Continuazione Reati: Quando il Tempo e le Modalità Differenti Escludono il Disegno Unico
L’istituto della continuazione reati, previsto dall’articolo 81 del codice penale, è uno strumento fondamentale per garantire un trattamento sanzionatorio equo a chi commette più violazioni della legge penale in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, il suo riconoscimento non è automatico e richiede una rigorosa dimostrazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 40963/2024) ribadisce i severi criteri che i giudici devono seguire, specialmente in fase esecutiva, per accertare l’esistenza di un progetto unitario alla base di più crimini.
Il Caso: La Richiesta di Riconoscimento della Continuazione Reati
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un uomo condannato per due distinti reati in materia di stupefacenti. L’interessato si era rivolto al Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione reati tra le due condanne, con l’obiettivo di ottenere una rideterminazione della pena complessiva in senso più favorevole.
Il Tribunale di Latina, però, aveva respinto la richiesta, ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza di un unico disegno criminoso. Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge e un vizio di motivazione.
L’Analisi della Cassazione e i Criteri per la Continuazione Reati
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la correttezza della decisione del giudice dell’esecuzione. Secondo gli Ermellini, il ricorrente si era limitato a proporre una lettura alternativa degli elementi già vagliati in precedenza, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici nella motivazione del provvedimento impugnato.
Il cuore della decisione si basa sull’analisi degli indicatori che, secondo la giurisprudenza consolidata (in particolare la sentenza delle Sezioni Unite “Gargiulo” n. 28659/2017), devono essere attentamente verificati per poter affermare l’esistenza di un disegno criminoso unico.
Gli Indicatori Contro il Disegno Criminoso Unico
Il giudice di merito aveva correttamente evidenziato una serie di fattori incompatibili con una programmazione unitaria delle condotte:
1. Distanza Temporale: Un arco di circa dieci anni separava i due reati, un lasso di tempo considerato troppo ampio per sostenere un piano originario comune.
2. Disomogeneità delle Condotte: Le modalità di esecuzione dei reati erano diverse.
3. Diversità dei Contesti: I crimini erano stati commessi con il concorso di soggetti diversi e in territori differenti.
4. Natura dello Stupefacente: Anche il tipo di sostanza trattata era diverso nei due episodi.
Questi elementi, nel loro complesso, hanno portato il giudice a concludere per l’occasionalità delle condotte, piuttosto che per la loro riconducibilità a un’unica matrice programmatoria.
L’Onere della Prova e il Ruolo del Dubbio
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio cruciale: nel procedimento di esecuzione, l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può basarsi sul dubbio o sull’applicazione del principio del “favor rei”. Al contrario, è necessario che emergano concreti indicatori positivi. Il riconoscimento della continuazione reati incide sulla certezza di una sentenza passata in giudicato e, pertanto, richiede una prova approfondita e non una mera supposizione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si fonda sulla correttezza e completezza del ragionamento del giudice dell’esecuzione. Quest’ultimo ha analizzato specificamente tutti gli indicatori rilevanti, sottolineando i profili di incompatibilità con la tesi del ricorrente e concludendo per l’occasionalità delle condotte. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione immune da fratture logiche e rispettosa dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è stato quindi giudicato un tentativo di ottenere un riesame del merito dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La decisione si allinea all’orientamento secondo cui, per il riconoscimento della continuazione, non basta valorizzare la presenza di un solo indice favorevole se i reati successivi appaiono frutto di una determinazione estemporanea.
Conclusioni
Questa pronuncia della Cassazione rafforza l’idea che il riconoscimento della continuazione reati non è un esito scontato, ma il risultato di una rigorosa verifica probatoria. La semplice somiglianza tra reati non è sufficiente. È indispensabile dimostrare, attraverso indicatori concreti e convergenti, che tutti i comportamenti delittuosi erano stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, fin dal momento della commissione del primo reato. In assenza di tale prova, prevale la presunzione che ogni reato sia frutto di una decisione autonoma e occasionale, con le relative conseguenze sul piano sanzionatorio.
Quando può essere riconosciuta la continuazione tra reati?
Può essere riconosciuta quando sussistono concreti indicatori di un medesimo disegno criminoso, quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità di tempo e luogo, le modalità della condotta e la prova che i reati successivi al primo fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali fin dall’inizio.
Un lungo periodo di tempo tra due reati esclude automaticamente la continuazione?
Sebbene non la escluda in modo automatico, un notevole lasso temporale tra i reati (nel caso di specie, circa dieci anni) è un forte indicatore contrario alla sussistenza di un disegno criminoso unitario, soprattutto se unito ad altre differenze nelle modalità esecutive e nel contesto.
In caso di dubbio sull’esistenza di un disegno criminoso, si applica il principio del “favor rei”?
No. Secondo la sentenza, l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio, in quanto il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza di una sentenza definitiva (giudicato). Pertanto, è necessaria una prova positiva e non è sufficiente la mera incertezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40963 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/05/2024 del TRIBUNALE di LATINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 3 maggio 2024, con la quale il Tribunale di Latina rigettava la richiesta avanzata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato;
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 671, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione;
che in realtà il ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;
che il giudice a quo ha specificamente motivato con riguardo tutti gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso (il tempo trascorso tra le condotte di detenzione e spaccio pari a circa dieci anni, la disomogeneità delle modalità di esecuzione delle stesse, il concorso con soggetti diversi e in territori diversi, la natura dell stupefacente trattato), sottolineando i profili incompatibili con la previa programmazione delle condotte e quelli privi di valore probatorio rispetto al prospettato unico disegno criminoso ed infine concludendo per l’occasionalità delle condotte piuttosto che per la continuazione;
che doveva quindi ritenersi indimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità («Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»; Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01) e l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del “favor rei”, in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazion al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
NOME COGNOME , tu, COGNOME
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