2 del ricorso), aveva valorizzato proprio il comun denominatore
rappresentato dalla omogeneità dei reati e dalla sistematica commissione degli stessi nell'ambito delle società cooperative rappresentate dal COGNOME
D'altro lato, il Tribunale di Marsala
Ł
pervenuto a conclusioni diametralmente opposte a quelle raggiunte dalla Corte territoriale nella pregressa ordinanza anche
quanto all'ampiezza dell'arco temporale interessato dalle violazioni, senza peraltro tenere in adeguato conto il rilievo del ricorrente in ordine alla peculiarità strutturale
dei reati tributari, che si consumano "secondo tempistiche 'tecniche' corrispondenti alle scadenze fiscali di volta in volta in rilievo: sicchØ risulta del tutto fisiologico
che, a differenza di altri reati comuni la cui consumazione
Ł
naturalisticamente legata alla condotta materiale, quelli qui in considerazione vengano consumati alla
scadenza annuale" (ciT. pag. 3 del ricorso).
3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Marsala.
Cosi deciso il 02 aprile 2025
Il Consigliere
Il