Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21681 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21681 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure articolate da NOME Hudorovicknell’unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
1.1. Il Giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato – sulla scorta delle risultanze degli accertamenti delle sentenze in esecuzione, analiticamente richiamati – che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, non solo la consumazione dei reati pur omogenei (furti, ricettazioni), in un lungo arco temporale, ma anche l’assenza di circostanze da cui desumere che la condannata, sin dalla commissione della prima violazione, avesse programmato sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelle successive e, per converso, l’acquisizione di specifici elementi fattuali sintomatici dell’estemporanea insorgenza di autonome risoluzioni criminose in risposta a specifiche sollecitazioni nell’ambito di un generico programma di attività delinquenziale consono ad un vero e proprio stile di vita.
1.2. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.
Non risulta violato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituen oggetto della domanda (Sez. 1,n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 – 01; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 271903 – 01).
La Corte distrettuale, infatti, ha motivato la decisione di disattendere la pregressa valutazione osservando, nella piena libertà di giudizio concessagli dall’ordinamento, che gli elementi fattuali accertati nelle sentenze sottoposte al suo vaglio (diversità dei correi, del contesto territoriale e delle modalità esecutive) conducevano ad una diversa conclusione rispetto a quella del Tribunale di Verona nella pronuncia in data 24 settembre 2014, che essendo una sentenza di
applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. non conteneva argomentazion espresse con cui confrontarsi.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna deliiricorrente pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valu profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, in Roma 18 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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1 I/Presidente