Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 369 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 369 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Foggia il 30/04/1956
Avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bari il 16/02/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 febbraio 2022 la Corte di appello di Bari, quale Giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza avanzata da NOME COGNOME finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte, ritenendo ostativa all’applicazione della disciplina invocata l’ampiezza dell’arco temporale e l’eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio giurisdizionale.
Le sentenza irrevocabili, per i cui reati si invocava la continuazione, in particolare, riguardavano la pronuncia del Tribunale di Rieti del 23 maggio 2019, divenuta irrevocabile 1’8 giugno 2020, e le due decisioni già unificate sotto il vincolo della continuazione dalla Corte di appello di Bari con ordinanza del 5 luglio 2022.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decision irrevocabili presupposte, resa evidente dall’omogeneità, tipologica e temporale, delle condotte illecite, riguardanti una pluralità di furti aggravati.
Questa correlazione era stata svalutata dalla Corte di appello di Bari, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l’incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite di COGNOME, sul quale il provvedimento impugnato si era soffermato in termini svincolati dalle emergenze processuali, disattendendo le censure difensive prospettate con l’istanza proposta nell’interesse del condannato ex art. 671 cod. proc. pen.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da
La COGNOME, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 de 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione del ricorrente, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al “favor rei”» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 – 01).
La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, comma secondo, e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596 – 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, l’ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sull sussistenza dell’unicità del disegno criminoso dedotta da NOME COGNOME non risultando esplicitati gli elementi processuali che giustificavano il rigett dell’istanza finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalla sentenza emessa dal Tribunale di Rieti il 23 maggio 2019, divenuta irrevocabile 1’8 giugno 2020, e i reati già unificati sotto il vincolo dell continuazione dalla Corte di appello di Bari con ordinanza del 5 luglio 2022.
Si consideri, in proposito, che, per giustificare il rigetto, il Giudi dell’esecuzione affermava che le condotte illecite di COGNOME non erano
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espressive di un disegno criminoso preordinato e non potevano ritenersi unificate sulla base dell’omogeneità dei titoli di reato oggetto di vaglio, riguardanti una pluralità di furti aggravati.
Si evidenziava, al contempo, che non erano stati acquisiti elementi processuali dimostrativi dell’unicità del programma delinquenziale del condannato, che, a sostegno della sua istanza, non aveva fornito elementi idonei a giustificare l’applicazione del vincolo invocato ex artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen.
Tuttavia, in questo modo, si trascurava di considerare che le condotte illecite poste in essere da COGNOME si connotavano per la loro, incontroversa, omogeneità esecutiva, riguardando, come detto una pluralità di furti aggravati, commessi, seppure in vari ambiti territoriali, nel corso del 2018.
Né poteva assumere un rilievo decisivo, in senso sfavorevole al condannato, la circostanza che i reati già unificati dal vincolo della continuazione erano stati commessi a Foggia; mentre, quelli giudicati dalla sentenza irrevocabile del 23 maggio 2019 erano stati commessi in vari ambiti territoriali, due dei quali, tra l’altro, nel foggiano.
Tale dato fattuale, infatti, doveva essere correlato allla, incontroversa, contiguità temporale dei comportamenti criminosi, posti in essere da La Gatta, nel corso del 2018, nell’arco di pochi mesi, allo scopo di verificare a quale dei due elementi di giudizio – la contiguità temporale o la parziale eterogeneità territoriale – si dovesse attribuire un rilievo recessivo.
Su questi dati circostanziali, dunque, si imponeva una verifica giurisdizionale analitica, rispettosa dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2, finalizzata a escludere che l’astratta contiguità, tipologica e territoriale, dei rea giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte non consentiva di prefigurare la preordinazione criminosa dedotta nell’interesse del condannato.
Queste ragioni impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.
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P.Q.M.
co GLYPH NN GLYPH Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di ap Appello di Bari.
Così deciso il 27 ottobre 2023.